Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 1
La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di una opera preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. (Nella specie la Corte ha escluso che rientrasse nella detta nozione la trasformazione di un patio in volumi edilizi abitativi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/02/1998, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19.2.1998
1. Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 575
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 30760/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL TO, n. a Lipari il 4.3.1958 avverso la sentenza 20.5.1997 della Corte di Appello di Messina Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMTENTO del PROCESSO
Con sentenza 20.5.1997 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza 24.9.1996 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione distaccata di Lipari, che aveva affermato la penale responsabilità di RT TO in ordine al reato di cui all'art.20, lett. c), legge n.47/1985 (per avere edificato abusivamente, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un solaio in cemento armato e laterizia copertura di un patio destinato ad area di parcheggio, realizzando un volume non autorizzato dalla concessione edilizia in suo possesso -- acc. il 5.2.1993) e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni quindici di arresto e lire 30 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale pronuncia di condanna ha proposto ricorso il EL, eccependo violazioni di legge per non avere la Corte territoriale:
- ricondotto al regime autorizzatorio delle "pertinenze urbanistiche" l'intervento edilizio da lui eseguito che, essendosi concretato nella sostituzione della copertura precaria di un patio adibito a parcheggio e privo di pareti laterali, non aveva comportato mutamento della destinazione d'uso ne' alcun incremento di volumetria o di cubatura;
- disposto la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art.22 della legge n.47/1985,pur avendo egli presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge medesima. Con memoria depositata il 17.2.1998 il EL ha eccepito, altresì, la intervenuta prescrizione del reato.
MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché tutte le doglianze sono infondate.
A) Correttamente la Corte territoriale ha escluso che l'opera abusiva in oggetto costituisca "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime concessorio ed assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita ai sensi dell'art.7, 2^ comma - lett. a),della legge n.94/1982. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio" allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio in elusione della normativa edilizio-urbanistica.
Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato, con ineccepibile apprezzamento di fatto e corretta individuazione dei criteri di identificazione, l'intervenuta trasformazione in volumi edilizi abitabili di un patio, la cui realizzazione era stata autorizzata quale area di parcheggio: evidente è il conseguente oggettivo incremento dell'unità immobiliare nel suo complesso, in termini di superficie e volumi, e deve considerarsi del tutto irrilevante la prospettata intenzione soggettiva dell'imputato di mantenere la destinazione accessoria originariamente assentita, assolutamente opinabile in relazione alla nuova struttura dell'opera. B) Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art.22 della legge n.47/1985, il procedimento relativo ai reati di cui all'art.20 della stessa legge, non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva.
Nel caso in esame non risulta rilasciata concessione in sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della legge n.47/1985: la relativa richiesta risulta presentata nell'anno
1985 e, ai sensi del 2^ comma della norma medesima, non essendo intervenuta pronuncia entro i successivi 60 giorni, la richiesta medesima deve intendersi respinta. L'Amministrazione comunale non ha certamente perduto il potere di provvedere in merito all'istanza, poiché questo può essere legittimamente esercitato anche una volta formatosi il silenzi-rifiuto, ma allo stato non si ravvisa la causa estintiva del reato prevista dall'art.22 della legge n.47/1985 ne' sussiste alcun motivo di sospensione attuale del procedimento. C) Il reato, infine, non è prescritto.
Trattasi, invero, di fattispecie contravvenzionale punita con pena congiunta, accertata il 5.2.1993, sicché il termine massimo di prescrizione è di anni 4 e mesi 6,ai sensi dagli artt. 157 e 160,ultimo comma, cod.pen., interrotto per complessivi giorni 223 a norma dell'art.38 della legge n.47/1985 (periodo utile per la presentazione della domanda di condono edilizio ex art39 della legge n.724/1994). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 1998