Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2001, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
4 ) 7 O 3 L E . L C N O LA E SUPRE01 7 22 /0 1 , B BBLICA ITALIANA A 1 P E I E 1 D N - 1 O NOME DEL PO LO ITALIANO E I 1 - Z C 1 I A 2 R D . T U S L I I 9 G G 3 E R E CONTRIBUTI N A SEZIONE PRIMA CIVILE 6 . D 4 T . E CONSORTICI S T T I ( T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R S A E R.G.N. 21385/98 - Presidente Dott. Giovanni OLLA Consigliere - Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 3640 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere- Rap. FELICETTI - Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 06/10/2000 MACIOCE Consigliere Dott. Luigi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: FEB. 2001. IL CANCELLIERE CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI, in persona del т Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISONZO 50, presso l'avvocato COMPAGNO CANCELLERIA GIOVANNI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CARLO CARLO, giusta delega a margine CC06666 del ricorso;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copla legale ST GI, elettivamente domiciliato in ROMA •al Sig. COMPACHC per diritti L. VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, 17 FEB 2001 2000 IL CANCELLERA rappresentato e difeso dall'avvovato LUIGI CORVAGLIA, 1743 giusta procura depositata in udienza il 15.10.1999; resistente avverso la sentenza n. 7/98 del Giudice di pace di OTRANTO, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Compagno, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Stomaci Giancarlo, con citazione notificata 1'8 ottobre 1997, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Otranto il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, l'inesistenza del suo chiedendo che fosse dichiarata obbligo di corrispondere al Consorzio i contributi con- estipl. sortili richichi per gli anni 1996-1997, condannando il Consorzio alla restituzione della somma di lire 164.000, a tale titolo indebitamente percetta, con ri- valutazione monetaria e interessi. Deduceva di essere proprietario di terreni agricoli siti in agro di Canno- le e di avere versato detti contributi, ma non avendo il Consorzio effettuato alcun intervento di migliora- mento fondiario nel comparto dove gli immobili sono ubicati, i contributi non erano dovuti e dovevano esse- re restituiti. Il Consorzio si costituiva eccependo il difetto di competenza per materia del giudice adito, sia ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., vertendo la
contro
- versia in materia tributaria, sia ai sensi degli artt. 7 e 8 c.p.c., trattandosi di controversia immobiliare, sottratta alla competenza del Giudice di pace. Resiste- va alla domanda anche nel merito. Il Giudice di pace, con sentenza non definitiva depositata il 9 febbraio 1998, affermava la propria competenza. Il Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con atto notificato il 27 novembre 1998 a Stomaci Giancar- lo, presso il suo procuratore domiciliatario avv. Luigi Pasca, ha proposto ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. La controparte non ha proposto controricorso ma si è limitata a depositare all'udienza del 15 ottobre 1999 procura, conferita all'avv. Luigi VA, per chiedere l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; difetto di competenza per materia, violazione e falsa applicazione degli artt. 862 e 864 cod. civ., nonchè 3 degli artt. 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nella legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce che la sentenza impugnata ha erronea- mente disatteso la eccezione di incompetenza per mate- ria del Giudice di pace sotto il profilo del carattere tributario della controversia, avendo erroneamente di- sconosciuto la natura tributaria dei contributi consor- tili, ora espressamente affermata dalla sentenza n. 9493 del 1998 delle sezioni unite di questa Corte. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Giudice di pace disatteso la relativa ec- cezione dinanzi a lui formulata, nonostante che la cau- sa non avesse ad oggetto le sole somme delle quali si chiedeva la restituzione, ma lo stesso potere impositi- vo del Consorzio. Con il terzo motivo si denuncia la violazione de- gli artt. 7 e 8 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 2, 3 e 5 c.p.c., per avere il Giudice di pace erronea- i mente ritenuto la propria competenza in materia di con- tributi consortili, nonostante la loro natura di oneri reali, e quindi la loro inerenza ad un bene immobile. 2 Premesso che secondo quanto si evince dalla sen- tenza impugnata la domanda aveva ad oggetto contributi consortili per un ammontare di lire 164.000, in linea di principio va ritenuta l'ammissibilità del ricorso a questa Corte, poichè ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, 46, 339 e 360 c.p.c. avverso le sentenze del Giudice di pace emesse in cause il cui valore non eccede i due milioni di lire l'unico mezzo di gravame ammissibile è il ricorso per cassazione - (Cass. sez. un. 23 settembre 1998, n. 9493; 20 novembre 1999, n. 803). Va tuttavia osservato che la sentenza impugnata è sentenza non definitiva, avverso la quale la parte una ora ricorrente aveva formulato riserva di gravame all'udienza del 24 marzo 1998, alla quale la causa era stata rinviata per la trattazione a seguito della sen- tenza non definitiva. Poichè ai sensi dell'art. 361, comma 2, c.p.c., in caso di riserva, il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva deve essere proposto unita- mente a quello avversO la sentenza che definisce il giudizio, o unitamente a quello che venga proposto av- 5 j verso altra sentenza successiva non definitiva, in con- formità del costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte al riguardo (Cass. 11 agosto 1999, n. 8606; 13 gennaio 1998, n. 209; 4 marzo 1997, n. 1916; 21 novembre 1995, n. 12034), il ricorso deve essere di- chiarato inammissibile. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spe- se del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spe- se. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni OllaGiovanni Francesco Felicetti ) E 4 7 C 3 рито завить . A O N P L , L I 1 O D 9 B 9 E E 1 - C 1 E I 1 N - D O 1 I U 2 Z I . A G L R T 9 E S 3 I N . G E E T 6 R S 4 I A ( DEPOSITATA, IN CANCELLED . T D IL CANCELLIERE T E R T Maria Di Nuzzo Приго FEB. 2001 A N E S E Oggi, IL CANCELLERE Maria Di Nuzzo дь дного 10