Sentenza 23 marzo 2016
Massime • 1
In tema di sentenza di applicazione della pena relativa a reati unificati dal vincolo della continuazione, quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravvenga l'"abolitio criminis" per uno di tali reati, in relazione al quale la pena non sia stata determinata nell'accordo recepito dal giudice di merito e non sia stata proposta impugnazione, il giudice di legittimità può rimuovere, ai sensi dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., la confisca di valore eventualmente disposta in relazione al predetto reato, se precisamente determinata nell'ammontare, mentre non può procedere ad operazioni correttive della pena principale, in assenza di atti che consentano di farlo senza compiere accertamenti di fatto; ne deriva che compete al giudice della esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e la conseguente eliminazione della pena relativa al reato oggetto di "abolitio criminis", che lo stesso giudice è tenuto a determinare .
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2016, n. 38732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38732 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2016 |
Testo completo
AND 38732/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 741 Renato Grillo - Presidente - sez. CC 23/03/2016 Mauro Mocci - Vito Di Nicola R.G.N. 9304/2014 Relatore - NN Liberati Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LA NN, nato a [...] il [...] UN AU, nata a [...] il [...] MI ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05-12-2013 del Gip presso il tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. NN LA, AU UN e ER MI ricorrono per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 5 dicembre 2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con la quale è stata loro applicata, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena su accordo delle parti ed è stata, per quanto qui interessa, disposta la confisca di valore, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 322-ter del codice penale e 1, comma 143, legge 27 dicembre 2007, n. 244, della somma di Euro 414.577,00 (di cui euro 154.813,00 in relazione al reato di cui al capo 4) ed euro 259.764,00 in relazione al reato di cui al capo 5) nei confronti di NN LA e AU UN nonché la confisca della somma di euro 259.764,00 nei confronti di ER MI con riferimento al reato di cui al capo 5). NN LA e AU UN erano imputati, tra l'altro, del reato (capo 4) previsto dagli articoli 110 del codice penale, 10-ter decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, in concorso tra loro, NN LA, quale amministratore di fatto dal 20 febbraio 2008 al 18 marzo 2010, AU UN ven quale amministratore unico dal 17 dicembre 2009 al 18 marzo 2010 di C. G. Group Srl, omettevano di versare entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno 2008 per un ammontare pari ad euro 154.813,00; nonché, unitamente a ER MI, del reato (capo 5) previsto dagli articoli 110 del codice penale e 10-bis decreto legislativo 74 del 2000 per avere, in concorso tra loro, NN LA, quale amministratore di fatto dal 20 febbraio 2008 al 13 marzo 2010, UN quale componente del consiglio di amministrazione dal 20 febbraio 2008 al 17 dicembre 2009, MI quale presidente del consiglio di amministrazione dal 15 dicembre 2008 al 23 novembre 2009 di C. G. Group Srl, omesso di versare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute rilasciate ai sostituti per il periodo di imposta 2008 per un ammontare pari ad euro 259.764,00 e quindi (ratione temporis) superiore ad euro 50.000,00. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti, tramite i rispettivi difensori, hanno articolato i seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3. NN LA e AU UN affidano il ricorso a due motivi. 2 3.1. Essi con il primo motivo denunciano l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'articolo 1, comma 143, legge 244 del 2007 e dell'articolo 322- ter del codice penale, nella sua formulazione sia ante che post modifica apportata dall'articolo 1, comma 75, lettera o) della legge 6 novembre 2012 n. 190, dell'articolo 7 della Cedu, dell'articolo 25, comma 2, Costituzione nonché degli articoli 1 e 2, comma 1, del codice penale. I ricorrenti assumono che il giudice per l'udienza preliminare, in relazione alle imputazioni aventi ad oggetto i reati tributari, ha disposto la confisca per equivalente per l'importo pari alla sommatoria delle imposte ritenute evase per effetto delle condotte contestate e per le quali, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero non aveva chiesto il sequestro per equivalente. Essi perciò si dolgono del fatto che sia stata applicata la misura ablativa in relazione al profitto dei reati tributari nonostante questi, ratione temporis, siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190 la quale, novellando l'articolo 322-ter, comma 1, del codice penale, aveva vas aggiunto la parola "profitto" dopo la locuzione di chiusura "prezzo", con la conseguenza che l'aver disposto la confisca, ratione temporis, del profitto del reato equivale, nel caso di specie, ad applicare retroattivamente la disposizione normativa, operazione interpretativa non consentita stante la natura sanzionatoria dell'istituto della confisca di valore. Sotto altro profilo, i ricorrenti premettono come, nel caso dei reati tributari, l'evasione fiscale non possa che rappresentare il profitto del reato e come la confisca per equivalente in materia tributaria abbia natura essenzialmente sanzionatoria con la conseguenza che, in linea con i principi costituzionali e sovranazionali di personalità e di stretta legalità della responsabilità penale (articoli 25, 27 Cost. e 7 Cedu), la confisca per equivalente è finalizzata a privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa. Tuttavia, nel caso di evasione di imposta commessa, come nella specie, da un amministratore di società di capitali, il profitto, salvo prova contraria, è incamerato dall'ente sicché la confisca per equivalente, in tali casi, non mirerebbe a privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa per la risolutiva ragione che alcun beneficio costui ha conseguito. In altri termini l'amministratore di società, pur non avendo ricevuto alcun beneficio dalla condotta illecita, si trova a patire una sanzione (la confisca per equivalente), per un vantaggio conseguito da altri, in violazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali in punto di responsabilità personale in materia penale. È stata dunque rilevata la criticità che un tale tipo di sistema presenterebbe nella misura in cui permetterebbe la sequestrabilità dei beni nella disponibilità 3 dell'autore del reato, che non beneficia del vantaggio da evasione fiscale, e non invece la confiscabilità dei beni della persona (società) nel cui interesse il reato è stato commesso, con la conseguenza che un sistema armonico con i principi costituzionali e sovranazionali richiede che, laddove il reato ha prodotto un profitto in capo un soggetto diverso dal reo, è il primo (il beneficiario/ente come solitamente avviene in materia di reati tributari ad eccezione delle fattispecie di cui al decreto legislativo 74 del 2000) a dover patire la restituzione del maltolto ed è questo (il beneficiario/ente) a dover subire la confisca per equivalente. A porre tale rimedio non può che essere il legislatore e sino a quel momento ritenere applicabile la confisca per equivalente a carico di soggetti responsabili di delitti il cui profitto sia stato incamerato dall'ente nel cui interesse abbiano agito si pone in contrasto, violandoli, con i principi contenuti degli articoli 25, 27 Costituzione e 7 Cedu.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza e/o سب l'erronea applicazione dell'articolo 322-ter del codice penale nonché la mancanza س di motivazione su un punto decisivo per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale). Secondo i ricorrenti l'articolo 322-ter del codice penale prevede che può essere applicata la confisca di valore su beni di cui il reo abbia la disponibilità solo nel caso in cui non sia possibile la confisca dei beni costituenti il profitto del reato, cosicché la impossibilità di una confisca diretta dei beni costituenti il profitto del reato costituisce presupposto necessario per procedere a quella per equivalente. Su tale decisivo aspetto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione nonostante la società, nel cui interesse sono state poste in essere le condotte di cui ai capi 4) e 5) delle imputazioni, sia stata dichiarata fallita, in quanto il giudice avrebbe dovuto esaminare gli atti della procedura fallimentare presenti nel fascicolo per verificare se vi fossero somme nella disponibilità della curatela (perché il vantaggio è rappresentato da disponibilità liquide trattenute non versata all'erario e, dunque, il "profitto" è costituito da bene fungibile). Peraltro vi sarebbe prova agli atti che una somma di denaro è stata incamerata dalla curatela a titolo di risarcimento del danno.
4. ER MI affida il ricorso a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo, la cui doglianza è sovrapponibile al primo motivo di ricorso LA UN, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione di - norme giuridiche nell'avere applicato la misura della confisca ex articolo 322-ter del codice penale in relazione al reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). 4 4.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione delle norme giuridiche per essere stata applicata la misura della confisca ex articolo 322-ter del codice penale in relazione al reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000 quantificando le somme da confiscare in modo erroneo ed omettendo di verificare l'esistenza delle somme stesse presso le casse della società. Assume il ricorrente come il primo giudice abbia disposto la confisca per equivalente nei suoi confronti senza considerare che vi erano più imputati concorrenti nel reato. Ricorda che l'articolo 322-ter del codice penale costituisce una misura sostanzialmente sanzionatoria con la quale il legislatore consente l'aggressione del patrimonio del reo in proporzione corrispondente all'arricchimento provocato dall'illecito. Ricorda poi che, secondo le sezioni unite Muci, per disporre il sequestro ex art. 322-ter cod. pen., non occorre accertare l'esistenza di un rapporto di "pertinenzialità" tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti ma in caso di pluralità di imputati, quali concorrenti in un medesimo ven - reato tra quelli per cui può disporsi la confisca per equivalente ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale non si può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota del prezzo o profitto a lui attribuibile. Nel caso in esame il giudice ha attribuito al ricorrente la quota massima del profitto percepito dalla società C.G. Group, senza motivare in alcun modo su tale decisivo punto e senza tenere conto degli elementi agli atti che avrebbero dovuto indurlo ad attribuire una quota di gran lunga inferiore degli altri due coimputati, essendo circostanza pacifica che il profitto del reato di omesso versamento delle ritenute rilasciate ai sostituti non è giunto in alcun modo nella disponibilità del ricorrente, il quale non ha tratto alcun vantaggio economico dalla vicenda in oggetto. È altresì circostanza risultante dagli atti che i coimputati nel reato erano coloro che di diritto e di fatto esercitavano i poteri gestori della società e che essi, senza alcuna soluzione di continuità, hanno proseguito ad amministrare la società in questione anche dopo le dimissioni del ricorrente. Alla luce di ciò, la quantificazione della misura ablativa nei confronti del ricorrente appare del tutto eccessiva e viola il principio di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione che deve informare qualsiasi tipo di punizione. Infine, rileva come la misura ex articolo 322-ter del codice penale sia stata disposta senza verificare se al momento dell'emissione della sentenza, fossero presenti nelle casse sociali somme di denaro che avrebbero potuto essere confiscate quale profitto del reato di omesso versamento delle ritenute, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che la confisca per equivalente è consentita solo quando non sia possibile la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato. 5 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000 per non avere emesso il Tribunale la sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta l'inosservanza o l'erronea applicazione di norme giuridiche nell'avere applicato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale in relazione al reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale). Si assume che il giudice ha applicato la pena richiesta dalle parti in relazione anche al reato di omesso versamento delle ritenute rilasciate ai sostituti in assenza della circostanza attenuante costituita dal pagamento dei debiti tributari e delle sanzioni amministrative, con conseguente violazione dell'articolo 16, comma 3, decreto legislativo n. 74 del 2000 ai sensi del quale, in assenza di n va pagamento dei debiti tributari e delle relative sanzioni, l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., non può essere richiesta per il reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di AU UN e NN LA sono parzialmente fondati nei termini di seguito precisati mentre il ricorso proposto da TI MI è infondato.
2. I ricorrenti (primo motivo del ricorso MI, sovrapponibile rispetto alla prima questione posta con il primo motivo dei ricorsi UN e LA) sostengono che il Tribunale non poteva disporre, con sentenza, la confisca per equivalente perché, in materia di reati tributari commessi, come nel caso di specie, prima dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, la misura ablativa poteva essere disposta soltanto con riferimento al "prezzo" del reato sulla base dell'articolo 322-ter, comma 1, del codice penale che, novellato dalla legge n. 190 del 2012, aveva esteso, essendo stata aggiunta la parola "profitto" dopo la locuzione di chiusura "prezzo", la confiscabilità anche al profitto del reato tributario, con la conseguenza che l'aver disposto la misura, ratione temporis, del profitto del reato avrebbe comportato un'applicazione retroattiva della disposizione normativa, operazione interpretativa non consentita stante la natura sanzionatoria dell'istituto della confisca di valore, con conseguente violazione dell'articolo 1, comma 143, legge 244 del 2007 e dell'articolo 322-ter 6 del codice penale, nella sua formulazione sia ante che post modifica apportata dall'articolo 1, comma 75, lettera o) della legge 6 novembre 2012 n. 190, dell'articolo 7 della Cedu, dell'articolo 25, comma 2, Costituzione nonché degli articoli 1 e 2, comma 1, del codice penale. Il rilievo non è fondato perché, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca "per equivalente", può essere disposto, sulla base della disposizione di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato in quanto l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale", contenuto appunto nell'art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, ha sempre trovato applicazione non solo il primo comma della'art. 322-ter cod. pen. (poi novellato dall'articolo 1, comma 75, lettera o) della legge 6 novembre 2012 n. 190) ma anche il secondo comma della norma codicistica, nel cui ambito di operatività erano pertanto ricomprese tanto la nozione di "prezzo" quanto quella di "profitto" del reato (per n tutte, Sez. 3, n. 35807 del 07/07/2010, Bellonzi, Rv. 248618). e v 3. Anche la seconda questione posta dai ricorsi UN e LA, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, non è fondata. Con essa i ricorrenti lamentano che, nel caso di evasione di imposta realizzata, come nella specie, da un amministratore di società di capitali, siccome il profitto è incamerato dall'ente, la confisca per equivalente, in tali casi, non mira a privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, per la risolutiva ragione che alcun beneficio costui avrebbe conseguito, sicché l'amministratore di società, pur non avendo ricevuto alcun beneficio dalla condotta illecita, si troverebbe comunque assoggettato a sanzione (la confisca per equivalente) per un vantaggio conseguito da altri, in violazione perciò delle garanzie costituzionali e sovranazionali in punto di responsabilità personale in materia penale, venendo così violati gli articoli 25, 27 Cost. e 7 Cedu. Osserva il Collegio che, nell'ambito della criminalità d'impresa, la responsabilità penale personale dell'individuo non è esclusa dal fatto che non sia ipotizzabile una responsabilità cumulativa dell'ente collettivo. La legge 8 giugno 2001, n. 231 ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5) dagli organi dell'ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando (artt. 6 e 7), per l'ovvia impossibilità di estendere, in mancanza di una espressa previsione, qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto. 7 Per questa ragione la confisca per equivalente (non quella diretta perché, nel caso di reato tributario commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente collettivo, la persona giuridica non è equiparabile alla persona estranea al reato) prevista dalla L. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli art. 24 e ss., nel novero dei quali non rientrano quelli fiscali di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, fatta salva l'ipotesi in cui la struttura societaria costituisca un apparato fittizio, utilizzato dal reo proprio per porre in essere i reati fiscali o altri illeciti, frantumandosi, in tal caso, il rapporto organico che lega colui che agisce in rappresentanza dell'ente collettivo e quest'ultimo. Se dunque non è ipotizzabile, per la ragione che si è innanzi precisata, una responsabilità cumulativa (della persona fisica e di quella giuridica) in ordine ai reati fiscali sussumibile nell'ambito della teorica dello schema concorsuale, ossia sulla base di un nesso, seppure atipico o per equiparazione, tra le due responsabilità, quella della persona fisica e quella dell'ente, nondimeno il conseguimento da parte dell'ente collettivo di un vantaggio illecito presuppone la responsabilità penale individuale, che, se non rimane assorbita dalla n responsabilità diretta dell'ente collettivo quando essa sia espressamente e v prevista, neppure può radicare esoneri di responsabilità in ordine a tutti i profili sanzionatori previsti dalla legge per il reato commesso, pèrché l'appartenenza dell'autore individuale all'ente, che si sostanzia nell'esistenza del rapporto organico, costituisce imprescindibile punto di partenza della complessiva vicenda criminosa, nel senso che è proprio la condotta della persona fisica, posta in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che realizza il beneficio a favore della persona giuridica facendole incamerare il profitto del reato. Diversamente, si ammetterebbe che la legge stessa favorisca condotte elusive rispetto alla ratio che regge l'aspetto sanzionatorio della confisca di valore che è finalisticamente diretta a disincentivare, in base al principio che "il crimine non paga", gli illeciti progettati per locupletare profitti economici ingiusti. Ne deriva che, essendo nel caso di specie ravvisabili tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale, la valutazione, in ordine alla legittimità della sanzione reale adottata, non può essere vista nell'ottica di una sorta di "deresponsabilizzazione" della persona fisica, soltanto perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell'ente societario, con la conseguenza che la confisca per equivalente del profitto può essere disposta sui beni personali degli amministratori, sempre che il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più, come sarà in seguito meglio precisato, nella disponibilità della persona giuridica. 8 4. Infatti, con il secondo motivo, i ricorrenti UN e LA assumono che sarebbe stato violato l'articolo 322-ter del codice penale sul rilievo che tale disposizione prevede che può essere applicata la confisca di valore su beni di cui il reo abbia la disponibilità solo nel caso in cui non sia possibile la confisca dei beni costituenti il profitto del reato, cosicché la impossibilità di una confisca cd. diretta rappresenta il presupposto necessario per procedere a quella per equivalente. Peraltro, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata sarebbe, sul punto, priva di motivazione nonostante la società, nel cui interesse sono state poste in essere le condotte illecite, sia stata dichiarata fallita, in quanto il giudice avrebbe dovuto esaminare gli atti della procedura fallimentare (asseritamente) presenti nel fascicolo per verificare se vi fossero somme nella disponibilità della curatela. Inoltre vi sarebbe prova agli atti che una somma di denaro è stata incamerata dalla curatela stessa a titolo di risarcimento del danno. Il primo rilievo, pur essendo in via di principio esatto, non è pertinente al caso di specie sicché esso è infondato mentre il secondo rilievo è, nel complesso, del tutto aspecifico. n e Si tratta di una doglianza che è stata sfiorata anche dalla prima parte del v secondo motivo del ricorso del MI, che dunque è, per tale parte, parimenti infondata. In realtà, come esattamente deducono i ricorrenti, l'art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, stabilisce che per procedere alla confisca di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è necessario l'accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità di confiscare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato stesso, sicché può procedersi alla ablazione di beni diversi per un valore corrispondente solo ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato. In proposito, va ricordato come la Corte, nella sua più autorevole composizione, abbia ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436) e che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme,di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, cit., Rv. 264437). Le Sezioni Unite della Corte hanno in precedenza anche affermato come sia consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente 9 riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica. In siffatto caso, ossia solo quando sia possibile nei confronti della società il sequestro cd. diretto del profitto di reato tributario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi a vantaggio della società, che non può considerarsi, un questo caso, terza estranea al reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647). i Ne deriva che, quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non è possibile nei confronti della società, non è di conseguenza consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca, come si è già più volte precisato, uno schermo fittizio (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). La ragione di ciò è stata in precedenza segnalata e scaturisce dal fatto che i reati tributari non sono ricompresi (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) n e nella lista di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di v una persona giuridica. Tuttavia l'impossibilità del sequestro del profitto del reato (sequestro cd. "diretto) può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato. E' stato anche sottolineato che la fase della ricerca del profitto cd. diretto si esaurisce inevitabilmente nel periodo coincidente con la fase genetica della cautela reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, perché il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato, e soprattutto il suo mantenimento, supera la questione della reperibilità del profitto diretto da parte della persona giuridica in quanto l'aggressione dei beni per equivalente postula l'impossibilità genetica o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di ricorrere al sequestro diretto. Né l'onere di procedere, da parte dell'accusa, all'aggressione diretta del profitto del reato può trasformarsi in una probatio diabolica. Ne consegue che, al di fuori dei casi in cui sia stato possibile dimostrare che la società non sia altro che uno schermo fittizio (questione neppure ipotizzata dai ricorrenti), l'unica possibilità esistente per disporre il sequestro e la confisca dei beni della persona giuridica costituenti il profitto di reati tributari sta nel provare che ci si trovi di fronte al profitto del reato, con le difficoltà che ciò comporta, laddove questo, in materia di reati tributari, è costituito, generalmente, da un risparmio di spesa. Le stesse Sezioni Unite Gubert, consapevoli di tali difficoltà, hanno segnalato un'irrazionalità del sistema auspicando un intervento del 10 legislatore volto ad inserire i reati tributari tra quelli per i quali sia configurabile una responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Al contempo, tuttavia, è stato evidenziato come la prova che ci si trovi di fronte al profitto del reato possa dirsi raggiunta solo quando emerga dagli atti, o sia comunque altrimenti provato, che somme equivalenti a quelle sottratte al pagamento all'erario, siano nella disponibilità della società o nei casi, estremamente rari, in cui sia possibile dimostrare che un determinato bene costituisca il profitto diretto del reato. Perciò, nella fase successiva all'imposizione del vincolo cautelare, che presuppone, come si è detto, l'accertata impossibilità, quantunque transitoria, di reperire presso la persona giuridica il profitto cd. diretto, e prima cioè che sia disposta la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dell'imputato, vi è un onere di allegazione e prova da parte di quest'ultimo di indicare i beni sui quali sia possibile disporre la confisca diretta nei confronti della società (Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158), inosservando il quale la doglianza che siano stati confiscati per equivalente beni nella disponibilità - n e dell'amministratore e non quelli costituenti il profitto del reato asseritamente v reperibili presso la persona giuridica - integra una censura generica, priva di specificità, e dunque inammissibile, salvo che dagli atti risulti che il profitto del reato sia reperibile presso la persona giuridica e, in tale caso, il ricorrente deve nel ricorso indicare tale possibilità, in concreto, non perseguita e, mancando siffatto riferimento, il ricorso deve ritenersi parimenti privo di specificità sul punto. Qualora, infine, la confisca sia stata disposta direttamente con la sentenza di condanna, senza che in precedenza sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo dei beni finalizzato alla confisca di valore, la questione della reperibilità del profitto del reato rimasto nella disponibilità della persona giuridica può essere posta dall'interessato in sede esecutiva, atteso che il giudice, in presenza di fattispecie, come nelk caso in esame, per le quali la confisca è obbligatoria (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616), non ha alcun obbligo motivazionale al riguardo tanto che, in mancanza di un precedente vincolo imposto su determinati beni, egli si trova nella pratica impossibilità di indicarli, dovendosi perciò limitare a determinare l'importo corrispondente al valore, coincidente con quello del profitto del reato, per il quale la confisca deve essere eseguita, differendosi eventualmente alla fase dell'esecuzione l'onere di allegazione del condannato di indicare, proprio in considerazione della natura obbligatoria di tale tipologia di confisca, che il profitto del reato sia rimasto nella disponibilità dell'ente collettivo. Nel caso in esame, non è dato comprendere dal testo del provvedimento impugnato e dai ricorsi se la confisca di valore sia stata preceduta o meno dal 11 sequestro preventivo dei beni e i riferimenti contenuti nei ricorsi, in quanto meramente assertivi, non rispettano il principio dell'autosufficienza, essendo i gravami privi di qualsiasi allegazione e riferimento ad atti del processo specificamente indicati.
5. Il secondo motivo del ricorso MI, depurato dalla questione in precedenza esaminata, è infondato. -Con esso il ricorrente sostiene che la confisca in caso di pluralità di imputati, quali concorrenti in un medesimo reato tra quelli che consentono l'aggressione patrimoniale "per equivalente" ai sensi dell'articolo 322-ter del codice penale non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della - quota del prezzo o profitto a lui attribuibile.. La censura non ha giuridico fondamento, disintegrandosi, con essa, il principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato. Infatti, la giurisprudenza, largamente prevalente della Corte di cassazione, 1 ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale, nel caso di ven pluralità di illeciti plurisoggettivi, la confisca di valore può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando che l'espropriazione non può eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo del profitto stesso (tra le più recenti, Sez. 3, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli, Rv. 264343; Sez. 2, n. 2488 del 27/11/2014, dep. 2015, Giacchetto, Rv. 261852; Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338).
6. Il terzo motivo del ricorso MI è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte costantemente affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824). Né l'imputato può avere interesse a censurare una siffatta motivazione, ritenendola insufficiente e reclamandone una più analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà manifestata dal giudicabile. D'altra parte, attesa la natura negoziale del rito, chi chiede la pena patteggiata rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne 12 consegue che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
7. Anche il quarto motivo del ricorso MI è inammissibile per manifesta infondatezza. Con esso si sostiene che il giudice non poteva pronunciare sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti in relazione anche al reato di omesso versamento delle ritenute rilasciate ai sostituti d'imposta, perché l'articolo 16, comma 3 (recte 2-bis), decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede che, in assenza del pagamento dei debiti tributari e delle relative sanzioni, l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., non può essere richiesta per il reato di cui all'articolo 10-bis decreto legislativo n. 74 del 2000. Sennonché tale preclusione è stata introdotta dalla novella in tema di reati tributari recata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 che infatti ha ammesso la possibilità, introducendo il comma 2-bis, all'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, di applicare la pena a richiesta delle parti ai sensi n dell'articolo 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui al d.lgs. 74/2000 solo ove e v ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 74 del 2000 (pagamento dei debiti tributari e delle relative sanzioni). Sulla decorrenza delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 36-vicies semel del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, va ricordato, per quanto qui interessa, che, per espressa previsione dell'art. 2, comma 36-vicies bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 la precedente disposizione, che limita il ricorso al procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di cui al d.lgs. 74/2000, si applica ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ossia ai fatti successivi al 17 settembre 2011. Ne consegue che, siccome i fatti sub iudice sono stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 148 del 2011 (ossia dal 2008 al 2010), il Tribunale ha correttamente applicato la disciplina ratione temporis vigente che consentiva il ricorso al procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., in assenza della preclusione di cui all'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. 8. La sentenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio limitatamente alla confisca disposta nei confronti di LA NN e UN AU con riferimento al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 4) per l'importo di euro 154.813,00 sul rilievo che, nel frattempo, la soglia di punibilità per tale reato è stata elevata a 250.000,00 euro con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con la conseguenza che, attesa la natura sanzionatoria della confisca, la misura ablativa non può perdurare e, limitatamente al capo 13 impugnato, va rimossa, siccome precisamente individuata e ciò è consentito alla Corte dalla disposizione di cui all'art. 619, comma 3, cod. proc. pen. Quanto invece alla pena detentiva applicata sull'accordo delle parti, è stato affermato che, in tema di applicazione di pena su richiesta relativa a reati unificati dalla continuazione, a seguito di ricorso per cassazione, qualora per uno dei reati in continuazione sia sopraggiunta l' "abolitio criminis" e il giudice che ha pronunciato la sentenza non abbia determinato la relativa pena, allo scomputo di essa deve provvedere la stessa Corte di cassazione. Da un lato, infatti, l'annullamento "in parte qua" della sentenza non comporta un effetto rescissorio dell'accordo intervenuto ex art. 444 cod. proc. pen., posto che, in via di principio, le parti, nel concordare sul trattamento sanzionatorio da applicare in relazione a determinate fattispecie, sono in grado di prospettarsi l'eventualità che alcune di queste possano, "in itinere", venire meno, per effetto di cause di estinzione del reato o, appunto, di "abolitio", e dunque presuntivamente accettano, per tale eventualità, che l'accordo sanzionatorio si concentri, previa detrazione della pena "sine titulo", sulle imputazioni residue. Dall'altro, spetta al giudice che dichiara l'"abolitio criminis" procedere allo scomputo della pena e riferibile al reato non più previsto come reato. A tale ultimo riguardo va infatti v precisato che non può essere investito di detta statuizione il giudice a quo, il quale si è limitato a prendere atto della pena concordata tra le parti, sicché questa, anche se valutata congrua, non è stata dal medesimo determinata. Non ha nemmeno titolo per decidere in proposito il giudice della esecuzione, se non quando sia egli stesso a dichiarare l'abolitio criminis" ex art. 673 cod. proc. pen. Ha invece pieno titolo a farlo il giudice che dichiara l'abolitio criminis", compresa la Corte di cassazione, non ostandovi la normale estraneità alle funzioni di legittimità delle valutazioni discrezionali connesse a siffatta materia;
e ciò in quanto si tratta di potere del tutto marginale e comunque inquadrabile nella generale previsione dell'art. 619, comma terzo, cod. proc. pen., che abilita appunto la Suprema Corte a rettificare la specie o la quantità della pena quando ciò derivi dall'applicazione "di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto" (Sez. 6, n. 356 del 15/12/1999, dep. 2000, El Quaret, Rv. 215286). Sennonché, nel caso di specie, a parte la formazione del giudicato interno, ovviamente rimuovibile in parte qua, sul capo non impugnato ma che esclude che possa determinarsi un effetto rescissorio su tutte le regiudicande (non essendo perciò applicabile l'insegnamento espresso da Sez. 3, n. 40522 del 30/04/2015, Carcano, Rv. 265499), la mancata determinazione della pena per il reato non più sussistente e l'assenza di atti che consentono alla Corte di cassazione di adottare le doverose correzioni senza compiere accertamenti di 14 fatto escludono che sulla pena principale, a differenza della confisca, la Corte possa effettuare operazioni correttive, sicché compete al giudice dell'esecuzione, instaurato il contraddittorio tra le parti che stipularono l'originario accordo, la pronuncia in ordine alla sopravvenuta irrilevanza penale del fatto e quindi alla conseguente eliminazione, previa determinazione, della pena detentiva in relazione al capo 4) della rubrica, in ossequio al principio fissato nell'art. 673 cod. proc. pen. ed in presenza di un'abolitio criminis parziale che invece si traduce, nei processi in corso, nell'insussistenza del fatto per sopravvenuta mancanza di un elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).
9. I ricorsi UN e LA vanno rigettati nel resto, mentre al rigetto del ricorso di ER MI segue la condanna di quest'ultimo ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta nei confronti di LA NN e UN AU con riferimento al reato di cui al capo 4) per l'importo di euro 154.813,00. Rigetta, nel resto, i ricorsi e condanna il ricorrente MI ER al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/03/2016 11 Presidente Il Consigliere estensore Renato Grin Vito Di Nicola nto C'ercice DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET 2016 IL CAND ERE Luana riant 15