Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2003, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
BOLLO 21-11-1791, N.374 UDICE DI PACE) R.G.N. 24765/00 / 0 9 REPU BL Ꭲ .0 2 6 1 27/9/02 Cron. 5958 IN NO DE POPOL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Primo Presidente f.f. Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente di Sezione Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. LU Francesco DI NANNI Consigliere Richiesta copia esecutiva dal Sig. VALENTE Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere per diritti € 8 MAG. 2003. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Circolazione stradale/ Sospensione provvisoria della SENTENZA patente di guida/ Opposizione/Giurisdizione sul ricorso proposto da: CC LUIGI MAMMOLITI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paisiello n. 40, presso l'avv. Silvia Comoglio, unitamente all'avv. Gianfranco Valente del Foro di Asti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
Giuseppe Marziale 1 10 1086 2 0 0 2 -· ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASTI;
- intimata - avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti n. 971/00 del 10 ottobre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2002 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Ritenuto in fatto che il 28 aprile 2000 il Prefetto di Asti disponeva, ai sensi dell'art. 223, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della patente di guida intestata al signor LU OL, avendo ravvisato a suo carico "fondati elementi di ... evidente responsabilità" in relazione ad un incidente stradale dal quale erano derivate lesioni personali in danno di terzi;
che l'interessato proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Asti, ai sensi dell'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689; Giuseppe Marziale H : che detto giudice dichiarava, con sentenza del 16 febbraio 2001, dila propria "incompetenza" (recte: il proprio difetto giurisdizione), nel convincimento che, essendo il provvedimento impugnato "strutturalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico", la verifica della sua legittimità fosse riservata al giudice amministrativo"; che l'opponente chiedeva la cassazione di tale sentenza con un unico, complesso motivo di ricorso;
che la Prefettura di Asti, alla quale il ricorso era stato notificato il 29 novembre 2000, non resisteva;
che il ricorso, inizialmente assegnato alla Prima Sezione Civile, era successivamente rimesso a queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, c.p.c. Considerato in diritto denunziando violazione e falsa applicazione che il ricorrente dell'art. 223, secondo e quinto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e conseguente violazione delle norme attinenti alla giurisdizione;
nonché vizio di motivazione -censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel presupposto che la cognizione sulla legittimità del provvedimento impugnato spettasse al giudice Giuseppe Marziale Не amministrativo;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/92 (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10152; Cass. 25 ottobre 1999, n. 11951; 9 febbraio 2000, n. 1446); che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione dell'art. 223, d.lgs. 285/92, che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, 1. 689/81 nei soli in casi contemplati dal suo secondo comma urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del c.d. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta Costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 31); Giuseppe Marziale 4 che, sulla scorta di tali principi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione proposta avverso il decreto in data 10 agosto 2000, con il quale il Prefetto di Asti ha sospeso la validità della patente intestata al signor LU OL;
che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Asti, in persona di diverso magistrato;
che le spese di questa ulteriore fase di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'Amministrazione intimata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Asti, in persona di diverso magistrato. Pone a carico dell'Amministrazione intimata le spese di questa ulteriore fase di giudizio, liquidate complessivamente in € 2000,00 (duemila/00), di cui 1900,00 (millenovecento/00) per onorari di avvocato. Giuseppe Marziale л RG 24765 ن شد E BOLLO 1 991, N.374 JUDICE DI PACE) Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2002. Il Presidente G IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositate in Cancelleria 20 FEB. 2003 A C1C Glovemail Giambattista ty Giuseppe Marziale ----- --