Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, l'abolizione di uno dei reati per cui sia intervenuta l'applicazione della pena su richiesta delle parti (nella specie, per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice applicata) determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito e la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo giudizio in ordine ai reati residui. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 11 marzo 2000, n. 74).
Commentari • 2
- 1. Cass. Pen., SS. UU., 19 luglio 2018, n. 40256https://www.iusinitinere.it/
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
Leggi di più… - 2. Assegno non trasferibile falsificato: non è (più) reato (Cass. 40256/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 settembre 2018
La condotta di falsificazione di un assegno bancario munito di clausola di "non trasferibilità" non è più sottoposta a sanzione penale, costituendo reato solo le falsità commesse su titoli di credito "trasmissibili per girata", tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili. Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 19 luglio – 10 settembre 2018, n. 40256 Presidente Carcano – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 6 luglio 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F.S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed Euro trecento di multa per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40522 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
-> 40 52 2/ 15 22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano 12/10/15 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA PRIMA SEZIONE PENALE que Composta da TA Sent. n. sez. 979Alfredo Teresi Presidente - Gastone Andreazza CC - 30/04/2015 Aldo Aceto Relatore R.G.N. 28329/2014 Andrea Gentili Vincenzo Pezzella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RC AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 18/10/2013 del Tribunale di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Nome CognomBALDO ACeto letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. AN RC propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/10/2013 del Tribunale di Como che ha applicato nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., la pena concordata di € 25.000,00 di multa (in sostituzione di tre mesi e dieci giorni di reclusione) per i reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento delle ritenute operate, a fini fiscali, sulle retribuzioni dei dipendenti nell'anno di imposta 2009, per un ammontare pari ad € 151.198,00, e omesso versamento dell'IVA dovuta per l'anno di imposta 2008, pari ad € 97.457,53) e ha disposto la confisca di tutti beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza della somma di € 151.198,00, corrispondente all'importo delle ritenute non versate.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deduce, al riguardo, che la confisca non avrebbe potuto essere ordinata in considerazione del pagamento rateale del debito erariale secondo un piano di rientro concordato con EQUITALIA.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata che ha limitato la confisca per equivalente alla sola quota parte relativa al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che le somme evase a titolo di imposta sul valore aggiunto costituivano oggetto del piano di rientro, così contraddicendo la ragione per cui è stata disposta la confisca per il reato di cui all'art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. 1.3.Con memoria del 07/04/2015, l'imputato ha ulteriormente dedotto di aver in corso il pagamento del debito IVA allegando documentazione a supporto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Osserva in via preliminare il Collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16 aprile 2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento al fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38. L'omesso versamento della somma dovuta a titolo di imposta sul valore aggiunto si colloca al di fuori del paradigma penale rendendo penalmente irrilevanza la condotta ascritta all'imputato. Ne risente l'intero negozio processuale poiché è venuto meno uno dei termini costitutivi dell'accordo. Come già affermato da questa Corte, una volta che uno dei reati per cui sia intervenuta l'applicazione della pena su richiesta delle parti venga abolito nelle more del giudizio di cassazione (nella specie per declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che lo prevede), all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito deve seguire la trasmissione degli atti al giudice competente 2 per nuovo giudizio in ordine ai reati residui (Sez. 1, n. 4592 del 26/09/1995, Rv. 202606). L'annullamento della sentenza assorbe e rende irrilevanti le specifiche questioni devolute con il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio. Trasmissione atti al Tribunale di Como. Così deciso il 30/04/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfredoteres Aldo Aceto Nedo Nech DEPOSITATA IN CANCELLERIA] - 9 OTT 2015 L IL CANCELLI E S AN NI 3