Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5062
CASS
Sentenza 9 aprile 2002

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In caso di arbitrato rituale, la nullità della nomina degli arbitri determina, non l'inesistenza, ma la nullità del lodo da questi emesso, la quale non impedisce alla corte d'appello che la rilevi di decidere nel merito a norma dell'art. 830, secondo comma, cod. proc. civ., dovendosi escludere che tale vizio sia di ostacolo al giudizio rescissorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5062
    Data del deposito : 9 aprile 2002

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