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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1280/2023 promossa da:
- – rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Beer - Parte_1 CodiceFiscale_1
– ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
Email_1
opponente contro
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo CP_1 CodiceFiscale_3
Marchioni ( ) elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica C.F._4 certificata: Email_2
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Opponente
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Dichiarare che il signor non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa CP_1 dell'atto introduttivo di lite, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 15 settembre 2023. Con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 1 di 11 IN VIA SUBORDINATA Disporre la riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto
l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, e comunque l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo. Sempre con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA “..”
Opposto
IN VIA PRINCIPALE - Respingere l'opposizione a precetto proposta da ditta con l'atto di citazione 13 CP_2 ottobre 2023. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli “..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 15 settembre 2023 ha intimato a il CP_1 CP_3 pagamento dell'importo di € 64.796,85, di cui 62.900,00 a titolo di penali, stabilite nella misura di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021, deducendo che:
- i lavori previsti nel verbale di conciliazione, avrebbero dovuto essere terminati entro 100 giorni dal 3 maggio 2021;
- l'impresa non aveva concluso le opere, motivo per cui aveva intrapreso l'esecuzione per CP_2 obblighi di fare;
- a seguito di opposizione all'esecuzione, in data 16.6.2022 il giudice dell'opposizione indicava le opere da effettuarsi;
- i lavori erano ultimati il giorno 2.5.2023, con 629 giorni di ritardo.
2. Con atto di citazione in opposizione al precetto ha eccepito l'assenza nel verbale di Parte_1 conciliazione di una obbligazione a proprio carico di pagamento della penale, in quanto le opere in relazione a cui era stata pattuita la penale erano a carico della e l'assenza in ogni caso di un CP_2 inadempimento dell'impresa esecutrice delle opere, nonché l'eccessiva onerosità della penale in ragione delle opere già eseguite, l'imputabilità del ritardo all'opposto.
3. Fissata udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza in data 16.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del tutolo ravvisandosi la sussistenza del fumus boni iuris dell'eccezione di difetto di titolo esecutivo nei confronti di
Parte_1 pagina 2 di 11 4. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. in data 15.12.2023, la prima udienza è stata differita al 1.3.2024.
Con la seconda memoria integrativa la parte opponente ha dato atto che nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dal signor nei confronti di e della geom. (es CP_1 CP_2 Pt_1
n. 375/2023 R.G. Es.), il Giudice, rilevato che il verbale di conciliazione non potesse valere come titolo esecutivo, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento. Ha dunque chiesto dichiararsi l'inefficacia del titolo esecutivo.
All'udienza del 1.3.2024, ritenuto che la questione relativa all'assenza di titolo esecutivo fosse potenzialmente idonea a definire la lite, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c, all'udienza del 10.12.2024, con i termini alle parti, di 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 co.1 c.p.c.
A quest'ultima udienza la causa è stata riservata in decisione.
5. Preliminarmente, va affrontata la questione relativa al se il verbale di conciliazione giudiziale costituisca titolo esecutivo in relazione al diritto al pagamento della penale per il ritardo ivi pattuita.
5.1. Sul punto, in primo luogo, va esaminata l'eccezione dell'opposto, , con la quale ha CP_1 evidenziato la non rilevabilità d'ufficio, nel presente procedimento di opposizione al precetto, della questione relativa alla carenza del titolo esecutivo, in quanto non dedotta dall'opponente con specifico motivo di opposizione.
L'opposto ha richiamato sul punto la pronuncia della Cassazione sentenza n. 3316 del 7 marzo 2002, in forza della quale: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. civ. prov. civ. l'opponente ha veste sostanziale
e processuale di attore, pertanto l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive. Nel caso di condanne condizionate, o da integrare con dati extratestuali, l'opposto potrà essere chiamato a dimostrare, oltre all'esistenza del titolo, anche l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo. Le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e costituiscono la causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione, e pertanto risultano soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto.” Ha osservato come non avesse sollevato CP_3 con l'atto di opposizione al precetto alcuna contestazione in ordine alla valenza di titolo esecutivo del verbale di conciliazione, motivo per cui la disamina della questione deve considerarsi preclusa nel presente procedimento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La carenza del titolo esecutivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, (cfr. sul punto, Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre
2004, n. 22430 “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in pagina 3 di 11 ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc”)
e, nel caso di specie, la questione relativa alla carenza del titolo esecutivo è stata sollevata dalla stessa parte opponente ed ha formato oggetto di discussione tra le parti.
5.2. Tanto premesso, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 17.1.2024, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, rilevando che, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può che aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e ed esigibile;
che, pertanto, presupposto dell'esecuzione forzata è un atto in sé astrattamente idoneo ad essere eseguito coattivamente senza che debba farsi luogo da parte del giudice dell'esecuzione ad alcun accertamento dell'obbligazione da eseguirsi o che debba procedersi ad una integrazione del titolo con elementi extra-testuali non richiamati.
Ha aggiunto che il diritto deve essere consacrato nel titolo e quindi determinato o determinabile in base al titolo e alla sola stregua degli elementi indicati nel titolo esecutivo stesso o quantomeno supposti dal medesimo e quindi non sulla base di elementi successivi alla sua formazione la cui verifica richiederebbe l'esercizio di poteri cognitori. Ha, di seguito, osservato che nel caso di specie, il credito fatto valere, di €
62.900,00, non discende direttamente dal titolo ma è stato determinato sulla base di un calcolo fondato su un atto successivo e separato dal titolo fatto valere che contiene solamente solo il criterio di calcolo e che, pertanto, il verbale di conciliazione non potesse valere come titolo esecutivo per la somma pretesa di €
62.900,00 senza procedere ad un accertamento del ritardo rispetto all'esecuzione dell'obbligo assunto, accertamento che non può essere compiuto dal giudice dell'esecuzione. Ha conclusivamente dichiarato l'inefficacia del pignoramento.
5.3. Ciò posto, si ritiene che sussistano argomenti per ritenere che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo in relazione alla penale per il ritardo ivi pattuita.
a) Non pare possa escludersi il requisito della certezza del diritto, prescritto dall'art. 474 co.1 c.p.c., per la ragione che occorre procedere, nel caso in cui la clausola penale sia pattuita in un atto pubblico, al previo accertamento del ritardo in un giudizio di cognizione.
Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in relazione alle misure di coercizione indiretta contenute in un provvedimento giudiziale, ed in particolare art. 614 bis
c.p.c., che non occorre un previo accertamento giudiziale del ritardo ai fini dell'applicazione della misura e della qualificazione del provvedimento giudiziale che la contenga quale titolo esecutivo (cfr. sul punto, da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023).
La dottrina è, poi, concorde nel ritenere che anche il verbale di conciliazione redatto in sede di mediazione costituisca titolo esecutivo in relazione alle misure di coercizione indiretta che ivi possono essere pattuite, ai sensi dell'art. 11, comma 7 ultimo periodo, D.lgs. n. 28/2010. pagina 4 di 11 La pur diversa natura della clausola penale – che, come è noto ha la diversa funzione, di preventiva liquidazione forfettaria del danno cfr. da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2023 –non evidenzia, in punto di certezza del diritto, alcun profilo di differenziazione rispetto alle misure di coercizione indiretta, essendo il credito, in entrambi i casi, commisurato all'entità del ritardo.
Va poi osservato che, a differenza del risarcimento del danno da inadempimento, l'obbligazione di pagamento che nasce da una clausola penale è una obbligazione di valuta, e non di valore, quale invece sarebbe il diritto al risarcimento del danno per il ritardo o per l'inadempimento (cfr. Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3641 del 08/04/1998 “La penale di cui all'art. 1382 cod. civ. costituisce debito valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale).
Infine, anche nei casi di applicazione delle misure coercitive indirette sopra citate l'importo dovuto dal debitore è autonomamente liquidato dal creditore e anche nei predetti casi il ritardo, o la imputabilità del ritardo, può essere contestata dal debitore, ma ciò non vale ad escludere la certezza dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, né la possibilità di accertamento del ritardo ad opera del Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Non si ritiene che a ciò osti la circostanza che in relazione alla clausola penale, diversamente che nelle misure di coercizione indiretta, opera il potere di riduzione d'ufficio dell'entità della penale manifestamente eccessiva a tutela dell'interesse generale. Anche le nullità, poste a tutela di interessi generali, e contenute in atti pubblici suscettibili di costituire titolo esecutivo, non incidono sulla qualificazione, in prima battuta, dell'atto come titolo esecutivo, potendo la nullità essere oggetto di esame del successivo giudizio di opposizione all'esecuzione.
Sotto altro profilo, la penale costituisce una prestazione accessoria all'obbligazione principale e, non si ravvisano motivi per cui, pur trattandosi di una obbligazione accessoria pecuniaria alla prestazione principale (di fare) contenuta in un titolo esecutivo, non possa essere autonomamente liquidata dal creditore nel precetto in ragione del ritardo ivi allegato, senza previo accertamento giudiziale, a differenza delle somme dovute a titolo di interessi moratori, legali o convenzionali.
b) Venendo al requisito della liquidità del credito, per principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il requisito della “liquidità” del credito (ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.) sussiste, non solo quando l'ammontare sia determinato, ma anche quando sia determinabile, mediante un mero calcolo pagina 5 di 11 matematico, sulla base degli elementi contenuti nello stesso titolo esecutivo (cfr. Cass. n.
2544/ 200, 2760/95, 541/89, 1376/88).
Nel caso di specie, si ritiene che sussista il requisito della liquidità del credito, in quanto la clausola penale, pattuita nel verbale di conciliazione, contiene gli elementi necessari alla determinazione del credito, prevedendo, sia il termine a partire dal quale si computa il ritardo, sia la somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
Secondo la prospettazione cui si aderisce, le eccezioni del convenuto relative alla non imputabilità del ritardo, non incidono sulla astratta determinabilità del credito sulla base della pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione, ma incidono sulla sussistenza, in concreto, di un fatto impeditivo dell'obbligazione, deducibile con l'opposizione all'esecuzione, come avviene laddove sia contestato il ritardo in relazione all'applicazione delle misure di cui all'art. 614 bis c.p.c. e alle altre misure di coercizione indiretta.
c) A sostegno degli argomenti già indicati, si richiama il principio affermato in una pronuncia molto risalente della giurisprudenza di legittimità relativamente ad una penale pattuita in un atto pubblico (qual è anche il verbale di conciliazione, riconducibile ai titoli di cui all'art. 474 n. 3 c.p.c.), in forza del quale: “A norma dell'art.474, n.3, cod. proc. civ., secondo cui sono titoli esecutivi gli Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute, il creditore deve, mediante il titolo, dimostrare soltanto
l'esistenza del vinculum juris e l'attualità del suo credito, mentre il debitore, che contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata, assumendo che non sussiste mora o inadempimento colpevole, deve dedurre tale fatto impeditivo come causa petendi dell'opposizione e darne la prova. Tale principio vale anche nell'ipotesi di obbligazione assunta mediante clausola penale, nella quale il fatto costitutivo si identifica con la scadenza del termine convenuto per l'adempimento dell'obbligazione principale e il giudice deve soltanto accertare se la prestazione sia divenuta esigibile con lo scadere del termine e se sia liquida, cioè determinata nel suo preciso ammontare (Cass. 11 giugno 1969 n. 2069, in Giur. it., 1970, I, 1, p. 1855).
Pur nella consapevolezza della possibilità di diverse interpretazioni e che si tratta di pronuncia molto risalente, si ritiene che il predetto principio possa considerarsi ancora attuale, sia in ragione dell'assenza di pronunce, di legittimità e di merito, successive di segno contrario, sia, infine, in ragione della presenza pronunce successive in cui l'accertamento del ritardo è stato operato nel giudizio di opposizione al precetto senza che fosse negata al verbale di conciliazione, in cui la penale era stata pattuita, la valenza di titolo esecutivo, né nei giudizi di merito, né nel giudizio di cassazione, in cui pure la carenza del titolo esecutivo avrebbe potuto essere rilevata per la prima volta (cfr. Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5379 del 2023 e sentenza del Tribunale di Milano pubbl. il 05/08/2020 Repert. n. 4099/2020 del 05/08/2020).
6. Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 11 7. Come già argomentato nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione, giova premettere come la clausola penale è un patto, o negozio, accessorio alla clausola che costituisce la fonte di una obbligazione.
Dalla qualificazione come negozio accessorio, discende che la clausola penale presuppone la preesistenza di una obbligazione principale.
Per potersi parlare di clausola penale è, dunque, necessario un collegamento tra la clausola penale e una obbligazione principale, non potendosi diversamente rinvenire la causa della clausola penale.
Nel caso di specie, il verbale di conciliazione prevede al punto 1:
1. interventi di ripristino ai vizi, difetti e danni lamentati, “con lavori eseguiti da secondo l'accordo CP_2 del 5.11.2020 che si produce in allegato 2”;
2. l'importo omnicomprensivo di € 40.343,11 a carico dei convenuti e della terza chiamata, “senza vincolo di solidarietà alcuno per quanto riguarda la terza chiamata con i convenuti Controparte_4 CP_5
Con e ;
[...] CP_7
l'accordo, in particolare, prevede il versamento da parte di e € 21.447,70, € Controparte_4
9.447,70, corrispondenti a 1/3 delle spese legali e del consulente tecnico di parte dell'attore a carico di ed € 9.447,70, corrispondenti a 1/3 delle spese legali del consulente tecnico di parte CP_2 dell'attore a carico dal geometra Parte_1
In seguito si legge: “Tutte le parti prendono atto prendono e danno atto che tutti i pagamenti impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra ed i convenuti. Con l'esatto e puntuale Controparte_4 adempimento del pagamento dell'importo di € 21.447,70 di cui sopra virgola sarà integralmente Controparte_4 liberata da qualsivoglia indicazione pretesa risarcitoria e o diritto connesso direttamente in direttamente ai fatti di causa”. “….” “persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e il geometra per l'adempimento Pt_2 Parte_1 delle obbligazioni derivanti dal presente verbale”
3. l'impegno del signor a scontare l'importo minimo comprensivo di € 6.000,00 CP_1 dall'ammontare dell'onere derivante dal ripristino delle piastrellature interne.
La penale nel verbale di conciliazione è stata, invece, pattuita al punto 2 per il ritardo dei lavori previsti al punto 1.1. a carico della subito dopo l'impegno della alla conclusione dei lavori CP_2 CP_2 entro cento giorni dall'inizio dei lavori (pagina 10, doc. 31 parte opponente, verbale di conciliazione).
Al punto 3. le parti hanno pattuito la ripartizione delle spese di Consulenza tecnica d'ufficio e anche in questo caso viene precisato che il vincolo di solidarietà è sciolto solo tra i convenuti, e CP_2 Pt_1
da una parte, e la dall'altra.
[...] Controparte_4
Tanto premesso, dal verbale di conciliazione risulta, in primo luogo, che la clausola penale per il ritardo sia stata pattuita in relazione all'obbligazione di facere, prevista al punto 1.1. a carico della CP_2
pagina 7 di 11 Che anche la avesse assunto un obbligo di eseguire i lavori, non può essere ricavato, come dedotto Pt_1 dall'opposto, dalla previsione, contenuta nel precedente punto 1.2 in forza della quale “Persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal CP_2 Parte_1 presente verbale”.
Invero, la previsione della solidarietà, da una parte, è contenuta nella clausola relativa al pagamento di somme di danaro, precedente a quella relativa alla clausola penale, ed inserita subito dopo la precisazione dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra l'impresa, il direttore dei lavori e l'impresa assicuratrice, dall'altra, è riferita ad un vincolo di solidarietà preesistente.
La previsione del vincolo di solidarietà nel verbale di conciliazione risulta accompagnata dalla precisazione
“persisterà”; quest'ultima espressione evidenzia la preesistenza del vincolo di solidarietà tra la e la Pt_1 elemento che, a sua volta, presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente;
una CP_2 obbligazione già esistente, sulla base del verbale di conciliazione, era esistente a carico della solo in Pt_1 relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e, conseguentemente, di pagamento di somme di danaro previste nel predetto verbale di conciliazione, nonché delle spese di spese di consulenza. E, correlativamente, solo in relazione a tali obbligazioni di pagamento di somme di danaro è stata precisata la persistenza del vincolo tra la e la Pt_1 CP_2
Che l'obbligazione solidale della fosse estesa alle obbligazioni derivanti dal presente verbale, non è di per Pt_1 sé sola idonea, come argomentato dall'opponente, a provare che la solidarietà si estendesse anche all'obbligo di pagamento della penale per il ritardo che avrebbe potuto maturare la CP_2 nell'esecuzione dei lavori, in quanto la penale è collegata al ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione di fare che la non aveva assunto e che non era a suo carico. Né avrebbe potuto esserlo, essendo la Pt_1 un geometra, non titolare di una impresa edile. Pt_1
Va poi considerato che il verbale di conciliazione prevede tutte le attività che avrebbero dovuto essere compiute dalle parti precisando, al punto 7, “la presente conciliazione costituisce transazione generale novativa” per tutti i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai fatti posti a base della causa, sicché si ritiene che dalla clausola relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà, non possa farsi discendere neppure la prosecuzione in capo alla degli obblighi assunti in qualità di direttore dei lavori in relazione alle Pt_1 opere che avrebbero dovuto essere eseguite dalla CP_2
Quand'anche si volesse ritenere che tra le parti fosse implicita la prosecuzione in capo alla medesima del ruolo di direttore dei lavori - come peraltro sembrerebbe comprovato dalla circostanza che nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione all'esecuzione per obblighi di fare l'opposta non aveva negato la propria legittimazione passiva, aveva nominato un proprio consulente tecnico e aveva svolto un ruolo attivo in sede di esecuzione delle opere - tali circostanze non sono idonee ad evidenziare un impegno della alla conclusione dei lavori nei termini pattuiti dalla evincendosi, piuttosto, Pt_1 CP_2 pagina 8 di 11 che la avesse proseguito nell'attività di controllo sulla corretta esecuzione delle opere (cfr. doc. 28 Pt_1
C pag. 2: “La geom. a seguito passo passo quanto si era obbligata ad eseguire al solo Parte_1 CP_8 titolo transattivo, ed ha potuto rilevare che tutti gli interventi eseguiti da venivano preceduti da sostanziale CP_2 accordo tra il tecnico di (geom. e quello incaricato dal sig. CP_2 Controparte_10 [...]
(geom. , in continuità con il ruolo di direttore dei lavori assunto CP_1 Controparte_11 nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
La predetta circostanza al più legittimerebbe una pretesa risarcitoria per inadempimento della Pt_1 dell'obbligazione distinta, di controllo, sussistente in capo al direttore dei lavori, ma nulla dice in ordine all'assunzione dalla dell'obbligazione di esecuzione delle opere entro un dato termine e di Pt_1 pagamento della penale per il ritardo.
Non risulta, pertanto, che sussista un collegamento (negoziale), né sotto il profilo oggettivo, né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente nel verbale di Parte_1 conciliazione.
La penale è stata pattuita per il ritardo e non per l'inadempimento e, in ogni caso, in relazione ad una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario.
Non risulta neppure possibile desumere dalle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione e dalla pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti che l'opponente si fosse accollata o avesse garantito il pagamento del debito “futuro” al pagamento delle penali che sarebbero maturate in ragione del ritardo imputabile all'impresa nell'esecuzione delle opere, in quanto alcun obbligo di garanzia emerge CP_2 dal tenore letterale della clausola.
Da quanto suddetto discende che l'opposizione deve essere accolta essendo accertato che non sussiste il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione CP_1 CP_3 alla penale pattuita nel verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021.
8. Le spese di lite sono a carico della parte opposta, in quanto l'accoglimento dell'opposizione a precetto – determina che la parte opponente debba essere qualificata come vittoriosa (cfr. sul punto, Sez. U -
, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Tenuto conto, della soccombenza della parte opponente sulla questione relativa alla carenza del titolo esecutivo, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione del 15% delle spese di lite.
Le spese, al netto della menzionata decurtazione, si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore del credito oggetto di opposizione vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
a. Accoglie l'opposizione e accerta che non sussiste il diritto di di procedere CP_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione alla penale pattuita nel CP_3 verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il
21 settembre 2021.
b. Compensa per il 15% le spese di lite e condanna alla refusione delle spese di CP_1 lite in favore di che liquida in € 786,00 per spese vive ed € 5.994,20 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva come per legge.
Così deciso in Verbania, il 3.3.2025
Il Giudice dr.ssa Vittoria Mingione
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vittoria Mingione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1280/2023 promossa da:
- – rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Beer - Parte_1 CodiceFiscale_1
– ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
Email_1
opponente contro
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo CP_1 CodiceFiscale_3
Marchioni ( ) elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica C.F._4 certificata: Email_2
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Opponente
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Dichiarare che il signor non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa CP_1 dell'atto introduttivo di lite, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 15 settembre 2023. Con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 1 di 11 IN VIA SUBORDINATA Disporre la riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., in quanto
l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, e comunque l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo. Sempre con vittoria di compensi professionali di giudizio, oltre a spese generali 15%, IVA e CPA, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA “..”
Opposto
IN VIA PRINCIPALE - Respingere l'opposizione a precetto proposta da ditta con l'atto di citazione 13 CP_2 ottobre 2023. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli “..”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di precetto notificato il 15 settembre 2023 ha intimato a il CP_1 CP_3 pagamento dell'importo di € 64.796,85, di cui 62.900,00 a titolo di penali, stabilite nella misura di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021, deducendo che:
- i lavori previsti nel verbale di conciliazione, avrebbero dovuto essere terminati entro 100 giorni dal 3 maggio 2021;
- l'impresa non aveva concluso le opere, motivo per cui aveva intrapreso l'esecuzione per CP_2 obblighi di fare;
- a seguito di opposizione all'esecuzione, in data 16.6.2022 il giudice dell'opposizione indicava le opere da effettuarsi;
- i lavori erano ultimati il giorno 2.5.2023, con 629 giorni di ritardo.
2. Con atto di citazione in opposizione al precetto ha eccepito l'assenza nel verbale di Parte_1 conciliazione di una obbligazione a proprio carico di pagamento della penale, in quanto le opere in relazione a cui era stata pattuita la penale erano a carico della e l'assenza in ogni caso di un CP_2 inadempimento dell'impresa esecutrice delle opere, nonché l'eccessiva onerosità della penale in ragione delle opere già eseguite, l'imputabilità del ritardo all'opposto.
3. Fissata udienza per la discussione sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con ordinanza in data 16.1.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del tutolo ravvisandosi la sussistenza del fumus boni iuris dell'eccezione di difetto di titolo esecutivo nei confronti di
Parte_1 pagina 2 di 11 4. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. in data 15.12.2023, la prima udienza è stata differita al 1.3.2024.
Con la seconda memoria integrativa la parte opponente ha dato atto che nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dal signor nei confronti di e della geom. (es CP_1 CP_2 Pt_1
n. 375/2023 R.G. Es.), il Giudice, rilevato che il verbale di conciliazione non potesse valere come titolo esecutivo, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento. Ha dunque chiesto dichiararsi l'inefficacia del titolo esecutivo.
All'udienza del 1.3.2024, ritenuto che la questione relativa all'assenza di titolo esecutivo fosse potenzialmente idonea a definire la lite, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c, all'udienza del 10.12.2024, con i termini alle parti, di 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 co.1 c.p.c.
A quest'ultima udienza la causa è stata riservata in decisione.
5. Preliminarmente, va affrontata la questione relativa al se il verbale di conciliazione giudiziale costituisca titolo esecutivo in relazione al diritto al pagamento della penale per il ritardo ivi pattuita.
5.1. Sul punto, in primo luogo, va esaminata l'eccezione dell'opposto, , con la quale ha CP_1 evidenziato la non rilevabilità d'ufficio, nel presente procedimento di opposizione al precetto, della questione relativa alla carenza del titolo esecutivo, in quanto non dedotta dall'opponente con specifico motivo di opposizione.
L'opposto ha richiamato sul punto la pronuncia della Cassazione sentenza n. 3316 del 7 marzo 2002, in forza della quale: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. civ. prov. civ. l'opponente ha veste sostanziale
e processuale di attore, pertanto l'opposto è di regola tenuto ad allegare e provare esclusivamente la titolarità del titolo esecutivo, mentre l'opponente ne dovrà provare le cause modificative o estintive. Nel caso di condanne condizionate, o da integrare con dati extratestuali, l'opposto potrà essere chiamato a dimostrare, oltre all'esistenza del titolo, anche l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo. Le eventuali eccezioni sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono altrettanti motivi di opposizione e costituiscono la causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione, e pertanto risultano soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.
Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento al fine di ribaltare, tardivamente, gli oneri probatori sull'opposto.” Ha osservato come non avesse sollevato CP_3 con l'atto di opposizione al precetto alcuna contestazione in ordine alla valenza di titolo esecutivo del verbale di conciliazione, motivo per cui la disamina della questione deve considerarsi preclusa nel presente procedimento.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
La carenza del titolo esecutivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, (cfr. sul punto, Cass. 19 maggio 2011, n. 11021; Cass. 29 novembre
2004, n. 22430 “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto, dunque, a compiere, preliminarmente, anche d'ufficio, in pagina 3 di 11 ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, dal momento che, entrambe, determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc”)
e, nel caso di specie, la questione relativa alla carenza del titolo esecutivo è stata sollevata dalla stessa parte opponente ed ha formato oggetto di discussione tra le parti.
5.2. Tanto premesso, il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 17.1.2024, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, rilevando che, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può che aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido e ed esigibile;
che, pertanto, presupposto dell'esecuzione forzata è un atto in sé astrattamente idoneo ad essere eseguito coattivamente senza che debba farsi luogo da parte del giudice dell'esecuzione ad alcun accertamento dell'obbligazione da eseguirsi o che debba procedersi ad una integrazione del titolo con elementi extra-testuali non richiamati.
Ha aggiunto che il diritto deve essere consacrato nel titolo e quindi determinato o determinabile in base al titolo e alla sola stregua degli elementi indicati nel titolo esecutivo stesso o quantomeno supposti dal medesimo e quindi non sulla base di elementi successivi alla sua formazione la cui verifica richiederebbe l'esercizio di poteri cognitori. Ha, di seguito, osservato che nel caso di specie, il credito fatto valere, di €
62.900,00, non discende direttamente dal titolo ma è stato determinato sulla base di un calcolo fondato su un atto successivo e separato dal titolo fatto valere che contiene solamente solo il criterio di calcolo e che, pertanto, il verbale di conciliazione non potesse valere come titolo esecutivo per la somma pretesa di €
62.900,00 senza procedere ad un accertamento del ritardo rispetto all'esecuzione dell'obbligo assunto, accertamento che non può essere compiuto dal giudice dell'esecuzione. Ha conclusivamente dichiarato l'inefficacia del pignoramento.
5.3. Ciò posto, si ritiene che sussistano argomenti per ritenere che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo in relazione alla penale per il ritardo ivi pattuita.
a) Non pare possa escludersi il requisito della certezza del diritto, prescritto dall'art. 474 co.1 c.p.c., per la ragione che occorre procedere, nel caso in cui la clausola penale sia pattuita in un atto pubblico, al previo accertamento del ritardo in un giudizio di cognizione.
Costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in relazione alle misure di coercizione indiretta contenute in un provvedimento giudiziale, ed in particolare art. 614 bis
c.p.c., che non occorre un previo accertamento giudiziale del ritardo ai fini dell'applicazione della misura e della qualificazione del provvedimento giudiziale che la contenga quale titolo esecutivo (cfr. sul punto, da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22714 del 26/07/2023).
La dottrina è, poi, concorde nel ritenere che anche il verbale di conciliazione redatto in sede di mediazione costituisca titolo esecutivo in relazione alle misure di coercizione indiretta che ivi possono essere pattuite, ai sensi dell'art. 11, comma 7 ultimo periodo, D.lgs. n. 28/2010. pagina 4 di 11 La pur diversa natura della clausola penale – che, come è noto ha la diversa funzione, di preventiva liquidazione forfettaria del danno cfr. da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 11548 del 03/05/2023 –non evidenzia, in punto di certezza del diritto, alcun profilo di differenziazione rispetto alle misure di coercizione indiretta, essendo il credito, in entrambi i casi, commisurato all'entità del ritardo.
Va poi osservato che, a differenza del risarcimento del danno da inadempimento, l'obbligazione di pagamento che nasce da una clausola penale è una obbligazione di valuta, e non di valore, quale invece sarebbe il diritto al risarcimento del danno per il ritardo o per l'inadempimento (cfr. Cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 3641 del 08/04/1998 “La penale di cui all'art. 1382 cod. civ. costituisce debito valuta e non di valore. Consegue che ove la prestazione oggetto della penale non sia eseguita o sia eseguita in ritardo, per essa sono dovuti, ricorrendone le rispettive condizioni, gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., a ciò non ostando l'effetto, proprio della clausola penale, di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, atteso che la penale, pur essendo obbligazione accessoria, ha una sua autonoma identità quale obbligazione pecuniaria, mentre la prevista limitazione del risarcimento attiene all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale).
Infine, anche nei casi di applicazione delle misure coercitive indirette sopra citate l'importo dovuto dal debitore è autonomamente liquidato dal creditore e anche nei predetti casi il ritardo, o la imputabilità del ritardo, può essere contestata dal debitore, ma ciò non vale ad escludere la certezza dell'obbligazione contenuta nel titolo esecutivo, né la possibilità di accertamento del ritardo ad opera del Giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Non si ritiene che a ciò osti la circostanza che in relazione alla clausola penale, diversamente che nelle misure di coercizione indiretta, opera il potere di riduzione d'ufficio dell'entità della penale manifestamente eccessiva a tutela dell'interesse generale. Anche le nullità, poste a tutela di interessi generali, e contenute in atti pubblici suscettibili di costituire titolo esecutivo, non incidono sulla qualificazione, in prima battuta, dell'atto come titolo esecutivo, potendo la nullità essere oggetto di esame del successivo giudizio di opposizione all'esecuzione.
Sotto altro profilo, la penale costituisce una prestazione accessoria all'obbligazione principale e, non si ravvisano motivi per cui, pur trattandosi di una obbligazione accessoria pecuniaria alla prestazione principale (di fare) contenuta in un titolo esecutivo, non possa essere autonomamente liquidata dal creditore nel precetto in ragione del ritardo ivi allegato, senza previo accertamento giudiziale, a differenza delle somme dovute a titolo di interessi moratori, legali o convenzionali.
b) Venendo al requisito della liquidità del credito, per principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, il requisito della “liquidità” del credito (ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 c.p.c.) sussiste, non solo quando l'ammontare sia determinato, ma anche quando sia determinabile, mediante un mero calcolo pagina 5 di 11 matematico, sulla base degli elementi contenuti nello stesso titolo esecutivo (cfr. Cass. n.
2544/ 200, 2760/95, 541/89, 1376/88).
Nel caso di specie, si ritiene che sussista il requisito della liquidità del credito, in quanto la clausola penale, pattuita nel verbale di conciliazione, contiene gli elementi necessari alla determinazione del credito, prevedendo, sia il termine a partire dal quale si computa il ritardo, sia la somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
Secondo la prospettazione cui si aderisce, le eccezioni del convenuto relative alla non imputabilità del ritardo, non incidono sulla astratta determinabilità del credito sulla base della pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione, ma incidono sulla sussistenza, in concreto, di un fatto impeditivo dell'obbligazione, deducibile con l'opposizione all'esecuzione, come avviene laddove sia contestato il ritardo in relazione all'applicazione delle misure di cui all'art. 614 bis c.p.c. e alle altre misure di coercizione indiretta.
c) A sostegno degli argomenti già indicati, si richiama il principio affermato in una pronuncia molto risalente della giurisprudenza di legittimità relativamente ad una penale pattuita in un atto pubblico (qual è anche il verbale di conciliazione, riconducibile ai titoli di cui all'art. 474 n. 3 c.p.c.), in forza del quale: “A norma dell'art.474, n.3, cod. proc. civ., secondo cui sono titoli esecutivi gli Atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute, il creditore deve, mediante il titolo, dimostrare soltanto
l'esistenza del vinculum juris e l'attualità del suo credito, mentre il debitore, che contesti il diritto di procedere all'esecuzione forzata, assumendo che non sussiste mora o inadempimento colpevole, deve dedurre tale fatto impeditivo come causa petendi dell'opposizione e darne la prova. Tale principio vale anche nell'ipotesi di obbligazione assunta mediante clausola penale, nella quale il fatto costitutivo si identifica con la scadenza del termine convenuto per l'adempimento dell'obbligazione principale e il giudice deve soltanto accertare se la prestazione sia divenuta esigibile con lo scadere del termine e se sia liquida, cioè determinata nel suo preciso ammontare (Cass. 11 giugno 1969 n. 2069, in Giur. it., 1970, I, 1, p. 1855).
Pur nella consapevolezza della possibilità di diverse interpretazioni e che si tratta di pronuncia molto risalente, si ritiene che il predetto principio possa considerarsi ancora attuale, sia in ragione dell'assenza di pronunce, di legittimità e di merito, successive di segno contrario, sia, infine, in ragione della presenza pronunce successive in cui l'accertamento del ritardo è stato operato nel giudizio di opposizione al precetto senza che fosse negata al verbale di conciliazione, in cui la penale era stata pattuita, la valenza di titolo esecutivo, né nei giudizi di merito, né nel giudizio di cassazione, in cui pure la carenza del titolo esecutivo avrebbe potuto essere rilevata per la prima volta (cfr. Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 5379 del 2023 e sentenza del Tribunale di Milano pubbl. il 05/08/2020 Repert. n. 4099/2020 del 05/08/2020).
6. Venendo al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
pagina 6 di 11 7. Come già argomentato nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione, giova premettere come la clausola penale è un patto, o negozio, accessorio alla clausola che costituisce la fonte di una obbligazione.
Dalla qualificazione come negozio accessorio, discende che la clausola penale presuppone la preesistenza di una obbligazione principale.
Per potersi parlare di clausola penale è, dunque, necessario un collegamento tra la clausola penale e una obbligazione principale, non potendosi diversamente rinvenire la causa della clausola penale.
Nel caso di specie, il verbale di conciliazione prevede al punto 1:
1. interventi di ripristino ai vizi, difetti e danni lamentati, “con lavori eseguiti da secondo l'accordo CP_2 del 5.11.2020 che si produce in allegato 2”;
2. l'importo omnicomprensivo di € 40.343,11 a carico dei convenuti e della terza chiamata, “senza vincolo di solidarietà alcuno per quanto riguarda la terza chiamata con i convenuti Controparte_4 CP_5
Con e ;
[...] CP_7
l'accordo, in particolare, prevede il versamento da parte di e € 21.447,70, € Controparte_4
9.447,70, corrispondenti a 1/3 delle spese legali e del consulente tecnico di parte dell'attore a carico di ed € 9.447,70, corrispondenti a 1/3 delle spese legali del consulente tecnico di parte CP_2 dell'attore a carico dal geometra Parte_1
In seguito si legge: “Tutte le parti prendono atto prendono e danno atto che tutti i pagamenti impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra ed i convenuti. Con l'esatto e puntuale Controparte_4 adempimento del pagamento dell'importo di € 21.447,70 di cui sopra virgola sarà integralmente Controparte_4 liberata da qualsivoglia indicazione pretesa risarcitoria e o diritto connesso direttamente in direttamente ai fatti di causa”. “….” “persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e il geometra per l'adempimento Pt_2 Parte_1 delle obbligazioni derivanti dal presente verbale”
3. l'impegno del signor a scontare l'importo minimo comprensivo di € 6.000,00 CP_1 dall'ammontare dell'onere derivante dal ripristino delle piastrellature interne.
La penale nel verbale di conciliazione è stata, invece, pattuita al punto 2 per il ritardo dei lavori previsti al punto 1.1. a carico della subito dopo l'impegno della alla conclusione dei lavori CP_2 CP_2 entro cento giorni dall'inizio dei lavori (pagina 10, doc. 31 parte opponente, verbale di conciliazione).
Al punto 3. le parti hanno pattuito la ripartizione delle spese di Consulenza tecnica d'ufficio e anche in questo caso viene precisato che il vincolo di solidarietà è sciolto solo tra i convenuti, e CP_2 Pt_1
da una parte, e la dall'altra.
[...] Controparte_4
Tanto premesso, dal verbale di conciliazione risulta, in primo luogo, che la clausola penale per il ritardo sia stata pattuita in relazione all'obbligazione di facere, prevista al punto 1.1. a carico della CP_2
pagina 7 di 11 Che anche la avesse assunto un obbligo di eseguire i lavori, non può essere ricavato, come dedotto Pt_1 dall'opposto, dalla previsione, contenuta nel precedente punto 1.2 in forza della quale “Persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal CP_2 Parte_1 presente verbale”.
Invero, la previsione della solidarietà, da una parte, è contenuta nella clausola relativa al pagamento di somme di danaro, precedente a quella relativa alla clausola penale, ed inserita subito dopo la precisazione dello scioglimento del vincolo di solidarietà tra l'impresa, il direttore dei lavori e l'impresa assicuratrice, dall'altra, è riferita ad un vincolo di solidarietà preesistente.
La previsione del vincolo di solidarietà nel verbale di conciliazione risulta accompagnata dalla precisazione
“persisterà”; quest'ultima espressione evidenzia la preesistenza del vincolo di solidarietà tra la e la Pt_1 elemento che, a sua volta, presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente;
una CP_2 obbligazione già esistente, sulla base del verbale di conciliazione, era esistente a carico della solo in Pt_1 relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e, conseguentemente, di pagamento di somme di danaro previste nel predetto verbale di conciliazione, nonché delle spese di spese di consulenza. E, correlativamente, solo in relazione a tali obbligazioni di pagamento di somme di danaro è stata precisata la persistenza del vincolo tra la e la Pt_1 CP_2
Che l'obbligazione solidale della fosse estesa alle obbligazioni derivanti dal presente verbale, non è di per Pt_1 sé sola idonea, come argomentato dall'opponente, a provare che la solidarietà si estendesse anche all'obbligo di pagamento della penale per il ritardo che avrebbe potuto maturare la CP_2 nell'esecuzione dei lavori, in quanto la penale è collegata al ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione di fare che la non aveva assunto e che non era a suo carico. Né avrebbe potuto esserlo, essendo la Pt_1 un geometra, non titolare di una impresa edile. Pt_1
Va poi considerato che il verbale di conciliazione prevede tutte le attività che avrebbero dovuto essere compiute dalle parti precisando, al punto 7, “la presente conciliazione costituisce transazione generale novativa” per tutti i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai fatti posti a base della causa, sicché si ritiene che dalla clausola relativa alla persistenza del vincolo di solidarietà, non possa farsi discendere neppure la prosecuzione in capo alla degli obblighi assunti in qualità di direttore dei lavori in relazione alle Pt_1 opere che avrebbero dovuto essere eseguite dalla CP_2
Quand'anche si volesse ritenere che tra le parti fosse implicita la prosecuzione in capo alla medesima del ruolo di direttore dei lavori - come peraltro sembrerebbe comprovato dalla circostanza che nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione all'esecuzione per obblighi di fare l'opposta non aveva negato la propria legittimazione passiva, aveva nominato un proprio consulente tecnico e aveva svolto un ruolo attivo in sede di esecuzione delle opere - tali circostanze non sono idonee ad evidenziare un impegno della alla conclusione dei lavori nei termini pattuiti dalla evincendosi, piuttosto, Pt_1 CP_2 pagina 8 di 11 che la avesse proseguito nell'attività di controllo sulla corretta esecuzione delle opere (cfr. doc. 28 Pt_1
C pag. 2: “La geom. a seguito passo passo quanto si era obbligata ad eseguire al solo Parte_1 CP_8 titolo transattivo, ed ha potuto rilevare che tutti gli interventi eseguiti da venivano preceduti da sostanziale CP_2 accordo tra il tecnico di (geom. e quello incaricato dal sig. CP_2 Controparte_10 [...]
(geom. , in continuità con il ruolo di direttore dei lavori assunto CP_1 Controparte_11 nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
La predetta circostanza al più legittimerebbe una pretesa risarcitoria per inadempimento della Pt_1 dell'obbligazione distinta, di controllo, sussistente in capo al direttore dei lavori, ma nulla dice in ordine all'assunzione dalla dell'obbligazione di esecuzione delle opere entro un dato termine e di Pt_1 pagamento della penale per il ritardo.
Non risulta, pertanto, che sussista un collegamento (negoziale), né sotto il profilo oggettivo, né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente nel verbale di Parte_1 conciliazione.
La penale è stata pattuita per il ritardo e non per l'inadempimento e, in ogni caso, in relazione ad una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario.
Non risulta neppure possibile desumere dalle pattuizioni contenute nel verbale di conciliazione e dalla pregressa corrispondenza intercorsa tra le parti che l'opponente si fosse accollata o avesse garantito il pagamento del debito “futuro” al pagamento delle penali che sarebbero maturate in ragione del ritardo imputabile all'impresa nell'esecuzione delle opere, in quanto alcun obbligo di garanzia emerge CP_2 dal tenore letterale della clausola.
Da quanto suddetto discende che l'opposizione deve essere accolta essendo accertato che non sussiste il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione CP_1 CP_3 alla penale pattuita nel verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021.
8. Le spese di lite sono a carico della parte opposta, in quanto l'accoglimento dell'opposizione a precetto – determina che la parte opponente debba essere qualificata come vittoriosa (cfr. sul punto, Sez. U -
, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
Tenuto conto, della soccombenza della parte opponente sulla questione relativa alla carenza del titolo esecutivo, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione del 15% delle spese di lite.
Le spese, al netto della menzionata decurtazione, si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, minimi per tutte le fasi, tenuto conto del valore del credito oggetto di opposizione vicino al valore minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando:
a. Accoglie l'opposizione e accerta che non sussiste il diritto di di procedere CP_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione alla penale pattuita nel CP_3 verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021 notificato in formula esecutiva il
21 settembre 2021.
b. Compensa per il 15% le spese di lite e condanna alla refusione delle spese di CP_1 lite in favore di che liquida in € 786,00 per spese vive ed € 5.994,20 per Parte_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed iva come per legge.
Così deciso in Verbania, il 3.3.2025
Il Giudice dr.ssa Vittoria Mingione
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