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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 7458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7458 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ALFI STEFANO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.5/A
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2025 e , premesso che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio a Napoli l'8.07.2009, che dalla loro unione era nato un figlio:
( Massa di Somma il 29.04.2015) rappresentavano di essersi separati in forza di Persona_1 accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 14.01.2021, autorizzato dal PM in data
22.01.2021 e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
Chiedevano pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti divorzili alla stregua del rilievo sollevato.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: il figlio minore, resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio Persona_1 prevalenti presso la madre, SI.ra . Parte_1
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale
e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di con-vivenza.
Le frequentazioni del minore con il padre saranno garantite dal seguente calendario:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore
20.00, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore;
un fine settimana alternato, quindici giorni nel mese di agosto e ad anni alterni tutte le festività indicate con la scritta rossa sul calendario nazionale;
Le vacanze di natale ad anni alterni 24, 25, 26, 27 con la madre ed il 30, 31, 1, 2 con il padre,
l'epifania ad anni alterni, pasqua con il padre, pasquetta con la madre sempre ad anni alterni, la festa del papà con questi, quella della mamma con la stessa;
il compleanno e l'onomastico del padre con il medesimo e quello della madre idem, l'onomastico del figlio con l'uno ed il compleanno con l'altra; le vacanze extra-ordinarie, in ciascun anno, anche con possibilità di
2 viaggiare all'estero, il minore potrà restare ininterrottamente con il padre o con la madre nell'esatto periodo da concordare tra i coniugi almeno un mese prima.
- I coniugi stabiliscono che il SI. versi a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 Per_1 entro il giorno 15 di ciascun mese la somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi secondo
[...] gli indici ISTAT FOI (famiglie di Operai e Impiegati) a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie e voluttuarie: spese scolastiche, spese dentistiche e sanitarie in genere non rimborsabili dal S.S.N.; attività ludiche.
- I coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del minore.
- per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.
- I coniugi si concedono assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- Per quanto non previsto dal presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_2 Pt_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e a Parte_2 Parte_1
Napoli l'8.07.2009 (atto n. 42 ,parte I , S. sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2009 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7458 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ALFI STEFANO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.5/A
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.04.2025 e , premesso che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio a Napoli l'8.07.2009, che dalla loro unione era nato un figlio:
( Massa di Somma il 29.04.2015) rappresentavano di essersi separati in forza di Persona_1 accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 14.01.2021, autorizzato dal PM in data
22.01.2021 e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era più tra loro ricostituita.
Chiedevano pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate ad integrare i patti divorzili alla stregua del rilievo sollevato.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 28.10.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni pattuite nel ricorso e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: il figlio minore, resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza e domicilio Persona_1 prevalenti presso la madre, SI.ra . Parte_1
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale
e le aspirazioni del minore. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio.
I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di con-vivenza.
Le frequentazioni del minore con il padre saranno garantite dal seguente calendario:
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore
20.00, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive del minore;
un fine settimana alternato, quindici giorni nel mese di agosto e ad anni alterni tutte le festività indicate con la scritta rossa sul calendario nazionale;
Le vacanze di natale ad anni alterni 24, 25, 26, 27 con la madre ed il 30, 31, 1, 2 con il padre,
l'epifania ad anni alterni, pasqua con il padre, pasquetta con la madre sempre ad anni alterni, la festa del papà con questi, quella della mamma con la stessa;
il compleanno e l'onomastico del padre con il medesimo e quello della madre idem, l'onomastico del figlio con l'uno ed il compleanno con l'altra; le vacanze extra-ordinarie, in ciascun anno, anche con possibilità di
2 viaggiare all'estero, il minore potrà restare ininterrottamente con il padre o con la madre nell'esatto periodo da concordare tra i coniugi almeno un mese prima.
- I coniugi stabiliscono che il SI. versi a titolo di mantenimento per il figlio Parte_2 Per_1 entro il giorno 15 di ciascun mese la somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi secondo
[...] gli indici ISTAT FOI (famiglie di Operai e Impiegati) a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie e voluttuarie: spese scolastiche, spese dentistiche e sanitarie in genere non rimborsabili dal S.S.N.; attività ludiche.
- I coniugi saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione
l'uno dell'altro alla presenza del minore.
- per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di separazione.
- I coniugi si concedono assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
- Per quanto non previsto dal presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_2 Pt_1
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e a Parte_2 Parte_1
Napoli l'8.07.2009 (atto n. 42 ,parte I , S. sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2009 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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