Sentenza 20 gennaio 2017
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta contro un provvedimento inesistente, che, in quanto tale, a differenza dell'atto abnorme, il quale conserva pur sempre l'attitudine a dar luogo a preclusioni, è di per sé insuscettibile di gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione della persona offesa avverso un atto, qualificato come decreto di archiviazione, consistente in un modulo in bianco, privo di riferimenti al procedimento ed alle parti, della motivazione e della sottoscrizione del giudice, depositato in cancelleria ed erroneamente annotato nel registro informatico come provvedimento conclusivo del procedimento a carico degli indagati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2017, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2017 |
Testo completo
08055-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 74/2017 LO NT BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.24734/2016 ENRICO TT LA SC LO IC IRENE SCORDAMAGLIA -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NT SQ nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ RU HE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 02/04/2015 del GIP TRIBUNALE di POTENZA sentita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la restituzione degli atti all'Ufficio del G.I.P. di Potenza per provvedere sulla richiesta di archiviazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' impugnato l'atto qualificato come decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminare presso il Tribunale di Potenza, privo di sottoscrizione del giudice e di motivazione, recante l'annotazione da parte della cancelleria del Giudice del 'deposito in data 2 aprile 2015' e registrato nel registro informatico S.I.C.P. come provvedimento conclusivo del procedimento penale a carico di SO IC e di SO LI per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. in danno di IA NI PA.
2. Avverso tale provvedimento la parte offesa IA NI PA ha proposto, con l'ausilio di avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione di legge, sub specie di inosservanza dell'art. 408 cod. proc.pen., per lesione del suo diritto al contraddittorio, essendo stato il decreto di archiviazione adottato in difetto dell'avviso da parte del P.M. della richiesta di archiviazione, e, comunque, l'inesistenza o la nullità del provvedimento impugnato. Con memoria del 28 dicembre 2016, per il tramite del difensore, il ricorrente ribadiva i motivi di censura ed insisteva per l'accoglimento del proposto gravame sottolineando come non vi fosse altro rimedio per ripristinare la legalità della procedura di archiviazione.
3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento giuridicamente inesistente e come tale non impugnabile. Valorizzando le evidenze documentali in atti risulta, infatti, non solo che il Giudice delle indagini preliminari aveva restituito gli atti al Pubblico Ministero perché provvedesse all'avviso alla persona offesa ex art. 408 cod. proc. pen., ma anche che nessun decreto di archiviazione era stato emesso, non essendo tale il modulo in bianco, privo dei riferimenti al procedimento penale interessato ed alle relative parti, nonché della sottoscrizione del giudice, depositato in cancelleria ed erroneamente annotato nel registro informatico come provvedimento conclusivo del procedimento penale a carico degli indagati. Di talché, in coerenza con il principio di diritto affermato da questa Corte, per il quale, a differenza dell'atto abnorme, che pur divergendo così profondamente dal sistema al punto di non poter essere previsto dal legislatore, tuttavia esiste giuridicamente in quanto ha attitudine a dar luogo a preclusioni, l'atto giuridicamente inesistente esiste soltanto come realtà di fatto ma è inidoneo per sua stessa struttura a produrre le conseguenze che gli sono proprie (Sez. 1, n. 1224 del 25/06/1975 - dep. 12/08/1975, Francia, Rv. 13066101), occorre statuire che, diversamente dall'atto abnorme, l'atto giuridicamente inesistente non è impugnabile giacché non produce alcuno degli effetti che con il gravame s'intendono rimuovere, alla eliminazione dell'annotazione nel registro informatico S.I.C.P. del provvedimento inesistente che è priva di conseguenze sulla giurisdizione e sull'esercizio dei - diritti delle parti dovendosi provvedere attraverso le previste procedure burocratiche.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Paolo NI Bruno DGB DEFORTATA IN CANCELLERIA add 20 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuice 3