Rigetto
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/12/2025, n. 10004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10004 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10004/2025REG.PROV.COLL.
N. 09968/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9968 del 2023, proposto dal signor HA SS YE Tabl, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 2880/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il Cons. IO SI MA, viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il cittadino straniero, signor HA SS YE Tabl, ha adito il Tar per la Lombardia, sede di Milano, per chiedere l’annullamento del decreto n. 57393 del 1° settembre 2023, a mezzo del quale il Prefetto della Provincia di Monza e Brianza, ha revocato le misure di accoglienza alle quali era stato ammesso il ricorrente.
2. Con sentenza n. 2880 del 28 novembre 2023, il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Inoltre, il primo giudice nel respingere l’istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato, ha compensato le spese di lite, così motivando: “Viceversa deve essere respinta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata ex novo dal ricorrente dopo il decreto con il quale la competente Commissione aveva respinto la richiesta. Invero, la documentazione in atti evidenzia che continua ad essere carente la certificazione consolare relativa ai redditi eventualmente maturati nel paese di origine. La nota del Consolato depositata in data 18.10.2023 si limita a descrivere la procedura che l’interessato deve seguire per ottenere la certificazione, ma non reca l’attestazione relativa ai redditi esteri”. In definitiva, ha concluso il Tribunale, il ricorso è fondato e deve essere accolto; laddove, invece, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è infondata e deve essere respinta…la fattispecie complessiva conduce a compensare tra le parti le spese della lite.
3. La citata sentenza n. 2880/2023 è stata impugnata con appello notificato il 10 dicembre 2023 e tempestivamente depositato, esclusivamente nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio.
In particolare, il TAR, - secondo la prospettazione del ricorrente, riconosciuto l’errato modus procedendi in cui è incorsa l’Amministrazione, là dove ha “eluso doveri normativi allo straniero che abbia avuto accesso alle misure di accoglienza, di presentare domanda di protezione internazionale”; avrebbe dovuto condannare l’Amministrazione soccombente alle spese di lite e, invece, ha ritenuto di compensarle, limitandosi ad indicare la carenza di documentazione ( rectius : certificazione consolare posta a supporto della reiezione della istanza di G.P.), ma omettendo di giustificare la compensazione del giudizio, anche in ragione del fatto che la controversia aveva dato origine- a dire del ricorrente- ad una situazione di piena vittoria processuale in capo al ricorrente e di radicale soccombenza del controinteressato resistente.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, con memoria di stile.
5. Alla camera di consiglio del 27 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come esposto brevemente in narrativa, con il presente appello è stata impugnata la sentenza del Tar Lazio n. 2880/2023 nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
6.1. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando la mancata motivazione della sentenza impugnata per giustificare la compensazione e rilevando che l’esito del giudizio di primo grado avrebbe dato origine ad una …“situazione di piena vittoria processuale in capo al ricorrente e di radicale soccombenza del controinteressato resistente”; ed ha richiamato alcuni precedenti di questo Consiglio, sulla spettanza del rimborso delle spese in materia (v., in particolare, sez. III, n. 3682/2014; n. 2508/2013).
7. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.
Com’è noto, l’articolo 26 del c.p.a., salvo che per aspetti qui non in rilievo, reca un esplicito rinvio alle disposizioni del codice di rito, e segnatamente agli articoli 91, 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, per la definizione del regime delle spese processuali.
7.1. Il suindicato sistema è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa.
7.2. Tale principio, a mente dell’articolo 92 del c.p.c., patisce eccezione e può, dunque, essere derogato con la diversa regola della cd. compensazione, evenienza questa però sottoposta a progressive restrizioni da parte del legislatore che hanno via via eroso i margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente.
7.3. Segnatamente, nella versione della citata disposizione definita dall'art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 le spese potevano essere compensate nei soli casi di “…soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tale disposizione, con sentenza n. 77/2018, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nell’assetto sopra definito, e nonostante l’introduzione per via giurisdizionale di una clausola residuale idonea ad accreditare come fattispecie derogatorie anche ulteriori cause diverse ed aggiuntive rispetto a quelle elencate dal legislatore, è rimasto fermo il divisato principio che pone i criteri della soccombenza e della compensazione in rapporto di regola ed eccezione, confinando, peraltro, l’ammissione di una deroga al principio generale solo entro gli stretti margini di ulteriori fattispecie contraddistinte dai predicati della “gravità” e della “eccezionalità”.
8. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento appare di tutta evidenza come ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso sempreché adeguatamente ‘esternata’ in motivazione, in modo che si comprendano l’iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e queste ultime vengano svolte con argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate.
9. Tanto premesso, e venendo al caso qui in rilievo, se è vero che a tutta prima non può dubitarsi della ricorrenza di una situazione di soccombenza; è, altrettanto vero, che la documentazione prodotta dal ricorrente non era -in effetti- del tutto completa, come confermato dal decreto della Commissione G.P. che ha denegato l’istanza di ammissione avanzata dal ricorrente. E, invero, come evidenziato dal TAR, la nota del Consolato depositata in data 18.10.2023 si è limitata a descrivere la procedura che l’interessato avrebbe dovuto seguire per ottenere la certificazione; senza peraltro specificare l’attestazione relativa ai redditi esteri .
10. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
IO SI MA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO SI MA | LE OR |
IL SEGRETARIO