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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16215 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...] nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. VOTO MARILENA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. MEGHERBI HAMIDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/08/2025 e , premettendo Parte_1 CP_1 di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva la figlia minore ( nata a [...] il [...]) – conclusasi la relazione, Persona_1 rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni così come integrate con note sostitutive di udienza del 10.11.2025 : “ - La figlia minore nata a [...] il [...] sarà Persona_1 affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse ( salute, istruzione, educazione, attività sportive ed extrascolastiche) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità. – Il collocamento prevalente della minore è concordemente stabilito presso Per_1 la madre con residenza in Napoli al Vico Mattonelle n.18 sino a quando ella non avrà trovato altra sistemazione, -: il padre potrà tenere con sé la figlia minore dal lunedì dalle ore 17.00 alle Per_1 ore 21.30 del martedì con pernottamento presso il domicilio paterno nella notte tra il lunedì ed il martedì, il sig. terrà la minore a weekend alternati con decorrenza dalle ore 17.00 del sabato CP_1 alle ore 21.30 del martedì, nel weekend che la piccola visiterà il papà trascorrerà anche la Per_1 notte tra la domenica ed il lunedì, facendo rientro dalla madre alle ore 21.30 del martedì; salvo diverso accordo negli anni dispari, la minore trascorrerà il giorno 24 dicembre dalle ore 15.00 fino alle ore 11.00 del giorno 25 e la giornata del 1 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con il padre.
Ad anni dispari, il giorno di Pasqua starà con il padre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ed il Per_1 giorno di Pasquetta con la madre. Per le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive con relativo pernottamento, il periodo verrà concordato entro il 31 maggio di ogni anno. La piccola trascorrerà, ad anni alterni con il padre il giorno dell' onomastico e Per_1 del compleanno, trascorrerà con il papà, sempre ad anni alterni, il giorno del compleanno del papà anche in considerazione che la piccola è nata lo stesso giorno del papà, nonché il 19 marzo Per_1 coincidente con la Festa del Papà; analogamente con la mamma trascorrerà i giorni dell'onomastico e del compleanno della stessa. Qualora uno dei due genitori sarà impegnato in attività lavorativa fuori sede oppure extra, l'altro genitore si occuperà totalmente della figlia, anche per pernottamenti
.; - Il sig. contatterà telefonicamente la minore sull'utenza telefonica intestata alla sig.ra CP_1 una volta al giorno, senza videochiamate, se non con il consenso della madre Parte_1 dalle 18.00 alle 19.00 con durata di non oltre 10 minuti, sempre nell'obbligo del mutuo rispetto;
-
Analogamente la sig.ra durante i giorni di permanenza presso il papà potrà contattare la Parte_1 minore con le medesime modalità; I genitori si impegnano a mantenere un rapporto costante e sereno con la figlia e a favorire la collaborazione reciproca;
- Il genitore non collocatario sig. Per_1 CP_1
contribuirà al mantenimento della piccola versando al genitore collocatario sig.ra
[...] Per_1
la somma di euro 250,00 ( duecentocinquanta/00) mensili mediante bonifico da Parte_1 effettuarsi sulla carta Postepay evolution intestata alla sig.ra , entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, il cui IBAN è il seguente : [...], tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì che l'assegno unico a favore della minore verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Persona_1 Parte_1
. Le spese straordinarie ( spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive,
[...] culturali ecc) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ( nata a [...] il [...]); Persona_1
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino