Art. 4.
L' articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' abrogato.
L' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta', e risulti altresi' che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 144.000.
I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari". (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto (con l'art. 2) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 novembre 1964, n. 1266 , come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".
L' articolo 1 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , e' abrogato.
L' articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto, rispettivamente, il 55° ed il 60° anno di eta', e risulti altresi' che il reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare, giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , non sia superiore a lire 720.000 annue, e' concesso un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di annue lire 144.000.
I limiti di eta' previsti nel precedente comma sono fissati a 5 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate ed invalide fornito di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di eta' quando trattasi di mutilati ed invalidi che in sede di visita collegiale, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga alle norme sulla esenzione dall'obbligo della, dichiarazione stessa. L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette. Questo provvedera' a far compilare dagli interessati la dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al precedente comma.
Per titolari di pensione ed assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in deroga al disposto dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , e' fatta con decreto del Ministro per il tesoro ed e' subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma, avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorita' consolari". (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 novembre 1964, n. 1266 ha disposto (con l'art. 2) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 , a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, e' elevato da lire 144.000, a lire 174.000 annue". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 novembre 1964, n. 1266 , come modificata dalla L. 18 maggio 1967, n. 318 ha disposto (con l'art. 2) che "L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue".