Articolo 4 della Legge 9 maggio 1950, n. 307
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 giugno 1950
Art. 4.
Il costo dell'acqua e' rimborsato a parte sugli appositi fondi stanziati nei bilanci del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica) e del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 28 giugno 1950