Sentenza 16 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/09/2003, n. 13573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13573 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto promesse unilaterale SEZIONE TERZA CIVILE 1 35 73 /0 шитко Composta dagli Ill G.N. 18101/01 Dott. Michele esident Dott. Antonio LIMONGELLI Cron..27460 - Rel. Consigliere Rep. 3550 Dott. Italo PURCARO Consigliere Ud.10/02/03 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. Alberto TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, difeso dall'avvocato MARIA ISABELLA TORRIANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
THEMA SRL, corrente in Pesaro, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato 2003 LIDIA CIABATTINI, che lo difende anche disgiuntamente 388 all'avvocato PIERO BASSI, giusta delega in atti;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 397/01 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 24/10/00 e depositata il 27/11/00 (R.G. 01/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Lidia CIABATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 20/10/1995 la Thema s.r.l., pre- messo che il socio OS IO all'atto di vendere a terzi la sua quota societaria aveva consegnato alla so- cietà una dichiarazione scritta con la quale si era ob- bligato a pagare il 50% di crediti sociali rimasti in- soluti, convenne dinanzi al Tribunale di Pesaro il Mo- rosini per sentirlo condannare al pagamento, a tal ti- tolo, della somma di L. 15.394.073. Produsse in giudi- zio la scrittura, priva di indicazione del destinata- rio. Il OS oppose che la promessa di pagamento era rivolta non già alla società, bensì ai cessionari della sua quota. Chiese, quindi, il rigetto della do- manda e, sostenendo di aver mutuato la somma di L. 2 90.000.000 alla società, riconvenne quest'ultima per la restituzione di detto importo. Con sentenza del 4/6/1998 il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale. Su appello del OS la Corte di Ancona, con sentenza del 27/11/2000, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che solo la Thema avrebbe potuto ritenersi destinataria della promessa di pagamento e che il credito vantato dal OS nei confronti della società non era stato provato. Ricorre il OS con tre motivi. Resiste la Thema con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli art. 81 c.p.c., 1988 c.c. e vizi motivazionali. Insiste nel sostenere che destinatari della promessa di pagamento furono i cessionari della sua quota e non la P Thema. Lamenta, quindi, che la Corte di merito lo abbia condannato al pagamento della somma pretesa dalla 50- cietà. La doglianza non ha fondamento. La Corte terri- toriale ha osservato che, trattandosi di crediti facen- ti parte del patrimonio sociale, beneficiaria della re- lativa promessa non avrebbe potuto essere altri che la società, la quale aveva, inoltre, provato il suo credi- to con il possesso del documento contenente la promessa di pagamento. Questa motivazione è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e sfugge, pertanto al sinda- cato di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne degli artt. 1418 e 1355 C.C.. Sostiene che la pro- messa di pagamento avrebbe dovuto considerarsi nulla: 1) perché la società non ne aveva provato la causa;
2) per indeterminabilità dell'oggetto; 3) perché sottopo- sta alla condizione, meramente potestativa, della man- cata riscossione dei crediti da parte della società, La censura è priva di fondamento. La Corte distrettuale ha vestendosi in tema di promessa diosservato: 1) che, pagamento, non incombeva alla società promissaria l'onere di provare la sussistenza di un rapporto fonda- mentale che giustificasse la promessa, ma incombeva al promittente OS, ai sensi dell'art. 1988 C.C., z l'onere - non assolto di provare la insussistenza di - tale rapporto;
2) che l'oggetto della promessa non po- teva considerarsi indeterminabile, essendo invece pie- namente determinabile sulla base dei libri contabili delle società; 3) che la mancata riscossione, da parte della società, dei propri crediti non poteva assimilar- si ad una condizione meramente potestativa. E qui non sembra inutile aggiungere che la condizione meramente potestativa "ex parte creditoris" non rende nullo il negozio. Anche questa motivazione è adeguata e scevra 4 di vizi e si sottrae, quindi, al controllo di legitti- mità. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 2697 c.c. Lamenta che la Corte di merito gli abbia addebitato di non aver provato di aver mutuato alla società una ingente somma di danaro, quantunque sul punto egli avesse inutilmente richiesto una prova per testi e quantunque il versamento di somme alla The- ma fosse stato da lui provato mediante la produzione dei corrispondenti assegni. La doglianza è infondata. Da un canto, infatti, la produzione degli assegni non avrebbe potuto ritenersi sufficiente а provare che i relativi versamenti erano stati effettuati a titolo di mutuo, onde non appare reprensibile il fatto che tale documentazione non sia stata presa in considerazione della Corte territoriale. D'altro canto la Corte anco- netana ha osservato che il capitolo di prova dedotto in proposito dall'odierno ricorrente era inammissibile per genericità, atteso che con esso non era stata precisata allegata la ragione della delegata attribuzione patrimoniale, sicchè non era stata neppure chiarita la causa per la quale la società avrebbe dovuto restituire al OS ! la somma da lui asseritamente versata a titolo di ти- tuo. Neppure questa motivazione, esauriente ed immune da vizi, è censurabile nel giudizio di cassazione. 5 Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in euro 1500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre agli onorari, liquidati in euro 1.500,00, ed accessori e spese generali. Roma, 10/2/2003 Il Consigliere rel. Il Presidente lill Schuß IL CANCELIERE C1 DEPOSITATONIN CANCELLERIA Innocenze Battista Oggi 16 SET 2003 CANCELLIERE C1. Innocenzo Battista 6