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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/06/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1138/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1138/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1138/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNA Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO, 72/A 41121 NApresso il difensore avv. VERNA VALENTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFILLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 41053 MARANELLOpresso il difensore avv. RUFFILLI ANDREA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di portante Controparte_2
condanna al pagamento della somma di € 11.764,54. In particolare, si pagina 2 di 4 assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 1 ottobre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Deduce l'opponente di avere commissionato alla convenuta vetrate per le quali aveva sottoscritto preventivo n. 83/22.
Le vetrate sarebbero state montato con “quasi un mese di ritardo”
(p. 2), mentre le vetrine sarebbero state montate senza alloggiare i fili (p. 3).
Deduce quindi che il dovuto sarebbe pari ad € 7953,04 (p. 5).
Si legge infine, nelle conclusioni, che, dall'importo dovuto,
andrebbero “detratti i danni, che verrano identificati
nell'espletanda c.t.u.”.
III. Emerge trasparente che un ritardo di “quasi un mese” nel montaggio di un manufatto, in assenza di previsione contrattuale di termine essenziale di consegna, non determina di per sé stesso alcun danno risarcibile.
D'altro canto, i pretesi ulteriori danni derivanti in tesi dal montaggio non a regola d'arte delle vetrine, sono dedotti in modo generico e per i quali si pretende l'espletamento di accertamento peritale del tutto esplorativo, agli effetti della loro individuazione e dimostrazione;
un mezzo di prova come tale del tutto inammissibile alla bisogna.
pagina 3 di 4 Pertanto, allo stato, gli stessi sono tamquam non esset.
Le eccezioni, in quanto infondate, sono pertanto reiette.
Al contempo è pacifica la sottoscrizione da parte della del preventivo e del successivo montaggio del materiale Parte_1
vetrato da parte della vetreria. Pertanto è dovuto quanto richiesto.
Consegue che l'opposizione è rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo in data 27 febbraio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1138/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1138/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERNA Parte_1 C.F._1 VALENTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUA MURO, 72/A 41121 NApresso il difensore avv. VERNA VALENTINA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFILLI Controparte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 41053 MARANELLOpresso il difensore avv. RUFFILLI ANDREA
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
pronunziato ad istanza di portante Controparte_2
condanna al pagamento della somma di € 11.764,54. In particolare, si pagina 2 di 4 assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 1 ottobre 2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Deduce l'opponente di avere commissionato alla convenuta vetrate per le quali aveva sottoscritto preventivo n. 83/22.
Le vetrate sarebbero state montato con “quasi un mese di ritardo”
(p. 2), mentre le vetrine sarebbero state montate senza alloggiare i fili (p. 3).
Deduce quindi che il dovuto sarebbe pari ad € 7953,04 (p. 5).
Si legge infine, nelle conclusioni, che, dall'importo dovuto,
andrebbero “detratti i danni, che verrano identificati
nell'espletanda c.t.u.”.
III. Emerge trasparente che un ritardo di “quasi un mese” nel montaggio di un manufatto, in assenza di previsione contrattuale di termine essenziale di consegna, non determina di per sé stesso alcun danno risarcibile.
D'altro canto, i pretesi ulteriori danni derivanti in tesi dal montaggio non a regola d'arte delle vetrine, sono dedotti in modo generico e per i quali si pretende l'espletamento di accertamento peritale del tutto esplorativo, agli effetti della loro individuazione e dimostrazione;
un mezzo di prova come tale del tutto inammissibile alla bisogna.
pagina 3 di 4 Pertanto, allo stato, gli stessi sono tamquam non esset.
Le eccezioni, in quanto infondate, sono pertanto reiette.
Al contempo è pacifica la sottoscrizione da parte della del preventivo e del successivo montaggio del materiale Parte_1
vetrato da parte della vetreria. Pertanto è dovuto quanto richiesto.
Consegue che l'opposizione è rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo in data 27 febbraio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 19 giugno 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4