Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/04/2026, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07344/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01976/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1976 del 2026, proposto da
Polykeg S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Nazionale Imballaggi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Domenico Mosco, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, v.le Xxi Aprile n. 11;
per l’annullamento del silenzio diniego formatosi in data 15/01/2026 ai sensi dell’art. 25, c. 4, legge 241/1990 sull’istanza di accesso trasmessa al Consorzio, in data 16/12/2025 (doc. 1), ai sensi dell’art. 24 della L. 241/90, nonché ai sensi del D.lgs. 195/05, avente ad oggetto la deliberazione relativa all’introduzione di una nuova macrocategoria di imballaggi “contenitori o fusti di tipo keg” in classificazione C e la documentazione relativa all’istruttoria tecnica che l’abbia sorretta; nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto nonchè per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di consentire l’accesso ed ordinare l’esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Considerato che parte ricorrente ha rinunciato al giudizio, con atto al quale ha aderito la parte resistente ai fini della compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO