Art. 13.
Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.
Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalita' previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397 , o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalita' e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.
Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all' articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397 , si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.
Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalita' previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397 , o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalita' e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.
Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata per l'anno 1980 la complessiva spesa di lire 13 miliardi.