CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1360/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15167/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005367209000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento n. 02820259005367209000, notificato in data 21.06.2025 e la sottesa cartella di pagamento n.
02820160022105255000 del 03.04.2017, per Tassa Auto 2011
A motivi deduce:
- illegittimita' dell'intimazione di pagamento, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo ed omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti.
- prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere le somme intimate.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la cartella di pagamento era stata notificata in data 03/04/2017 e successivamente sono stati notificati i seguenti atti: 1) PFA n° 02880201800001580000 notificato in data 22/06/2019 2) AVI n°
02820239001831526000 notificato in data 07/08/2023 3) AVI n° 02820259005367209000 notificato in data 24/06/2025, con conseguente infondatezza delle eccezione di prescrizione. Eccepisce, in oltre, il proprio difetto di legittimazione per tutte le attività di competenza dell'ente impositore
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La Regione Campania non si è costituita.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa contestando la ritualità ed il perfezionamento delle notifiche depositate, insistendo per la prescrizione del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero le relate di notifica prodotte non attestano la ritualità del procedimento notificatorio
La cartella di pagamento n. 02820160022105255000 è stata notificata in Trentola Dugenta alla
Indirizzo_1, con deposito alla casa comunale per temporanea assenza del destinatario e successivo invio di CAD perfezionatasi per compiuta giacenza in data 03/04/2017, senza nessuna indicazione dell'attività compiuta dal notificante. Tale notifica è pertanto nulla ed, in ogni caso, se anche fosse rituale, dalla data della stessa è maturata la prescrizione triennale successiva, attesa la nullità delle notifiche dei successivi atti interruttivi. Il preavviso di fermo amministrativo n° 02880201800001580000, infatti, è stato notificato in Trentola
Dugenta, Indirizzo_2, in data 22/06/2019 con deposito alla casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario, tuttavia tale notificazione è nulla perchè non risulta inviata la successiva CAD.
L'avviso di intimazione n° 02820239001831526000 notificato in Aversa alla Indirizzo_3, in data 07/08/2023, anch'esso con deposito alla casa comunale per irreperibilità relativa del destinatario e successiva notifica della CAD, è anch'essa nulla perché dalla CAD il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo, sicchè manca qualsiasi consegna dell'atto al destinatario.
In mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombe
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della Regione Campania, accoglie il ricorso e condanna le resistenti Regione
Campania e ADER in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 350,00 oltre contributo unificato con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15167/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820259005367209000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1116/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento n. 02820259005367209000, notificato in data 21.06.2025 e la sottesa cartella di pagamento n.
02820160022105255000 del 03.04.2017, per Tassa Auto 2011
A motivi deduce:
- illegittimita' dell'intimazione di pagamento, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo ed omessa notifica degli atti prodromici e/o presupposti.
- prescrizione e decadenza dal diritto a riscuotere le somme intimate.
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossioni deducendo che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la cartella di pagamento era stata notificata in data 03/04/2017 e successivamente sono stati notificati i seguenti atti: 1) PFA n° 02880201800001580000 notificato in data 22/06/2019 2) AVI n°
02820239001831526000 notificato in data 07/08/2023 3) AVI n° 02820259005367209000 notificato in data 24/06/2025, con conseguente infondatezza delle eccezione di prescrizione. Eccepisce, in oltre, il proprio difetto di legittimazione per tutte le attività di competenza dell'ente impositore
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La Regione Campania non si è costituita.
La ricorrente ha depositato memoria integrativa contestando la ritualità ed il perfezionamento delle notifiche depositate, insistendo per la prescrizione del diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero le relate di notifica prodotte non attestano la ritualità del procedimento notificatorio
La cartella di pagamento n. 02820160022105255000 è stata notificata in Trentola Dugenta alla
Indirizzo_1, con deposito alla casa comunale per temporanea assenza del destinatario e successivo invio di CAD perfezionatasi per compiuta giacenza in data 03/04/2017, senza nessuna indicazione dell'attività compiuta dal notificante. Tale notifica è pertanto nulla ed, in ogni caso, se anche fosse rituale, dalla data della stessa è maturata la prescrizione triennale successiva, attesa la nullità delle notifiche dei successivi atti interruttivi. Il preavviso di fermo amministrativo n° 02880201800001580000, infatti, è stato notificato in Trentola
Dugenta, Indirizzo_2, in data 22/06/2019 con deposito alla casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario, tuttavia tale notificazione è nulla perchè non risulta inviata la successiva CAD.
L'avviso di intimazione n° 02820239001831526000 notificato in Aversa alla Indirizzo_3, in data 07/08/2023, anch'esso con deposito alla casa comunale per irreperibilità relativa del destinatario e successiva notifica della CAD, è anch'essa nulla perché dalla CAD il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo, sicchè manca qualsiasi consegna dell'atto al destinatario.
In mancanza di notifica di ulteriori atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombe
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della Regione Campania, accoglie il ricorso e condanna le resistenti Regione
Campania e ADER in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 350,00 oltre contributo unificato con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.