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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5431 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa BO MA ST Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 13/09/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, Parte_1 giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, Parte_2 giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 05/08/2015 a Barcellona Pozzo di
Gotto
Dalla loro unione è nata la figlia minorenne. Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 18.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 7.01.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
2 istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/08/2015 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 43, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore est.
BO MA ST
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa BO MA ST Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione e divorzio congiunto depositato in data 13/09/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, Parte_1 giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. PESENTI LIVIO, Parte_2 giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 05/08/2015 a Barcellona Pozzo di
Gotto
Dalla loro unione è nata la figlia minorenne. Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno cumulativamente richiesto la pronuncia della separazione personale e del divorzio alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
In data 18.02.2025, l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 7.01.2025 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, sussistono i presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, essendo decorso il periodo temporale richiesto ex lege ed essendo la pronuncia di separazione divenuta definitiva.
Passando alle statuizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, siano adeguati a garantire alla prole minorenne l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Quanto ai provvedimenti di contenuto economico, si ritengono altresì idonei a garantire alla prole minorenne condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda,
2 istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/08/2015 (trascritto nei registri
[...] Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2015, atto n. 43, parte II, serie A);
B. RECEPISCE le condizioni di cui al ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore est.
BO MA ST
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