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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1312/2021 e N. 1315/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1312/2021 e N. 1315/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Terracina, via G. Antonelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Adelindo Maragoni che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terracina, piazza della
Repubblica n. 55, presso lo studio dell'avv. Bianca Maria Palmacci, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale di Latina, così giudicare: – in via principale, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto Decreto
pagina 1 di 12 Ingiuntivo n. 1854/2020, R.G. 4876/2020 emesso dall'intestato Tribunale di Latina in data 29 novembre 2020 e pubblicato in data 1 dicembre 2020, con il quale l'odierna Opponente Sig.ra
viene intimata, senza dilazione, di pagare all' Parte_1 Parte_2
la somma di € 30.061,71 (euro trentamilasessantuno,71) oltre interessi
[...]
e spese, per i motivi tutti in atti indicati ed in particolare per il fatto che l'Opponente Sig.ra non è e non è mai stata socia della detta Associazione, né le sue proprietà Parte_1 hanno ricevuto alcun servizio da essa, nonché per la mancata prova e l'infondatezza del credito, nonché delle prestazioni presupposte;
- dichiarare in ogni caso non dovuto e non fondato il credito preteso, o in ogni caso non certo, non liquido ed non esigibile, rigettando ogni qualsiasi domanda di pagamento formulata nei confronti della Sig.ra Parte_1
per i motivi tutti in atti indicati;
- condannare l' a un Parte_2 risarcimento danni a favore dell'Opponente da quantificarsi nel corso di giudizio, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, per temeraria litigiosità, malafede, colpa grave e inesistenza dei crediti pretesi ex articolo 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi e accessori di legge”;
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione
e domanda, confermare il decreto ingiuntivo n. 1854/2020 del Tribunale di Latina e, per
l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto della somma complessiva di € 30.061,71 Controparte_1 oltre interessi dalla prima costituzione in mora fino al soddisfo ed oltre spese, diritti ed onorari della presente procedura in base alle Tabelle di cui al D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge”.
Oggetto: Consorzio urbanistico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. Con ricorso monitorio del 20.10.2020, il adiva Controparte_1
l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
siccome proprietaria degli immobili siti in Terracina, via Badino Vecchia Km. 5.500, facenti parte del relativo Consorzio Urbanistico e identificati al suo interno come unità immobiliari n.
5M/1, 6M/2, 7M/3, 8M/4, 9M/5, 10 – Neg.1, 11- Neg. 2,12- Neg., 13-Stabil.3, per il pagamento del complessivo importo di € 30.061,71, a titolo di spese per la gestione dei beni e dei servizi comuni per gli anni 2018 e 2019.
Emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1854/2020 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione, ad opera di la Parte_1
quale contestava preliminarmente la propria legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio) per essere la sua proprietà estranea al Consorzio ingiungente.
Rappresentava infatti che non vi erano impianti e infrastrutture comuni, posti a servizio della sua proprietà individuale, come si evinceva peraltro dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel parallelo giudizio R.G. n. 94/2010, allora pendente avanti a questo stesso Tribunale, e di non avere mai prestato adesione al , da qualificarsi in diritto come associazione non CP_1 riconosciuta e non già alla stregua di un condominio.
Contestava quindi le singole voci di spesa oggetto di domanda monitoria e concludeva, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna del CP_1
“ ” al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 Controparte_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva infatti che il era stato costituito con atto Controparte_1 notarile, a seguito dell'autorizzazione ad edificare una lottizzazione di abitazioni e un lido balneare, rilasciata dal Comune di Terracina a favore di padre dell'odierna Persona_1 opponente, e che lo stesso aveva successivamente aderito al , come suggerito dal CP_1 fatto che egli aveva impugnato la delibera del 25.07.1992, nella parte in cui si era scelto di prorogare la durata dell'ente: giudizio, quest'ultimo, definito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 1613/2003, confermata in grado d'appello con sentenza n. 4994/2012.
La controparte era quindi subentrata nel rapporto quale erede dell'originario consorziato. pagina 3 di 12 Contestava, infine, quanto dedotto dalla controparte circa il mancato utilizzo dei servizi e delle infrastrutture comuni e rappresentava che le singole voci di spesa trovavano riscontro nelle delibere assembleari del 13.10.2018 e del 23.11.2019.
All'esito della prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e si disponeva la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. n. 1315/2021, siccome avente il medesimo oggetto. La trattazione della causa proseguiva, dunque, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – ammetteva di essere divenuta proprietaria degli immobili a titolo di Parte_1 successione dal padre, ma precisava che, trattandosi di un consorzio volontario Persona_1
tra proprietari di immobili, la sua adesione al “ ” avrebbe CP_1 Controparte_1
avuto bisogno di un'espressa manifestazione di volontà.
Ribadiva, inoltre, che i beni di sua proprietà erano dotati e serviti da autonomi impianti, potendovi peraltro accedere direttamente dalla pubblica via.
Successivamente, la controversia veniva istruita a mezzo CTU e, terminate le operazioni peritali, veniva disposto rinvio all'udienza del 3.04.2025, successivamente differita al
30.10.2025, in trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per repliche, al termine del quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, occorre preliminarmente chiarire che la presente causa si pone in rapporto di connessione per pregiudizialità-dipendenza con quella introdotta avanti a questo stesso
Tribunale ed originariamente recante R.G. n. 94/2010, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese consortili degli anni 2002-2009.
Entrambe le cause presuppongono infatti, quale antecedente logico necessario, l'accertamento della qualità di consorziata in capo all'odierna parte opponente, a fronte dell'espressa contestazione circa la sua legittimazione passiva (o meglio, titolarità passiva del rapporto obbligatorio), dovendo la questione essere risolta in modo uniforme allo scopo di evitare un possibile contrasto teorico tra giudicati. Al riguardo, è d'altra parte ormai consolidato il principio di diritto secondo cui “qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due pagina 4 di 12 crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7834).
Ciò posto, occorre rilevare che la suddetta causa è stata definita in sede di gravame con sentenza n. 4326/2025 della Corte d'appello di Roma (cfr. doc. allegato alle note scritte di parte opposta del 16.07.2025), con cui è stata confermata la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione è stata, tuttavia, proposto ricorso per cassazione come risulta dalla documentazione depositata da parte opponente, non essendo ancora passata in giudicato.
Così ricostruito il rapporto tra i due procedimenti, bisogna tuttavia escludere l'obbligo di disporre la sospensione c.d. necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., vertendosi piuttosto in ipotesi di sospensione discrezionale di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.c.
Secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza, infatti, “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.
297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma,
c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 9 maggio 2025, n. 12258).
Nel caso di specie, la causa pregiudiziale è stata sì definita con sentenza non ancora passata in giudicato, perché sottoposta a ricorso per cassazione, ma la sospensione del processo non pagina 5 di 12 appare necessaria, ritenendo questo giudice, sulla base di una valutazione sommaria, che i motivi di ricorso siano sprovvisti di un ragionevole fumus di fondatezza.
Ne consegue che non occorre disporre la sospensione del processo, potendosi il Tribunale adeguare alla decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di legittimazione passiva dell'odierna parte opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
Quanto alla contestazione circa la titolarità passiva del rapporto, occorre premettere che il costituisce un consorzio di urbanizzazione, anche se Controparte_1 la lottizzazione è sorta in un fondo originariamente di proprietà di un unico soggetto (per l'appunto, , essendo a tal fine unicamente necessario che il sia stato Persona_1 CP_1
costituito con lo scopo di farsi carico della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come strade, fognature e spazi verdi, necessarie allo sviluppo dell'area in conformità con la disciplina urbanistica vigente.
Ciò posto, va detto ulteriormente i consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina, in parte, in quella delle associazioni non riconosciute e, in parte, in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti per come espressa nella autoregolamentazione statutaria;
infatti, “i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione;
ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 cod. civ. in materia di associazioni” (cfr. Cass., sez. II, 14 maggio 2012, n. 7427; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 28 aprile 2010, n. 10220; pagina 6 di 12 Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492). Per questo motivo, “la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà – e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito” CP_1
(cfr. Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1468).
È dunque l'accettazione della qualità di consorziato, contenuta nell'atto di acquisto, e non un particolare modo d'essere della cosa, a giustificare l'assoggettamento del proprietario al regolamento consortile e il conseguente obbligo di versare gli oneri consortili.
Orbene, all'art. 2 dello Statuto del “ (rubricato “I CP_1 Controparte_1
Consorziati”), si prevede che “In virtù dell'impegno assunto contrattualmente nell'atto di compravendita dai proprietari delle unità immobiliari a partecipare alle spese di conduzione di esercizio di vari servizi interesse comune, essi hanno ottenuto di costituire un Consorzio che sia reso obbligatorio per il sol fatto della stipulazione del Rogito Notarile di acquisto o della acquisizione a causa della successione, donazione o assegnazione a qualsiasi titolo, entrano a farne parte ipso iure, e senza bisogno di alcuna formalità” (cfr. all. 27 alla comparsa di costituzione e risposta).
Vi è dunque un espresso vincolo, contenuto all'interno del regolamento consortile, di contribuire al mantenimento del : un vincolo, previsto a carico di tutti i proprietari dei CP_1
beni rientranti nel che si estende anche all'acquirente del bene medesimo, sia che CP_1 abbia acquistato con atto tra vivi, che mortis causa, per il sol fatto dell'acquisto.
Né tale previsione risulta affetta da nullità, a differenza di quanto dedotto da parte opponente nei propri scritti conclusionali, dal momento che la stessa non disciplina una forma di adesione obbligatoria, bensì un'ipotesi di successione nel rapporto consortile.
Ciò premesso, deve ritenersi provata la qualità di consorziata in capo a Parte_1
La stessa è infatti divenuta parte del nel momento stesso in cui è succeduta al padre CP_1
pacifico essendo che la stessa abbia accettato la sua eredità, in questo modo Persona_1
pagina 7 di 12 subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi rientranti nel suo patrimonio al momento della morte. È inoltre pacifico tra le parti, oltre ad essere provato documentalmente, che il padre dell'opponente aveva aderito al e la circostanza è stata altresì accertata con efficacia CP_1
di giudicato dalla sentenza n. 4994/2012 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, con cui è stata respinta la domanda di annullamento originariamente proposta dal medesimo, avverso la delibera di proroga del termine di durata del . CP_1
Occorre infatti rammentare che “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il
"petitum" del primo. Nei rapporti di durata, invece, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione” (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio
2002, n. 18 luglio 2002, n. 10420). L'efficacia positivo-conformativa nascente dal giudicato civile opera, dunque, non solo rispetto all'oggetto diretto della lite ma anche in relazione all'esistenza, alla validità e all'efficacia del rapporto giuridico fondamentale che ne costituisce l'antecedente logico necessario (c.d. pregiudizialità logica).
Se ne ricava che, accettando l'eredità devoluta da l'opponente ha acquisito la Persona_1
qualità di consorziata, non essendo peraltro possibile ipotizzare una qualche dismissione del relativo status al momento dell'accettazione dell'eredità.
Come persuasivamente osservato dalla Corte d'appello nella sentenza n. 4326/2025, essa costituisce infatti un actus legittimus, che non può essere sottoposto a termini o condizioni (art. 475, secondo comma, c.c.), sicché gli stessi si considerano come non apposti, e non può neppure essere parziale: non si può accettare una parte dell'eredità rinunciando al resto.
Ne consegue che la non avrebbe potuto divenire proprietaria degli immobili rientranti Pt_1
nel Consorzio “ , senza conseguentemente divenirne parte, Controparte_1
pagina 8 di 12 accettando di succedere anche nella qualità di consorziata. Tale conclusione trova, inoltre, riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, lì dove si afferma che “in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice CP_1 stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al
” (cfr. Cass., sez. II, 23 maggio 2024, n. 14407). CP_1
È dunque evidente che l'adesione al consorzio urbanistico può non risultare da un atto espresso, ma da un comportamento concludente come l'acquisto, con atto tra vivi o mortis causa, dell'immobile già rientrante nel patrimonio di uno dei consorziati.
Infine, va detto che irrilevante appare la questione relativa all'attualità dell'asservimento dei beni e delle infrastrutture consortili alla proprietà individuale dell'opponente, sulla quale si è concentrato l'accertamento peritale nel corso del giudizio;
esattamente come non è previsto nello statuto un recesso del consorziato, allo stesso modo detto effetto non si può conseguire in via di mero fatto, emancipando la proprietà individuale da quella comune.
Segue il rigetto della preliminare contestazione sulla legittimazione passiva, avanzata da parte opponente in citazione, irrilevanti essendo le conclusioni cui è pervenuta la CTU e senza necessità di ammettere le prove orali articolate dalle parti.
3. Passando al merito degli oneri consortili dedotti in giudizio, si osserva che il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento delle seguenti spese:
1. € 7.520,68 relativamente alla gestione condominiale oneri 2019, giusta delibera assembleare di approvazione dell'08.06.2019 (o.d.g. punto n.1);
2. € 5.948,55 relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria di perdita idrica giusta delibera assembleare del 17.03.2018 (o.d.g. punto n. 4);
3. € 402,83 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. 2880/2017, giusta Pt_3
delibera del 17.03.2018, (o.d.g. punto n.5), dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1); pagina 9 di 12 4. €1.542,09 relativamente agli oneri relativi al contenzioso definito con Parte_4 sentenza 818/2018 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
5. € 847,13 relativamente agli oneri relativi al contenzioso definito con sentenza n 1354/2018 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
6. € 519,49 relativamente al rifacimento tabelle millesimali giusta delibera del 13.10.2018, ratificata all'unanimità con delibera del 23.11.2019 (o.d.g. punto n. 2);
7. € 150,76 relativamente a spese legali contenzioso Consorzio C/ B giusta delibera Per_2 del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
8. € 9.278,84 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. 20694/18 rg 23421/2011 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
9. € 697,14 relativamente a spese precetto su sentenza n. 168/2019 del 22.01.2019 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
10. € 54,20 relativamente alle spese precetto su sentenza 20694/2018 giusta delibera dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1),
11. € 276,28 per la manutenzione manto stradale ad uso consortile giusta delibera assembleare dell'08.06.2019 (o.d.g. punto 4);
12. € 196,26 transazione avv. / , giusta delibera assembleare Pt_5 CP_1 dell'08.06.2019 (o.d.g. punto 3);
13. € 135,32 compenso mandato Avv. / giusta delibera del Pt_6 Parte_7
17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
14. € 389,68 compenso mandato Avv. avverso sentenza 20694/18, n. 2 appelli Corte Pt_6
d'Appello di Roma giusta delibera dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
15. € 1.503,18 per la vigilanza notturna, anno di gestione 2019, approvato con delibera assembleare del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.10);
16. € 599,28 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. Parte_8
11/17.
È inoltre pacifico tra le parti, oltre a risultare dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, che i citati oneri sono stati approvati, con delibera dei consorziati, in pagina 10 di 12 occasione delle assemblee del 17.03.2018, dell'8.06.2019 e del 23.11.2019 (cfr. All. 18, 19 e
20 al ricorso monitorio), con il relativo piano di riparto, e che avverso le predette delibere non sia stata proposta opposizione, in questo modo divenendo inoppugnabili.
Sul punto, occorre infatti chiarire che, proprio in ragione della natura atipica dei consorzi urbanistici, per quanto non disciplinato dallo Statuto e dall'atto costitutivo, occorre fare riferimento in via analogica alle norme riferite ad istituti simili;
per il preminente connotato di realità che caratterizza la citata fattispecie - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, qualificabili in termini di “obligationes propter rem” con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492) – bisogna dunque applicare analogicamente le disposizioni codicistiche in tema di comunione e condominio di edifici, tra cui l'art. 63 disp. att. c.p.c.
Se ne ricava che gli oneri consortili possono legittimamente essere chiesti in giudizio, dall'organo che ha la rappresentanza del , sulla base delle delibere di approvazione CP_1
dei bilanci e dei relativi progetti di riparto;
inoltre, deve farsi applicazione dell'art. 1137 c.c., con la conseguenza che le delibere devono essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro emanazione, pena il loro definitivo consolidamento.
Né emerge una qualche forma di nullità delle citate delibere consortili.
Non vi è infatti evidenza del fatto che l'assemblea dei consorziati abbia operato al di fuori del relativo ambito di attribuzione, non essendo stata la circostanza invero neppure dedotta da parte opponente, la quale si è limitata ad allegare di non usufruire affatto di beni comuni al diverso fine di escludere in radice la propria qualità di consorziata.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione merita di essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato, a nulla rilevando che l'opponente non abbia usufruito in concreto di beni, infrastrutture o servizi deliberati dal . CP_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. pagina 11 di 12 147/2022, per tutte le fasi del processo. Devono inoltre essere poste definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del “ Parte_1 CP_1 [...]
” e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
Controparte_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Latina, 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1312/2021 e N. 1315/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Terracina, via G. Antonelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Adelindo Maragoni che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terracina, piazza della
Repubblica n. 55, presso lo studio dell'avv. Bianca Maria Palmacci, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'adito Ecc.mo Tribunale di Latina, così giudicare: – in via principale, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposto Decreto
pagina 1 di 12 Ingiuntivo n. 1854/2020, R.G. 4876/2020 emesso dall'intestato Tribunale di Latina in data 29 novembre 2020 e pubblicato in data 1 dicembre 2020, con il quale l'odierna Opponente Sig.ra
viene intimata, senza dilazione, di pagare all' Parte_1 Parte_2
la somma di € 30.061,71 (euro trentamilasessantuno,71) oltre interessi
[...]
e spese, per i motivi tutti in atti indicati ed in particolare per il fatto che l'Opponente Sig.ra non è e non è mai stata socia della detta Associazione, né le sue proprietà Parte_1 hanno ricevuto alcun servizio da essa, nonché per la mancata prova e l'infondatezza del credito, nonché delle prestazioni presupposte;
- dichiarare in ogni caso non dovuto e non fondato il credito preteso, o in ogni caso non certo, non liquido ed non esigibile, rigettando ogni qualsiasi domanda di pagamento formulata nei confronti della Sig.ra Parte_1
per i motivi tutti in atti indicati;
- condannare l' a un Parte_2 risarcimento danni a favore dell'Opponente da quantificarsi nel corso di giudizio, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, per temeraria litigiosità, malafede, colpa grave e inesistenza dei crediti pretesi ex articolo 96 cpc. Con vittoria di spese e compensi e accessori di legge”;
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione
e domanda, confermare il decreto ingiuntivo n. 1854/2020 del Tribunale di Latina e, per
l'effetto, confermare la condanna dell'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto della somma complessiva di € 30.061,71 Controparte_1 oltre interessi dalla prima costituzione in mora fino al soddisfo ed oltre spese, diritti ed onorari della presente procedura in base alle Tabelle di cui al D.M. 55/2014, oltre accessori come per legge”.
Oggetto: Consorzio urbanistico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 1. Con ricorso monitorio del 20.10.2020, il adiva Controparte_1
l'intestato Ufficio chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
siccome proprietaria degli immobili siti in Terracina, via Badino Vecchia Km. 5.500, facenti parte del relativo Consorzio Urbanistico e identificati al suo interno come unità immobiliari n.
5M/1, 6M/2, 7M/3, 8M/4, 9M/5, 10 – Neg.1, 11- Neg. 2,12- Neg., 13-Stabil.3, per il pagamento del complessivo importo di € 30.061,71, a titolo di spese per la gestione dei beni e dei servizi comuni per gli anni 2018 e 2019.
Emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1854/2020 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione, ad opera di la Parte_1
quale contestava preliminarmente la propria legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio) per essere la sua proprietà estranea al Consorzio ingiungente.
Rappresentava infatti che non vi erano impianti e infrastrutture comuni, posti a servizio della sua proprietà individuale, come si evinceva peraltro dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel parallelo giudizio R.G. n. 94/2010, allora pendente avanti a questo stesso Tribunale, e di non avere mai prestato adesione al , da qualificarsi in diritto come associazione non CP_1 riconosciuta e non già alla stregua di un condominio.
Contestava quindi le singole voci di spesa oggetto di domanda monitoria e concludeva, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna del CP_1
“ ” al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. CP_1 Controparte_1
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
Deduceva infatti che il era stato costituito con atto Controparte_1 notarile, a seguito dell'autorizzazione ad edificare una lottizzazione di abitazioni e un lido balneare, rilasciata dal Comune di Terracina a favore di padre dell'odierna Persona_1 opponente, e che lo stesso aveva successivamente aderito al , come suggerito dal CP_1 fatto che egli aveva impugnato la delibera del 25.07.1992, nella parte in cui si era scelto di prorogare la durata dell'ente: giudizio, quest'ultimo, definito dal Tribunale di Latina con sentenza n. 1613/2003, confermata in grado d'appello con sentenza n. 4994/2012.
La controparte era quindi subentrata nel rapporto quale erede dell'originario consorziato. pagina 3 di 12 Contestava, infine, quanto dedotto dalla controparte circa il mancato utilizzo dei servizi e delle infrastrutture comuni e rappresentava che le singole voci di spesa trovavano riscontro nelle delibere assembleari del 13.10.2018 e del 23.11.2019.
All'esito della prima udienza, veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e si disponeva la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. n. 1315/2021, siccome avente il medesimo oggetto. La trattazione della causa proseguiva, dunque, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – ammetteva di essere divenuta proprietaria degli immobili a titolo di Parte_1 successione dal padre, ma precisava che, trattandosi di un consorzio volontario Persona_1
tra proprietari di immobili, la sua adesione al “ ” avrebbe CP_1 Controparte_1
avuto bisogno di un'espressa manifestazione di volontà.
Ribadiva, inoltre, che i beni di sua proprietà erano dotati e serviti da autonomi impianti, potendovi peraltro accedere direttamente dalla pubblica via.
Successivamente, la controversia veniva istruita a mezzo CTU e, terminate le operazioni peritali, veniva disposto rinvio all'udienza del 3.04.2025, successivamente differita al
30.10.2025, in trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni venti per repliche, al termine del quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, occorre preliminarmente chiarire che la presente causa si pone in rapporto di connessione per pregiudizialità-dipendenza con quella introdotta avanti a questo stesso
Tribunale ed originariamente recante R.G. n. 94/2010, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese consortili degli anni 2002-2009.
Entrambe le cause presuppongono infatti, quale antecedente logico necessario, l'accertamento della qualità di consorziata in capo all'odierna parte opponente, a fronte dell'espressa contestazione circa la sua legittimazione passiva (o meglio, titolarità passiva del rapporto obbligatorio), dovendo la questione essere risolta in modo uniforme allo scopo di evitare un possibile contrasto teorico tra giudicati. Al riguardo, è d'altra parte ormai consolidato il principio di diritto secondo cui “qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due pagina 4 di 12 crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass., sez. III, 22 marzo 2024, n. 7834).
Ciò posto, occorre rilevare che la suddetta causa è stata definita in sede di gravame con sentenza n. 4326/2025 della Corte d'appello di Roma (cfr. doc. allegato alle note scritte di parte opposta del 16.07.2025), con cui è stata confermata la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione è stata, tuttavia, proposto ricorso per cassazione come risulta dalla documentazione depositata da parte opponente, non essendo ancora passata in giudicato.
Così ricostruito il rapporto tra i due procedimenti, bisogna tuttavia escludere l'obbligo di disporre la sospensione c.d. necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., vertendosi piuttosto in ipotesi di sospensione discrezionale di cui all'art. 337, secondo comma, c.p.c.
Secondo l'impostazione da ultimo prevalsa in giurisprudenza, infatti, “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art.
297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma,
c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 9 maggio 2025, n. 12258).
Nel caso di specie, la causa pregiudiziale è stata sì definita con sentenza non ancora passata in giudicato, perché sottoposta a ricorso per cassazione, ma la sospensione del processo non pagina 5 di 12 appare necessaria, ritenendo questo giudice, sulla base di una valutazione sommaria, che i motivi di ricorso siano sprovvisti di un ragionevole fumus di fondatezza.
Ne consegue che non occorre disporre la sospensione del processo, potendosi il Tribunale adeguare alla decisione assunta dalla Corte d'appello in punto di legittimazione passiva dell'odierna parte opponente.
3. Nel merito, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
Quanto alla contestazione circa la titolarità passiva del rapporto, occorre premettere che il costituisce un consorzio di urbanizzazione, anche se Controparte_1 la lottizzazione è sorta in un fondo originariamente di proprietà di un unico soggetto (per l'appunto, , essendo a tal fine unicamente necessario che il sia stato Persona_1 CP_1
costituito con lo scopo di farsi carico della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come strade, fognature e spazi verdi, necessarie allo sviluppo dell'area in conformità con la disciplina urbanistica vigente.
Ciò posto, va detto ulteriormente i consorzi di urbanizzazione sono figure atipiche che trovano la loro disciplina, in parte, in quella delle associazioni non riconosciute e, in parte, in quella della comunione e del condominio, ferma rimanendo la preminenza della autonomia delle parti per come espressa nella autoregolamentazione statutaria;
infatti, “i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione;
ne consegue che, qualora lo statuto preveda la cessazione dell'appartenenza al consorzio per l'intervenuta alienazione del diritto reale e il subingresso dell'acquirente nei diritti e negli obblighi dell'alienante, il nuovo proprietario subentra nel debito per le quote consortili, che è obbligazione "propter rem", senza necessità della dichiarazione di recesso o della delibera di esclusione prescritte dall'art. 24 cod. civ. in materia di associazioni” (cfr. Cass., sez. II, 14 maggio 2012, n. 7427; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. I, 28 aprile 2010, n. 10220; pagina 6 di 12 Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492). Per questo motivo, “la fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà – e quindi, può aggiungersi, da una obligatio propter rem atipica - ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili, non in quanto proprietario e nemmeno in quanto condomino, ma per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito” CP_1
(cfr. Cass., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1468).
È dunque l'accettazione della qualità di consorziato, contenuta nell'atto di acquisto, e non un particolare modo d'essere della cosa, a giustificare l'assoggettamento del proprietario al regolamento consortile e il conseguente obbligo di versare gli oneri consortili.
Orbene, all'art. 2 dello Statuto del “ (rubricato “I CP_1 Controparte_1
Consorziati”), si prevede che “In virtù dell'impegno assunto contrattualmente nell'atto di compravendita dai proprietari delle unità immobiliari a partecipare alle spese di conduzione di esercizio di vari servizi interesse comune, essi hanno ottenuto di costituire un Consorzio che sia reso obbligatorio per il sol fatto della stipulazione del Rogito Notarile di acquisto o della acquisizione a causa della successione, donazione o assegnazione a qualsiasi titolo, entrano a farne parte ipso iure, e senza bisogno di alcuna formalità” (cfr. all. 27 alla comparsa di costituzione e risposta).
Vi è dunque un espresso vincolo, contenuto all'interno del regolamento consortile, di contribuire al mantenimento del : un vincolo, previsto a carico di tutti i proprietari dei CP_1
beni rientranti nel che si estende anche all'acquirente del bene medesimo, sia che CP_1 abbia acquistato con atto tra vivi, che mortis causa, per il sol fatto dell'acquisto.
Né tale previsione risulta affetta da nullità, a differenza di quanto dedotto da parte opponente nei propri scritti conclusionali, dal momento che la stessa non disciplina una forma di adesione obbligatoria, bensì un'ipotesi di successione nel rapporto consortile.
Ciò premesso, deve ritenersi provata la qualità di consorziata in capo a Parte_1
La stessa è infatti divenuta parte del nel momento stesso in cui è succeduta al padre CP_1
pacifico essendo che la stessa abbia accettato la sua eredità, in questo modo Persona_1
pagina 7 di 12 subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi rientranti nel suo patrimonio al momento della morte. È inoltre pacifico tra le parti, oltre ad essere provato documentalmente, che il padre dell'opponente aveva aderito al e la circostanza è stata altresì accertata con efficacia CP_1
di giudicato dalla sentenza n. 4994/2012 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, con cui è stata respinta la domanda di annullamento originariamente proposta dal medesimo, avverso la delibera di proroga del termine di durata del . CP_1
Occorre infatti rammentare che “allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il
"petitum" del primo. Nei rapporti di durata, invece, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione” (cfr. Cass., sez. III, 18 luglio
2002, n. 18 luglio 2002, n. 10420). L'efficacia positivo-conformativa nascente dal giudicato civile opera, dunque, non solo rispetto all'oggetto diretto della lite ma anche in relazione all'esistenza, alla validità e all'efficacia del rapporto giuridico fondamentale che ne costituisce l'antecedente logico necessario (c.d. pregiudizialità logica).
Se ne ricava che, accettando l'eredità devoluta da l'opponente ha acquisito la Persona_1
qualità di consorziata, non essendo peraltro possibile ipotizzare una qualche dismissione del relativo status al momento dell'accettazione dell'eredità.
Come persuasivamente osservato dalla Corte d'appello nella sentenza n. 4326/2025, essa costituisce infatti un actus legittimus, che non può essere sottoposto a termini o condizioni (art. 475, secondo comma, c.c.), sicché gli stessi si considerano come non apposti, e non può neppure essere parziale: non si può accettare una parte dell'eredità rinunciando al resto.
Ne consegue che la non avrebbe potuto divenire proprietaria degli immobili rientranti Pt_1
nel Consorzio “ , senza conseguentemente divenirne parte, Controparte_1
pagina 8 di 12 accettando di succedere anche nella qualità di consorziata. Tale conclusione trova, inoltre, riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, lì dove si afferma che “in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la semplice CP_1 stipulazione del contratto di compravendita di un'unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà del nuovo acquirente di partecipare al
” (cfr. Cass., sez. II, 23 maggio 2024, n. 14407). CP_1
È dunque evidente che l'adesione al consorzio urbanistico può non risultare da un atto espresso, ma da un comportamento concludente come l'acquisto, con atto tra vivi o mortis causa, dell'immobile già rientrante nel patrimonio di uno dei consorziati.
Infine, va detto che irrilevante appare la questione relativa all'attualità dell'asservimento dei beni e delle infrastrutture consortili alla proprietà individuale dell'opponente, sulla quale si è concentrato l'accertamento peritale nel corso del giudizio;
esattamente come non è previsto nello statuto un recesso del consorziato, allo stesso modo detto effetto non si può conseguire in via di mero fatto, emancipando la proprietà individuale da quella comune.
Segue il rigetto della preliminare contestazione sulla legittimazione passiva, avanzata da parte opponente in citazione, irrilevanti essendo le conclusioni cui è pervenuta la CTU e senza necessità di ammettere le prove orali articolate dalle parti.
3. Passando al merito degli oneri consortili dedotti in giudizio, si osserva che il ricorso monitorio ha ad oggetto il pagamento delle seguenti spese:
1. € 7.520,68 relativamente alla gestione condominiale oneri 2019, giusta delibera assembleare di approvazione dell'08.06.2019 (o.d.g. punto n.1);
2. € 5.948,55 relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria di perdita idrica giusta delibera assembleare del 17.03.2018 (o.d.g. punto n. 4);
3. € 402,83 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. 2880/2017, giusta Pt_3
delibera del 17.03.2018, (o.d.g. punto n.5), dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1); pagina 9 di 12 4. €1.542,09 relativamente agli oneri relativi al contenzioso definito con Parte_4 sentenza 818/2018 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
5. € 847,13 relativamente agli oneri relativi al contenzioso definito con sentenza n 1354/2018 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
6. € 519,49 relativamente al rifacimento tabelle millesimali giusta delibera del 13.10.2018, ratificata all'unanimità con delibera del 23.11.2019 (o.d.g. punto n. 2);
7. € 150,76 relativamente a spese legali contenzioso Consorzio C/ B giusta delibera Per_2 del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
8. € 9.278,84 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. 20694/18 rg 23421/2011 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
9. € 697,14 relativamente a spese precetto su sentenza n. 168/2019 del 22.01.2019 giusta delibera del 17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
10. € 54,20 relativamente alle spese precetto su sentenza 20694/2018 giusta delibera dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1),
11. € 276,28 per la manutenzione manto stradale ad uso consortile giusta delibera assembleare dell'08.06.2019 (o.d.g. punto 4);
12. € 196,26 transazione avv. / , giusta delibera assembleare Pt_5 CP_1 dell'08.06.2019 (o.d.g. punto 3);
13. € 135,32 compenso mandato Avv. / giusta delibera del Pt_6 Parte_7
17.03.2018, dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
14. € 389,68 compenso mandato Avv. avverso sentenza 20694/18, n. 2 appelli Corte Pt_6
d'Appello di Roma giusta delibera dell'08.06.2019 e del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.1);
15. € 1.503,18 per la vigilanza notturna, anno di gestione 2019, approvato con delibera assembleare del 23.11.2019 (o.d.g. punto n.10);
16. € 599,28 relativamente al contenzioso definito con sentenza n. Parte_8
11/17.
È inoltre pacifico tra le parti, oltre a risultare dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, che i citati oneri sono stati approvati, con delibera dei consorziati, in pagina 10 di 12 occasione delle assemblee del 17.03.2018, dell'8.06.2019 e del 23.11.2019 (cfr. All. 18, 19 e
20 al ricorso monitorio), con il relativo piano di riparto, e che avverso le predette delibere non sia stata proposta opposizione, in questo modo divenendo inoppugnabili.
Sul punto, occorre infatti chiarire che, proprio in ragione della natura atipica dei consorzi urbanistici, per quanto non disciplinato dallo Statuto e dall'atto costitutivo, occorre fare riferimento in via analogica alle norme riferite ad istituti simili;
per il preminente connotato di realità che caratterizza la citata fattispecie - in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, qualificabili in termini di “obligationes propter rem” con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28492) – bisogna dunque applicare analogicamente le disposizioni codicistiche in tema di comunione e condominio di edifici, tra cui l'art. 63 disp. att. c.p.c.
Se ne ricava che gli oneri consortili possono legittimamente essere chiesti in giudizio, dall'organo che ha la rappresentanza del , sulla base delle delibere di approvazione CP_1
dei bilanci e dei relativi progetti di riparto;
inoltre, deve farsi applicazione dell'art. 1137 c.c., con la conseguenza che le delibere devono essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro emanazione, pena il loro definitivo consolidamento.
Né emerge una qualche forma di nullità delle citate delibere consortili.
Non vi è infatti evidenza del fatto che l'assemblea dei consorziati abbia operato al di fuori del relativo ambito di attribuzione, non essendo stata la circostanza invero neppure dedotta da parte opponente, la quale si è limitata ad allegare di non usufruire affatto di beni comuni al diverso fine di escludere in radice la propria qualità di consorziata.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione merita di essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato, a nulla rilevando che l'opponente non abbia usufruito in concreto di beni, infrastrutture o servizi deliberati dal . CP_1
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. pagina 11 di 12 147/2022, per tutte le fasi del processo. Devono inoltre essere poste definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del “ Parte_1 CP_1 [...]
” e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
Controparte_1
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore del Parte_1 [...]
che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Controparte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opponente.
Latina, 23 dicembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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