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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa MI IE Presidente
Dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dr.ssa LB RA Giudice rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 e vertente tra
(cf. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
IU RN ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec ecavvocati.i) del predetto difensore, giusta procura in atti;
Em_1 Email_2 ricorrente
e cf. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
UI RE ed elettivamente domiciliato in Milano, via F.lli Bronzetti, n. 3 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Motivi della decisione
Il Collegio, visto il ricorso urgente depositato da parte ricorrente in data 22.09.2025 in riassunzione della opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza ex art. 473bis.38 c.p.c. in data 25.07.2025; vista l'istanza urgente depositata da parte ricorrente in data 22 settembre 2025; vista la memoria difensiva depositata da parte resistente in data 30.10.2025; viste le note scritte difensive delle parti in vista dell'udienza del 5 novembre 2025;
Rilevato che parte ricorrente a fondamento delle rispettive domande ha dedotto di aver proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano rispetto al provvedimento reso dal Tribunale di
Monza ex art. 473bis.38 c.p.c. in data 25.07.2025; che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza datata 26 agosto 2025 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 473bis. 24 c.p.c.; che pertanto il ricorrente ha agito dinnanzi all'intestato Tribunale in riassunzione dell'opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza ex art. 473bis.38 c.p.c., chiedendo di autorizzare con urgenza l'iscrizione del minore alla prima classe della Per_1 scuola elementare pubblica Istituto Comprensivo Statale di via Foscolo per l'anno 2025/2026;
Rilevato che parte resistente ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità del predetto ricorso per i motivi ivi indicati, opponendosi nel merito in ordine all'accoglimento delle domande ex adverso formulate;
che pertanto il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, essendo le eccezioni sollevate da parte resistente questioni preliminari la cui decisione può definire il giudizio;
Osserva quanto segue.
Il provvedimento reso dal Tribunale di Monza in data 25.07.2025 oggetto del presente giudizio in riassunzione dell'opposizione risulta riconducibile alla disciplina di cui all'art. 473bis.38
c.p.c. vertendo il provvedimento impugnato in tema di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, come già indicato e riqualificato dal Giudice dott.ssa Bonomi e dalla
Corte d'Appello di Milano, qualifica rispetto alla quale il Collegio non ritiene di discostarsi.
Ai sensi dell'art. 473bis.38 comma 4 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi del presente articolo, come nel caso di specie, “è possibile proporre opposizione nelle forme dell'art.
473bis.12 entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore”.
Nel caso di specie il termine perentorio di dieci giorni previsto dalla norma risulta ampiamente spirato, risultando il provvedimento oggetto di opposizione pronunciato dal Giudice dott.ssa
Bonomi in data 25.07.2025 e pubblicato in pari data mentre il presente ricorso in opposizione risulta essere stato depositato innanzi al Tribunale di Monza in data 22.09.2025.
Il termine di cui all'art. 473bis.38 c.p.c. non può invero ritenersi fatto salvo dalla presentazione di reclamo avverso il medesimo provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 473bis.24 c.p.c., seppur nel rispetto del predetto termine perentorio di dieci giorni, non risultando a tali provvedimenti applicabile la disciplina di cui all'art. 473bis.24 c.p.c.
Ne consegue che il termine perentorio previsto dalla disciplina di cui all'art. 473bis. 38 c.p.c. non risulta rispettato con conseguente decadenza dalla facoltà di presentare il ricorso in opposizione avverso il predetto provvedimento, nemmeno in qualità di riassunzione.
La Corte d'Appello invero ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato, avendo il ricorrente erroneamente impugnato il predetto provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.24 c.p.c, essendo viceversa tipizzato dal Legislatore ai sensi dell'art.473bis.38 ult.co c.p.c. uno specifico e differente mezzo di gravame avverso tali provvedimenti da proporsi innanzi al Tribunale ordinario.
Non è prevista la facoltà di agire in riassunzione nei casi di declaratoria di inammissibilità del reclamo come nel caso di specie, nè risultano condivisibili le deduzioni del ricorrente sul punto, non avendo peraltro il Giudice adito dato un termine per la riassunzione del ricorso proposto, in considerazione dell'erroneità del mezzo di impugnazione prescelto dal ricorrente dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente per grado.
Sul punto può richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione che in casi assimilabili ha espressamente indicato come “L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione agli atti esecutivi emessa nel periodo di vigenza dell'art. 616, comma 2, ultima parte, c.p.c., poi soppresso dall'art. 49, l. n. 69 del 2009), impedisce
l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore del giudice competente sul corretto mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 07/12/2016, n.
25078). E ancora “Se la translatio iudicii opera nell'ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, differente situazione si ha qualora
l'impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale (nella fattispecie non si è trattato di non aver correttamente individuato l'organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto)” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/03/2020, n. 5712) Ritiene pertanto il Collegio l'inammissibilità del ricorso depositato dal ricorrente che può essere pronunciata sin da subito in quanto ogni ulteriore difesa sul punto non consentirebbe in ogni caso di condurre ad una diversa conclusione.
Non ritiene il Tribunale, infine, sussistenti i presupposti per condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, dell'attività difensiva effettivamente svolta e con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da parte ricorrente;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio liquidate nell'importo di euro 1700,00 per competenze professionali oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Monza, lì 12 novembre 2025
Il Presidente
MI IE
Il Giudice est.
LB RA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa MI IE Presidente
Dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dr.ssa LB RA Giudice rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 28 dicembre 2023 e vertente tra
(cf. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Parte_1 C.F._1
IU RN ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec ecavvocati.i) del predetto difensore, giusta procura in atti;
Em_1 Email_2 ricorrente
e cf. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Controparte_1 C.F._2
UI RE ed elettivamente domiciliato in Milano, via F.lli Bronzetti, n. 3 presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Motivi della decisione
Il Collegio, visto il ricorso urgente depositato da parte ricorrente in data 22.09.2025 in riassunzione della opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza ex art. 473bis.38 c.p.c. in data 25.07.2025; vista l'istanza urgente depositata da parte ricorrente in data 22 settembre 2025; vista la memoria difensiva depositata da parte resistente in data 30.10.2025; viste le note scritte difensive delle parti in vista dell'udienza del 5 novembre 2025;
Rilevato che parte ricorrente a fondamento delle rispettive domande ha dedotto di aver proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Milano rispetto al provvedimento reso dal Tribunale di
Monza ex art. 473bis.38 c.p.c. in data 25.07.2025; che la Corte d'Appello di Milano con ordinanza datata 26 agosto 2025 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non trovando applicazione nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 473bis. 24 c.p.c.; che pertanto il ricorrente ha agito dinnanzi all'intestato Tribunale in riassunzione dell'opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Monza ex art. 473bis.38 c.p.c., chiedendo di autorizzare con urgenza l'iscrizione del minore alla prima classe della Per_1 scuola elementare pubblica Istituto Comprensivo Statale di via Foscolo per l'anno 2025/2026;
Rilevato che parte resistente ha chiesto in via preliminare e pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità del predetto ricorso per i motivi ivi indicati, opponendosi nel merito in ordine all'accoglimento delle domande ex adverso formulate;
che pertanto il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio, essendo le eccezioni sollevate da parte resistente questioni preliminari la cui decisione può definire il giudizio;
Osserva quanto segue.
Il provvedimento reso dal Tribunale di Monza in data 25.07.2025 oggetto del presente giudizio in riassunzione dell'opposizione risulta riconducibile alla disciplina di cui all'art. 473bis.38
c.p.c. vertendo il provvedimento impugnato in tema di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, come già indicato e riqualificato dal Giudice dott.ssa Bonomi e dalla
Corte d'Appello di Milano, qualifica rispetto alla quale il Collegio non ritiene di discostarsi.
Ai sensi dell'art. 473bis.38 comma 4 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi del presente articolo, come nel caso di specie, “è possibile proporre opposizione nelle forme dell'art.
473bis.12 entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o notificazione se anteriore”.
Nel caso di specie il termine perentorio di dieci giorni previsto dalla norma risulta ampiamente spirato, risultando il provvedimento oggetto di opposizione pronunciato dal Giudice dott.ssa
Bonomi in data 25.07.2025 e pubblicato in pari data mentre il presente ricorso in opposizione risulta essere stato depositato innanzi al Tribunale di Monza in data 22.09.2025.
Il termine di cui all'art. 473bis.38 c.p.c. non può invero ritenersi fatto salvo dalla presentazione di reclamo avverso il medesimo provvedimento innanzi alla Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art. 473bis.24 c.p.c., seppur nel rispetto del predetto termine perentorio di dieci giorni, non risultando a tali provvedimenti applicabile la disciplina di cui all'art. 473bis.24 c.p.c.
Ne consegue che il termine perentorio previsto dalla disciplina di cui all'art. 473bis. 38 c.p.c. non risulta rispettato con conseguente decadenza dalla facoltà di presentare il ricorso in opposizione avverso il predetto provvedimento, nemmeno in qualità di riassunzione.
La Corte d'Appello invero ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato, avendo il ricorrente erroneamente impugnato il predetto provvedimento ai sensi dell'art. 473bis.24 c.p.c, essendo viceversa tipizzato dal Legislatore ai sensi dell'art.473bis.38 ult.co c.p.c. uno specifico e differente mezzo di gravame avverso tali provvedimenti da proporsi innanzi al Tribunale ordinario.
Non è prevista la facoltà di agire in riassunzione nei casi di declaratoria di inammissibilità del reclamo come nel caso di specie, nè risultano condivisibili le deduzioni del ricorrente sul punto, non avendo peraltro il Giudice adito dato un termine per la riassunzione del ricorso proposto, in considerazione dell'erroneità del mezzo di impugnazione prescelto dal ricorrente dinanzi ad un giudice funzionalmente incompetente per grado.
Sul punto può richiamarsi il costante orientamento della Corte di Cassazione che in casi assimilabili ha espressamente indicato come “L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitoria di una opposizione agli atti esecutivi emessa nel periodo di vigenza dell'art. 616, comma 2, ultima parte, c.p.c., poi soppresso dall'art. 49, l. n. 69 del 2009), impedisce
l'insorgenza di alcun obbligo per il giudice adito di operare la translatio iudicii in favore del giudice competente sul corretto mezzo d'impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 07/12/2016, n.
25078). E ancora “Se la translatio iudicii opera nell'ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, differente situazione si ha qualora
l'impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale (nella fattispecie non si è trattato di non aver correttamente individuato l'organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto)” (cfr. Cassazione civile sez. VI - 03/03/2020, n. 5712) Ritiene pertanto il Collegio l'inammissibilità del ricorso depositato dal ricorrente che può essere pronunciata sin da subito in quanto ogni ulteriore difesa sul punto non consentirebbe in ogni caso di condurre ad una diversa conclusione.
Non ritiene il Tribunale, infine, sussistenti i presupposti per condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento, dell'attività difensiva effettivamente svolta e con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4 DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso avanzato da parte ricorrente;
2. Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio liquidate nell'importo di euro 1700,00 per competenze professionali oltre
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Monza, lì 12 novembre 2025
Il Presidente
MI IE
Il Giudice est.
LB RA