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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VI SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1°, la Sig.ra Ricorrente_1
, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 096 2024 90026006 67/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto la richiesta di un pagamento dell'importo complessivo di €. 29.075,38. Tale atto deriva “dall'avviso di accertamento esecutivo n. TKH010200030/2019” emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti per l'anno d'imposta 2015 e notificato in data 10.10.2019, resosi definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto, la stessa Agenzia delle Entrate di Rieti, ha provveduto ad affidare all'Agente della riscossione a titolo definitivo, il ruolo per il recupero dell'importo di €. 26.092,92, afferente l'imposta IRPEF, con relative addizionali regionali e comunali, IRAP, IVA, con interessi e sanzioni pecuniarie, oltre interessi di mora per €. 1.336,67 ed oneri dell'agente della riscossione per €. 1.645,79.
Il ricorso di parte si basa sull'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione dei crediti per decorso del termine ed intervenuta decadenza ex art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973. Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della presente controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di parte.
Chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli articoli 19, commi 3 e 21 del D.Lgs. 546/1992. In subordine e nel merito, il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nella camera di consiglio del 01.12.2025, non avendo le parti richiesta la pubblica udienza, questa Corte, sentito il relatore, ha deciso come in dispositivo.
Motivi della Decisione Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va superata l'eccezione preliminare dell'Ufficio relativa all'inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92.
Va, comunque, precisato che il ricorso è contro l'intimazione di pagamento, notificata in data
30.08.2024 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il mancato pagamento delle somme portate dall'avviso di accertamento esecutivo n. TKH010200030/2019, notificato il
10.10.2019 e resosi definitivo per omessa impugnazione.
Il predetto atto, pur risultando correttamente notificato, non è stato impugnato nei termini e, pertanto, la pretesa dello stesso portata deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92 (cfr. in proposito, Cassazione, sentenza n. 701 del
15.01.2014).
Orbene, l'intimazione di pagamento avente titolo nell'avviso di accertamento ritualmente notificato, e, a suo tempo non impugnato, può essere contestata dinanzi a questa Corte, solo per vizi propri, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, e non già per vizi suscettibili da rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento ad essa sotteso, ormai divenuto definitivo (cfr. Ordinanza Cassazione Sez. V n. 3404/2020).
Va riconosciuta, pertanto, la definitività della pretesa tributaria accertata con l'atto prodromico
(avviso di accertamento), per effetto della mancata impugnazione entro il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento con il quale si contestano i vizi dell'atto sotteso, è da respingere.
Pertanto, ad oggi, ogni eccezione e contestazione al riguardo risultano insanabilmente precluse e quindi, non potrà in alcun modo costituire oggetto di esame. Restano, così, assorbite le ulteriori censure formulate dalla difesa e rafforzate con le depositate memorie illustrative del 07.11.2015
a riguardo alla regolarità degli adempimenti effettuati nella fase di notifica ex art. 60, comma primo D.P.R. 600/1973, tramite deposito presso il Comune di Magliano Sabina (RI). Ai tempi della notifica, n. 228 registrata il 30.09.2019, notificata il 02.10.2019, con affissione nell'albo pretorio del Comune di Magliano Sabina dal 02.10.2019 al 10.10.2019, così come si evince dalla
Ricorrente_1relazione di notificazione del messo comunale, rilevabile in atti, la ricorrente , risultava ancora residente nel Comune di Magliano Sabina (RI), località Luogo_1
(fino al 13.07.2023), come risulta dal certicato di residenza storico rilasciato sempre dal Comune il 30.10.2024 (in atti). In conclusione, deve essere, altresì affermata la manifesta infondatezza di ulteriori eccezioni sollevate dalla parte e pertanto il ricorso deve essere respinto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore della sola resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, determinate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rieti, liquidate in complessivi euro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VI SS, Presidente SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Relatore ROSETTI RICCARDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rieti - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09620249002600667000 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti - Viale Cesare Verani 7 02100 Rieti RI
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010200030/2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il 03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sez. 1°, la Sig.ra Ricorrente_1
, come in atti rappresentata e difesa, ha proposto impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 096 2024 90026006 67/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, avente ad oggetto la richiesta di un pagamento dell'importo complessivo di €. 29.075,38. Tale atto deriva “dall'avviso di accertamento esecutivo n. TKH010200030/2019” emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti per l'anno d'imposta 2015 e notificato in data 10.10.2019, resosi definitivo per omessa impugnazione.
Pertanto, la stessa Agenzia delle Entrate di Rieti, ha provveduto ad affidare all'Agente della riscossione a titolo definitivo, il ruolo per il recupero dell'importo di €. 26.092,92, afferente l'imposta IRPEF, con relative addizionali regionali e comunali, IRAP, IVA, con interessi e sanzioni pecuniarie, oltre interessi di mora per €. 1.336,67 ed oneri dell'agente della riscossione per €. 1.645,79.
Il ricorso di parte si basa sull'omessa e/o irregolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la prescrizione dei crediti per decorso del termine ed intervenuta decadenza ex art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973. Conclude con la richiesta dell'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita la sola Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto oggetto della presente controversia, nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le eccezioni di parte.
Chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli articoli 19, commi 3 e 21 del D.Lgs. 546/1992. In subordine e nel merito, il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nella camera di consiglio del 01.12.2025, non avendo le parti richiesta la pubblica udienza, questa Corte, sentito il relatore, ha deciso come in dispositivo.
Motivi della Decisione Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va superata l'eccezione preliminare dell'Ufficio relativa all'inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.Lgs. n. 546/92.
Va, comunque, precisato che il ricorso è contro l'intimazione di pagamento, notificata in data
30.08.2024 ed emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il mancato pagamento delle somme portate dall'avviso di accertamento esecutivo n. TKH010200030/2019, notificato il
10.10.2019 e resosi definitivo per omessa impugnazione.
Il predetto atto, pur risultando correttamente notificato, non è stato impugnato nei termini e, pertanto, la pretesa dello stesso portata deve ritenersi non più contestabile nell'an e nel quantum, giacché gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere contestati negli ordinari termini di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92 (cfr. in proposito, Cassazione, sentenza n. 701 del
15.01.2014).
Orbene, l'intimazione di pagamento avente titolo nell'avviso di accertamento ritualmente notificato, e, a suo tempo non impugnato, può essere contestata dinanzi a questa Corte, solo per vizi propri, come previsto dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, e non già per vizi suscettibili da rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento ad essa sotteso, ormai divenuto definitivo (cfr. Ordinanza Cassazione Sez. V n. 3404/2020).
Va riconosciuta, pertanto, la definitività della pretesa tributaria accertata con l'atto prodromico
(avviso di accertamento), per effetto della mancata impugnazione entro il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento con il quale si contestano i vizi dell'atto sotteso, è da respingere.
Pertanto, ad oggi, ogni eccezione e contestazione al riguardo risultano insanabilmente precluse e quindi, non potrà in alcun modo costituire oggetto di esame. Restano, così, assorbite le ulteriori censure formulate dalla difesa e rafforzate con le depositate memorie illustrative del 07.11.2015
a riguardo alla regolarità degli adempimenti effettuati nella fase di notifica ex art. 60, comma primo D.P.R. 600/1973, tramite deposito presso il Comune di Magliano Sabina (RI). Ai tempi della notifica, n. 228 registrata il 30.09.2019, notificata il 02.10.2019, con affissione nell'albo pretorio del Comune di Magliano Sabina dal 02.10.2019 al 10.10.2019, così come si evince dalla
Ricorrente_1relazione di notificazione del messo comunale, rilevabile in atti, la ricorrente , risultava ancora residente nel Comune di Magliano Sabina (RI), località Luogo_1
(fino al 13.07.2023), come risulta dal certicato di residenza storico rilasciato sempre dal Comune il 30.10.2024 (in atti). In conclusione, deve essere, altresì affermata la manifesta infondatezza di ulteriori eccezioni sollevate dalla parte e pertanto il ricorso deve essere respinto, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali in favore della sola resistente Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Rieti, determinate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rieti, liquidate in complessivi euro
2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Rieti, il 1° dicembre 2025