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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 485/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
VERGANI CARLO AMBROGIO, l'Avv.to TOCCALLI ELISABETTA ( ) e C.F._2
l'Avv.to GHIDONI ALBERTO ( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._3
Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14/01/2025, il ricorrente conveniva in giudizio la società premettendo di Parte_1 CP_1 essere stato assunto alle dipendenze della convenuta a far data dal 2 maggio 2022, in forza di contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al 2° livello CCNL Edilizia
Industria e mansioni di operaio edile, di aver prestato attività lavorativa presso i cantieri della convenuta situati a Milano e, da ultimo, nel cantiere di via Cusago (nell'ambito dell'effettuazione di lavori edili relative ad appartamenti privati), lavorando a tempo pieno: dal lunedì al venerdì, con inizio della prestazione alle ore 8.00 di mattina sino alle ore 17.00, con un'ora di pausa per il pranzo, di non aver prestato attività lavorativa dal 1/5/2024 al 31/5/2024 su accordo con il datore, di aver ripreso a lavorare all'inizio del mese di giugno 2024 presso il cantiere di via Cusago, quartiere Baggio, a Milano.
Allegava inoltre che dopo circa due settimane di lavoro, l'amministratore della convenuta aveva comunicato al ricorrente di non ripresentarsi in cantiere e di rimanere in attesa di nuove disposizioni, omettendo dal giugno 2024 compreso di percepire le retribuzioni, di aver comunicato con raccomandata del 24/6/2024, la propria disponibilità per l'immediata ripresa del rapporto di lavoro, di ave rivendicato le retribuzioni mancanti con missiva del 3/9/2024, di essersi dimesso per giusta causa in data 12/09/2024 in ragione della mancata erogazione della retribuzione.
Deduceva il proprio diritto alle spettanze retributive dal mese di giugno 2024 alla fine del rapporto
(12.09.2024) nella misura di € 8.710,15 lordi: segnatamente
- € 2.295,88 lordi per retribuzioni giugno 2024;
- € 2.514,53 lordi per retribuzioni luglio 2024;
- € 2.405,20 lordi per retribuzioni agosto 2024;
- € 1.494,54 lordi per retribuzioni settembre 2024, di cui € 619,92 lordi per indennità sostitutiva del preavviso oltre a quanto dovuto a titolo di TFR (dal 02/05/2021 al 12/09/2024), pari a € 4.281,39 lordi.
Tanto allegato e dedotto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di percepire il pagamento Parte_1 dei seguenti importi (o quelli diversi ritenuti di giustizia) a titolo retributivo (o risarcitorio):
- € 2.295,88 lordi per retribuzioni giugno 2024;
- € 2.514,53 lordi per retribuzioni luglio 2024;
- € 2.405,20 lordi per retribuzioni agosto 2024;
2 - € 1.494,54 lordi per retribuzioni settembre 2024, di cui € 619,92 lordi per indennità sostitutiva del preavviso.
e così complessivamente € 8.710,15 lordi;
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire il TFR, nella Parte_1 misura complessiva di € 4.281,39 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto,
3) condannare Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Milano (MI-20152), via Prato n. 26, alla corresponsione degli importi di cui ai punti che precedono, per i titoli indicati, pari complessivamente ad € 12.991,54 lordi;
4) con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, da determinarsi, dalla data di proposizione della domanda giudiziale, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 1284, 4° comma, c.c.) o, in subordine, al tasso legale;
5) con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario
(15% ex art. 2, comma 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA in misura di legge.
6) con sentenza esecutiva».
Il ricorso proposto da appare fondato e meritevole di integrale Parte_1 accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, «nella domanda di adempimento contrattuale, il creditore è tenuto unicamente a provare l'esistenza della fonte, legale o negoziale del diritto azionato;
mentre deve solo allegare l'inadempimento dell'obbligato, poiché è in capo a quest'ultimo l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa» (ex plurimis
Trib. Salerno 12 gennaio 2015, n. 95).
L'odierno ricorrente ha allegato e dato prova della fonte del diritto azionato, producendo in giudizio il contratto di lavoro e i cedolini paga, allegando l'altrui inadempimento rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto (retribuzioni dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024).
Parte resistente, scegliendo di rimanere contumace, pur risultando ritualmente e tempestivamente evocato, non ha assolto l'onere, si di sé gravante, di controallegare e fornire prova di vicende impeditive estintive o modificative dell'altrui diritto che, pertanto, deve ritenersi processualmente fondato.
Certamente dovuta appare la retribuzione per i mesi di sospensione della prestazione, nei quali per ammissione del ricorrente la prestazione lavorativa non è stata di fatto svolta, in relazione alla
3 determinazione datoriale di sospendere l'esecuzione del rapporto di lavoro, in assenza di causa legale di sospensione.
Si osserva, sul punto, come «il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., 23 dicembre 2022, n. 37716).
Tale sospensione unilaterale, unitamente al mancato pagamento delle retribuzioni per i mesi in questione, sorregge certamente la giusta causa di recesso dell'odierno ricorrente che, pertanto, avrà buon diritto alla rivendicata indennità sostitutiva del preavviso.
Si consideri, sul punto, il seguente arresto giurisprudenziale:
«la sospensione unilaterale del rapporto disposta dal datore di lavoro durante il periodo di preavviso per dimissioni può integrare un inadempimento di gravità tale da costituire giusta causa di recesso immediato del lavoratore, se - al di là dalla sua durata - è complessivamente realizzata con modalità tali da rendere impossibile, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto» (Cass., sez. lav., 3 luglio
2024, n. 18263).
La domanda appare fondata anche nel quantum.
I conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente risultano elaborati sulla base delle disposizioni del
CCNL applicato, sulla cui base si è provveduto al calcolo degli istituti retributivi, diretti e indiretti ed utilizzati sulla base dei parametri di riferimento analiticamente e compiutamente indicati alle pagg. 10 e ss. del ricorso, che risultano esenti da vizi metodologici e di merito.
Il totale dovuto dalla società resistente per le spettanze retributive dal mese di giugno 2024 alla fine del rapporto (12.09.2024) è pari a € 8.710,15 lordi così articolati:
- € 2.295,88 lordi per retribuzioni giugno 2024;
- € 2.514,53 lordi per retribuzioni luglio 2024;
- € 2.405,20 lordi per retribuzioni agosto 2024;
4 - € 1.494,54 lordi per retribuzioni settembre 2024, di cui € 619,92 lordi per indennità sostitutiva del preavviso.
L'importo del TFR è stato calcolato facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 33 CCNL applicato, considerando una base di calcolo costituita dalla retribuzione a tempo pieno per il periodo del rapporto di lavoro.
Come risulta dai conteggi allegati, il TFR maturato dal lavoratore al termine del rapporto di lavoro
(dal 02/05/2021 al 12/09/2024) è pari a € 4.281,39 lordi.
La somma complessivamente dovuta al ricorrente è pari complessivamente ad € 12.991,54 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, e spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di € 12.991,54 lordi, di cui € 4.281,39 lordi a titolo di TFR, e delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Milano, 13/5/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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