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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 02/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
CALABRESE LUIGI, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18935/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432980 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10681/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Si riporta alle conclusioni riportate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa. Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio professionale sito in Roma, alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad omessa dichiarazione e pagamento del tributo Comunale sui rifiuti – T.A.R.I. –
TEFA n.112401432980 per le annualità 2020 – 2021 – 2022 – 2023 per complessivi euro 14.709,00 emesso dal comune di Roma- AMA S.p.a. e notificato in data 04.10.2024. Il recupero a tassazione riguardava n.17 immobili siti a Roma in Indirizzo_2 e precisamente (identificati di seguito secondo NCEU di Roma Capitale):
• 1 negozio (Dati catastali_1)
• 2 box auto Dati catastali_2)
• 14 posti auto scoperti Dati catastali_3) con attribuzione a tutti della categoria 11.
Nel ricorso si eccepiva:
1 - l'arbitraria ed errata attribuzione di utenza Tari e conseguente ingiusta richiesta di pagamento sotto il profilo soggettivo;
2 - l'arbitraria ed errata attribuzione di utenza Tari e conseguente ingiusta richiesta di pagamento sotto il profilo oggettivo. Si concludeva chiedendo che "la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e TEFA anni 2020 - 2023 n. 112401432980 del 4 ottobre 2024, con vittoria di spese e onorari."
Roma Capitale si costituiva tardivamente e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 23 ottobre 2025 si discuteva la causa 18935/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2020 al 2023. Il recupero riguarda le unità immobiliari come identificate in epigrafe. Nel ricorso parte ricorrente evidenzia e documenta che gli immobili - negozio cat C1 Dati catastali_1 e il box chiuso cat C6, Dati catastali_2 - sono stati concessi in locazione sin dal 2014 con contratto ancora in essere alla società Società_1 S.r.l. con sede a Roma in Indirizzo_2 c.f. e p. iva P.IVA_2, come da documentazione allegata in atti. (contratto di locazione registrato a Roma il 30/07/2014 al Numero_1 serie 3T e codice identificativo Numero e comunicazione le ricevute di pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2024).
Relativamente alle altre unità immobiliari parte ricorrente contesta l'accertamento ma non da prova alcuna di quanto asserisce. Inoltre la Corte rileva che in assenza di regolare denuncia parte ricorrnte non può contestare quanto richiesto dall'Ente impositore comune di Roma. La Corte in parziale annullamento dell'atto di accertamento impugnato determina come non dovute le somme relativamente agli immobili locati con annullamento di importi e sanzioni. Conferma nel resto la pretesa di
Roma Capitale.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
CALABRESE LUIGI, Relatore
MICCIO FABIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18935/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432980 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10681/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Si riporta alle conclusioni riportate negli atti depositati.
Resistente/Appellato: Discute brevemente la causa. Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio professionale sito in Roma, alla Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad omessa dichiarazione e pagamento del tributo Comunale sui rifiuti – T.A.R.I. –
TEFA n.112401432980 per le annualità 2020 – 2021 – 2022 – 2023 per complessivi euro 14.709,00 emesso dal comune di Roma- AMA S.p.a. e notificato in data 04.10.2024. Il recupero a tassazione riguardava n.17 immobili siti a Roma in Indirizzo_2 e precisamente (identificati di seguito secondo NCEU di Roma Capitale):
• 1 negozio (Dati catastali_1)
• 2 box auto Dati catastali_2)
• 14 posti auto scoperti Dati catastali_3) con attribuzione a tutti della categoria 11.
Nel ricorso si eccepiva:
1 - l'arbitraria ed errata attribuzione di utenza Tari e conseguente ingiusta richiesta di pagamento sotto il profilo soggettivo;
2 - l'arbitraria ed errata attribuzione di utenza Tari e conseguente ingiusta richiesta di pagamento sotto il profilo oggettivo. Si concludeva chiedendo che "la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e TEFA anni 2020 - 2023 n. 112401432980 del 4 ottobre 2024, con vittoria di spese e onorari."
Roma Capitale si costituiva tardivamente e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il giorno 23 ottobre 2025 si discuteva la causa 18935/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso scaturisce dalla impugnazione di un avviso di accertamento per imposta TARI e TEFA per le annualità dal 2020 al 2023. Il recupero riguarda le unità immobiliari come identificate in epigrafe. Nel ricorso parte ricorrente evidenzia e documenta che gli immobili - negozio cat C1 Dati catastali_1 e il box chiuso cat C6, Dati catastali_2 - sono stati concessi in locazione sin dal 2014 con contratto ancora in essere alla società Società_1 S.r.l. con sede a Roma in Indirizzo_2 c.f. e p. iva P.IVA_2, come da documentazione allegata in atti. (contratto di locazione registrato a Roma il 30/07/2014 al Numero_1 serie 3T e codice identificativo Numero e comunicazione le ricevute di pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2024).
Relativamente alle altre unità immobiliari parte ricorrente contesta l'accertamento ma non da prova alcuna di quanto asserisce. Inoltre la Corte rileva che in assenza di regolare denuncia parte ricorrnte non può contestare quanto richiesto dall'Ente impositore comune di Roma. La Corte in parziale annullamento dell'atto di accertamento impugnato determina come non dovute le somme relativamente agli immobili locati con annullamento di importi e sanzioni. Conferma nel resto la pretesa di
Roma Capitale.
Le spese sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.