Articolo 13 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 12Articolo 14
Versione
26 maggio 1968
Art. 13.
Per consentire il libero sviluppo delle attivita' artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della citta' e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designera', d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove e' consentito lo sviluppo delle predette attivita'.
Dal momento della predetta designazione, e' fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968