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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
ES Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, residente in [...], nato in [...] il Parte_1
01.01.1982, CF: rappresentato e difeso, giusta procura speciale C.F._1
conferita con separato atto in calce al ricorso, dall'avv. Patrizia Galvagni del Foro di
TR (C.F. ; fax C.F._2 Email_1
0461-1730299) nel cui studio in TR, Piazza Vicenza n. 8 è elettivamente domiciliato e
, residente in [...], nata a [...]_1
il 05.06.1990, CF: , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._3
speciale conferita con separato atto in calce al ricorso, dall'avv. Patrizia Galvagni del
Foro di TR (C.F. ; C.F._2 Email_1 fax 0461-1730299) nel cui studio in TR, Piazza Vicenza n. 8 è elettivamente domiciliata con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 19 giugno 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 2 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 19 giugno 2025.
All'udienza del 2 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1)-I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto. 2)- I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso, collocati in via principale presso la madre con la quale manterranno la residenza anagrafica;
all'uopo la signora CP_1
potrà chiedere e trattenere per intero gli assegni familiari e l'assegno al nucleo (il signor provvederà a sottoscrivere ogni richiesta eventualmente Parte_1
necessaria) e ogni altro beneficio legato al nucleo. Solo per quanto attiene l'assegno universale verrà trattenuto dal signor fino a gennaio 2027 e poi verrà Parte_1
suddiviso tra le parti al 50%.
3 - Per quanto attiene ai minori il diritto di visita del signor seguirà il seguente calendario: Ora le parti si stanno accordando Parte_2 in base ai turni della signora che sono su tre orari diversi e che vengono fissati il 25 del mese precedente e la mia assistita li dà subito al padre. Mattina 6-13.45
Pomeriggio 13-20.15 Sera-notte 20-6.30. La signora tiene con sé i figli sempre quando ha i riposi e il pomeriggio libero. Se fa la mattina il padre sta andando a prendere i figli dopo cena per portarli a dormire a casa sua e i bambini vanno a scuola da lì il mattino dopo perché hanno il pulmino. Se la signora fa notte, il padre li passa a prendere alle 19.30 e li tiene con sé a dormire e la signora li prende invece dopo scuola. Tale regime sarà in essere durante il periodo scolastico e pertanto da settembre a giugno. Dalla fine della scuola le parti si sono accordate perché i bambini stiano sempre dalla mamma che farà venire la nonna materna per coprire gli orari in cui lavora. Anche il padre lavora dalle 7 alle 17,30 e il sabato mattina. Le parti terranno poi con sé i bambini per tre settimane continuative per le vacanze Da settembre, quando i bambini verranno iscritti nella scuola vicino alla casa della madre, il padre potrà tenere con sé i figli: - A fine settimana alternati dal sabato ore 12,30, quando finisce di lavorare al lunedì mattina;
- Un giorno infrasettimanale da stabilire in base ai turni che la signora gli farà avere, o due giorni infrasettimanali quando il weekend non staranno con lui. Il resto delle vacanze scolastiche e dei ponti a metà.
4 - I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente ad ottenere il nulla osta al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e della carta d'identità e del passaporto dei figli minori valida per l'espatrio.
5 - Il signor parteciperà al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli minori nella misura di euro 250,00 mensili per ogni figlio. Detto importo verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , e verrà annualmente rivalutato secondo gli indici CP_1
ISTAT.
6 - II signor si farà carico del 50% di tutte le spese straordinarie Parte_1
Pers per i figli e ed i coniugi faranno riferimento al protocollo redatto dal Per_2
Tribunale di Milano in merito all'individuazione delle spese straordinarie.
7 - Gli esborsi superiori ad euro 150,00 dovranno venire previamente concordati tra le parti”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole né al buon costume o all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese tenuto conto della natura consensuale del presente procedimento.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 19 giugno 2025, riportate in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Così deciso in TR, nella Camera di Consiglio del giorno 02 ottobre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina