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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 641 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 4129 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI MAIO ILARIA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. dello Stato PIOTTI LUCIA
- RESISTENTE
Oggetto: trasferimento del lavoratore
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.03.2025 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 contestando la legittimità del diniego all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 richiesta il 27.07.2024 con riferimento ai Tribunali di Nocera Inferiore, Torre Annunziata e Salerno,
a seguito della nascita della figlia.
1 A sostegno deduceva: a) di essere stato assunto in data 22.06.2022 con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 (a seguito di intervenuta proroga) con la qualifica di funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Area funzionale III, fascia economica F1 presso il Tribunale di
Brescia;
b) che in data 26.07.2024 dalla relazione con la compagna, , era nata la figlia Persona_1 [...]
Per_2
c) che essendo entrambe residenti in [...], in data 27.07.2024, aveva chiesto al Tribunale di
Brescia ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 l'assegnazione temporanea per i lavoratori dipendenti al fine di poter ricongiungersi con il proprio nucleo familiare posto che la madre era dipendente della “Officine digitali srl” con contratto a tempo indeterminato presso la sede di
Napoli, alla via Benedetto Brin, n. 53, con orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
d) che in data 06.09.2024, il , in nome del direttore generale, aveva rigettato l'istanza con CP_1 tale motivazione: “spiace dover comunicare all'interessato, anche se assente a qualsiasi titolo, che
l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti previsti dall'art 15 del D.L.
80/2021, convertito con modificazioni dalla L.113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione” (doc.5);
e) che in data 28.10.2024 aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il provvedimento di diniego e, a seguito della decisione favorevole assunta dal Tribunale di Brescia con ordinanza del
23.01.2025, veniva collocato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
f) che successivamente al reclamo al Collegio che, con decisione del 13.03.2026, accoglieva le doglianze espresse dal e revocava l'ordinanza impugnata, con provvedimento del CP_1
27.06.2025, veniva nuovamente assegnato, a partire dal 14.07.2025, presso il Tribunale di Brescia.
A sostegno deduceva: a) che per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124,
l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio in caso di figli minori fino a tre anni di età, ex art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, costituiva un beneficio previsto dal legislatore a tutela del nucleo familiare che poteva essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali” che il , pur essendone onerato, non aveva esplicitato in modo preciso e CP_1 dettagliato nel provvedimento impugnato;
g) che solo nella memoria di costituzione del procedimento di urgenza, il aveva indicato CP_1 come motivazione del diniego il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR per il settore giustizia, circostanza che non poteva ritenersi esaustiva posto che la carenza di organico sussisteva sia nella sede di servizio che in quella richiesta e che tali esigenze non avrebbero potuto essere fatte prevalere sugli interessi, costituzionalmente rilevanti, della tutela della genitorialità e dello sviluppo
2 psicofisico del minore, tanto più che la lontananza della sede di servizio lo aveva costretto a richiedere molteplici congedi parentali per stare vicino alla figlia e di cui, invece, non aveva usufruito una volta ottenuto l'avvicinamento richiesto a dimostrazione di come, a parità di carenza di organico, avrebbe potuto garantire maggiore produttività presso la sede ambita di Nocera
Inferiore;
h) che il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione previsto dall'art. 15 del D.L. 80/2021 comma 1 per l'intera durata del contratto a tempo determinato doveva essere riferito esclusivamente ai trasferimenti definitivi, non già alle assegnazioni provvisorie, disciplinate dalla circolare del
Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2020 (doc.16), rubricata “mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare” che, proprio in ragione della sua natura temporanea, prescindeva dalla sussistenza o meno di un vincolo di permanenza nella sede di assegnazione, posto che la sede di provenienza non veniva liberata dal dipendente assegnato temporaneamente ad altra sede;
i) che neppure la natura “distrettuale” del concorso cui aveva partecipato pareva ostativa all'esercizio del diritto di rilevanza costituzionale di cui all'art. 42 bis cit., che, diversamente opinando, avrebbe finito per essere tacitamente abrogato per tutti i pubblici dipendenti assunti nell'ambito di procedure concorsuali su base distrettuale, i quali sarebbero stati privati delle tutele previste da tale disposizione, oltre che di quelle previste dalla legge 104/1992 per l'assistenza ai soggetti disabili;
l) che la ratio del citato art. 42 bis era quella di tutelare il preminente interesse del minore a vedersi garantita la presenza nei primi anni di vita di entrambi i genitori e che, come tale, non poteva soccombere dinnanzi alle esigenze organizzative dell'amministrazione tanto più nel caso come quello in esame in cui le stesse potevano essere, in ogni caso, soddisfatte dall'attività lavorativa svolta nella sede vicina al nucleo familiare;
m) che erano sussistenti pertanto tutti i requisiti dell'art. 42 bis cit. per poter fruire del beneficio del trasferimento temporaneo posto che: entrambi i genitori erano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni e che nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavorava l'altro coniuge, esisteva un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando a tal fine: Controparte_1
3 a) che l'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 non prevedeva un diritto pieno e incondizionato in capo al dipendente all'assegnazione a specifica sede di servizio dovendo essere contemperato con le superiori esigenze organizzative della pubblica amministrazione;
b) che tali esigenze erano state espressamente esplicitate nell'art. 15 L. n. 80/2021 convertito con
Legge n. 134/2021 che al comma 1 aveva previsto la necessaria permeanza del personale di cui agli artt. 11 e 13 – cui apparteneva il ricorrente – nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato, obbligo che era stato espressamente richiamato, alla lettera L, nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dal ricorrente in data 22 giugno 2022 (doc. 1 ricorso) ed espressamente accettato dallo stesso;
d) che tale vincolo, peraltro contenuto in una normativa più recente e speciale rispetto al d.lgs.
151/2001, risultava ostativo rispetto ad ogni tipologia di mobilità extra-distrettuale;
e) che la disposizione era stata espressamente richiamata nel provvedimento di rigetto amministrativo che pertanto doveva ritenersi correttamente motivato;
f) che il ricorrente era risultato vincitore non idoneo e dunque, diversamente dai vincitori ai quali era stato riconosciuto, in virtù del principio meritocratico, il diritto ad essere assunti nel proprio distretto, non poteva che vantare una posizione di mera aspettativa allo scorrimento della graduatoria che veniva effettuata avuto riguardo agli specifici obiettivi del PNRR, tenuto conto delle situazioni di criticità degli Uffici;
g) che quindi il ricorrente aveva scelto la sede proposta in piena autonomia decisionale e nella consapevolezza dell'obbligo di permanenza in tale sede per tutta la durata del contratto a tempo determinato;
h) che il contratto a suo tempo sottoscritto in data 22 giugno 2022 per la durata di due anni e sette mesi sarebbe venuto in scadenza al 22 gennaio 2025 ed era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2026 sulla scorta del provvedimento ministeriale del 24 marzo 2024 a seguito della sottoscrizione di integrazione avvenuta in data 8 agosto 2024, con rinnovo di tutti gli impegni originariamente assunti, e quindi dopo la nascita della figlia avvenuta il 26 luglio 2024 e quando il ricorrente aveva già presentato, il 27 luglio 2024, domanda di assegnazione temporanea e con ciò a dimostrazione della violazione da parte sua dei principi di lealtà e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale;
inoltre, a iprova della volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, il ricorrente aveva già partecipato a diverse selezioni pubbliche;
i) che la scopertura di organico presso il Tribunale di Brescia era maggiore rispetto a quella dei
Tribunali oggetto di istanza, tant'è che il ricorrente risultando in evidente “eccesso” rispetto alle
4 concrete esigenze di raggiungimento degli obbiettivi del PNRR, con provvedimento del Presidente del 10 febbraio 2025 era stato “assegnato” fino al 30 aprile 2025 agli Uffici di Reato. Pt_2
l) che in ogni caso, la tutela della paternità, gli era stata garantita mediante la concessione di molteplici permessi parentali, senza alcuna discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Pacifica la ricostruzione in fatto della vicenda, punto controverso attiene all'applicazione nel caso in esame dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001 che così dispone: il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione>.
Si tratta infatti di verificare se la disposizione di cui all'art. 15 d.lgs. 80/2021 - secondo cui il personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo decreto (ovvero nella posizione in cui si trova il ricorrente) deve permanere nella sede di assegnazione per “l'intera durata del contratto a tempo determinato” con la precisazione che “ogni forma di mobilità interna…si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione”, tant'è che non può “in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa” - impedisca, come sostenuto dal , ogni forma di CP_1 mobilità, compresa l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit., attesa la specialità di tale disposizione e costituendo essa stessa una delle eccezionali condizioni che giustificano il dinego all'assegnazione temporanea in virtù dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ragione del quale è stata avviata la procedura di reclutamento di tale personale, ovvero, come sostenuto dal ricorrente, se la norma non valga a precludere la particolare forma di mobilità ex art. 42 bis cit. introdotta (e successivamente ulteriormente rafforzata con la
5 legge n. 124/2015) con l'espressa finalità di tutelare il preminente interesse del minore a godere, nei suoi primi anni di vita, della presenza di entrambi i genitori. Tale diritto, infatti, pur non assoluto, dovendo essere bilanciato con le esigenze organizzative dell'amministrazione, è comunque protetto da un particolare onere motivazionale in capo all'amministrazione che può negare la richiesta solo in casi o per esigenze eccezionali, da dettagliare in modo preciso e circostanziato, cosa che, nel caso in esame, non sarebbe avvenuta avendo il motivato il diniego facendo generico rinvio alla CP_1 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021 “in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
3.2. Ebbene, stima il Tribunale che tale ultima interpretazione non possa essere condivisa.
Una volta chiarito che l'art. 42 bis non prevede in capo al dipendente un diritto soggettivo assoluto in grado di prevalere sempre e comunque sugli interessi della pubblica amministrazione, ma che deve essere opportunamente controbilanciato, allora vi è chi non veda come il D.L. n. 80/2021, convertito con Legge n. 134/2021 che ha introdotto “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, all'art. 15 rubricato
“Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea” abbia introdotto, proprio in ragione della necessità di attuare tale piano, disposizioni che già di per sé, stante l'eccezionalità della situazione concreta che mirano a disciplinare, legittimano una compressione del diritto in parola.
Infatti, è proprio in ragione della necessità di garantire il soddisfacimento di tali obbiettivi che sono state introdotte nuove posizioni professionali (personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 d.lgs.
80/2021) su base distrettuale, sicché il limite previsto per “ogni forma di mobilità interna”, costituisce già ex se un caso di “esigenze eccezionali” che, da un lato, stante il carattere non assoluto del diritto di cui si discute, non pone dubbi sulla legittimità della norma speciale e che, dall'altro, vale a ritenere legittimo e adeguatamente motivato il diniego del alla domanda CP_1 del ricorrente che ha fatto espresso riferimento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15
“in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
Né può dirsi che tale disciplina creerebbe una disparità di trattamento con il personale assunto a tempo indeterminato.
Infatti, come detto, l'assunzione del personale di cui si discute (raggiungimento degli obbiettivi del
PNRR attuata attraverso procedure di reclutamento su base distrettuale) risulta strettamente connesso alla necessità di soddisfare esigenze di carattere eccezionale espressamente esplicitate sia dalla normativa di riferimento che dal contratto di assunzione ove l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione “per l'intera durata del contratto a tempo determinato” risulta puntualmente
6 riprodotto al punto L ed è stato accettato dallo stesso interessato (cfr. contratto di assunzione doc. 1 ricorso), sicché non si pone un problema di diverso trattamento in quanto si tratta di posizioni fra loro non comparabili.
Del resto, come sottolineato dal , il ricorrente è risultato idoneo e non già vincitore del CP_1 concorso;
sicché mentre a quest'ultimi è stato garantito il diritto ad essere assunti nel proprio distretto, agli idonei non vincitori sono state offerte occasioni di lavoro presso le sedi distrettuali individuate volta per volta come vacanti e disponibili in ragione delle esigenze di servizio e tenuto conto degli obbiettivi del PNRR.
Pertanto, il ricorrente ha consapevolmente scelto la sede di servizio offerta ben sapendo (o dovendo sapere secondo l'ordinaria diligenza avendo sottoscritto il contratto d'assunzione) della sussistenza del vincolo di permanenza nella stessa per tutta la durata del contratto e quindi degli speciali divieti ad ogni forma di mobilità interna che caratterizzano questa peculiare forma di assunzione, scelta che risulta aver rinnovato anche successivamente alla nascita della figlia accettando la proroga del contratto sino al 30 giugno 2026.
Inoltre, come correttamente puntualizzato dal convenuto, anche il personale di cui si CP_1 discute può accedere, al pari del personale a tempo indeterminato ai permessi parentali a tutela della genitorialità per soddisfare le esigenze di cura e sostegno dei figli minori, sicché anche sotto questo profilo non si ravvisano profili di criticità.
3.3. In conclusione, si condividono e fanno proprie le argomentazioni espresse da questo Tribunale che in sede di reclamo ha chiarito come < nel caso del personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13
d.lgs. 80/2021, il legislatore ha sostanzialmente predeterminato, con l'art. 15, le esigenze eccezionali – necessità di raggiungimento degli obiettivi e rispetto dei tempi previsti dal PNRR – ostative a qualsiasi forma di mobilità extra-distrettuale.
Lo stesso art. 15, in effetti, evidenzia anche dal punto di vista formale il legame tra le predette esigenze e “[…]l'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento”.
In altri termini, la disposizione, nell'imporre i citati vincoli territoriali, ha chiarito che gli stessi sono motivati dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e rispettare i tempi del PNRR, strettamente connessa all'impostazione su base distrettuale del reclutamento.
Tale concetto è stato ulteriormente chiarito dal , che ha evidenziato – senza smentita - CP_1 come gli scorrimenti di graduatoria compatibili con le risorse disponibili siano stati effettuati in base alla situazione concreta degli uffici giudiziari, secondo decisioni organizzative ben precise, la cui efficacia verrebbe compromessa dal venir meno del vincolo legislativamente imposto.
7 La scelta legislativa non appare irragionevole, considerando che trattasi di personale assunto in via eccezionale a tempo determinato, nell'ambito delle “misure urgenti per la giustizia ordinaria”, proprio al fine di “supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR” e, in particolare, di
“favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo”.
Proprio i peculiari e specifici obiettivi che hanno caratterizzato l'assunzione di questa tipologia di personale non consentono di ravvisare una discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato (che consentirebbe, in astratto, una disapplicazione dell'art. 15 cit.). Non vi è, infatti, una situazione effettivamente “comparabile” nei termini di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Anche ammettendo che vi fosse, sussisterebbero comunque ragioni oggettive – nei termini già esposti – per giustificare una disparità di trattamento.
Né si ravvisa un evidente contrasto della normativa in esame con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/91 (che consentirebbe di ritenere non manifestamente infondata un'eventuale questione di incostituzionalità ex art. 117 cost. della norma nazionale). La Convenzione impone una serie di principi – peraltro di carattere generale - sulla tutela del minore di anni 18, il cui rispetto da parte del legislatore nazionale deve essere vagliato alla luce del complesso quadro normativo a tutela della genitorialità. Non può ritenersi che ogni singola disposizione che bilanci l'interesse del minore con altri interessi costituzionalmente rilevanti – come il buon andamento dell'amministrazione o i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – si ponga ex se in contrasto con la Convenzione stessa.
D'altro canto, lo stesso art. 42-bis invocato da parte reclamata - si ribadisce - non prevede un diritto assoluto, ma condizionato all'inesistenza di casi o esigenze eccezionali, nel caso in esame esplicitate da una norma di pari rango (l'art. 15 cit.), puntualmente richiamata dall'amministrazione nel proprio atto di diniego> (ordinanza del 13.03.2025 doc. 8 ricorso).
4. La novità della questione trattata e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso
2. compensa le spese di lite
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
8 Così deciso in Brescia il 22.10.2025
il Giudice del lavoro
Chiara EN
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 4129 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. DI MAIO ILARIA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. dello Stato PIOTTI LUCIA
- RESISTENTE
Oggetto: trasferimento del lavoratore
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.03.2025 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 contestando la legittimità del diniego all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 richiesta il 27.07.2024 con riferimento ai Tribunali di Nocera Inferiore, Torre Annunziata e Salerno,
a seguito della nascita della figlia.
1 A sostegno deduceva: a) di essere stato assunto in data 22.06.2022 con contratto a tempo determinato sino al 30.06.2026 (a seguito di intervenuta proroga) con la qualifica di funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, Area funzionale III, fascia economica F1 presso il Tribunale di
Brescia;
b) che in data 26.07.2024 dalla relazione con la compagna, , era nata la figlia Persona_1 [...]
Per_2
c) che essendo entrambe residenti in [...], in data 27.07.2024, aveva chiesto al Tribunale di
Brescia ai sensi dell'art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001 l'assegnazione temporanea per i lavoratori dipendenti al fine di poter ricongiungersi con il proprio nucleo familiare posto che la madre era dipendente della “Officine digitali srl” con contratto a tempo indeterminato presso la sede di
Napoli, alla via Benedetto Brin, n. 53, con orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
d) che in data 06.09.2024, il , in nome del direttore generale, aveva rigettato l'istanza con CP_1 tale motivazione: “spiace dover comunicare all'interessato, anche se assente a qualsiasi titolo, che
l'istanza non può trovare accoglimento non sussistendo i presupposti previsti dall'art 15 del D.L.
80/2021, convertito con modificazioni dalla L.113/2021, in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione” (doc.5);
e) che in data 28.10.2024 aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso il provvedimento di diniego e, a seguito della decisione favorevole assunta dal Tribunale di Brescia con ordinanza del
23.01.2025, veniva collocato presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
f) che successivamente al reclamo al Collegio che, con decisione del 13.03.2026, accoglieva le doglianze espresse dal e revocava l'ordinanza impugnata, con provvedimento del CP_1
27.06.2025, veniva nuovamente assegnato, a partire dal 14.07.2025, presso il Tribunale di Brescia.
A sostegno deduceva: a) che per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124,
l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede di servizio in caso di figli minori fino a tre anni di età, ex art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, costituiva un beneficio previsto dal legislatore a tutela del nucleo familiare che poteva essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali” che il , pur essendone onerato, non aveva esplicitato in modo preciso e CP_1 dettagliato nel provvedimento impugnato;
g) che solo nella memoria di costituzione del procedimento di urgenza, il aveva indicato CP_1 come motivazione del diniego il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PNRR per il settore giustizia, circostanza che non poteva ritenersi esaustiva posto che la carenza di organico sussisteva sia nella sede di servizio che in quella richiesta e che tali esigenze non avrebbero potuto essere fatte prevalere sugli interessi, costituzionalmente rilevanti, della tutela della genitorialità e dello sviluppo
2 psicofisico del minore, tanto più che la lontananza della sede di servizio lo aveva costretto a richiedere molteplici congedi parentali per stare vicino alla figlia e di cui, invece, non aveva usufruito una volta ottenuto l'avvicinamento richiesto a dimostrazione di come, a parità di carenza di organico, avrebbe potuto garantire maggiore produttività presso la sede ambita di Nocera
Inferiore;
h) che il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione previsto dall'art. 15 del D.L. 80/2021 comma 1 per l'intera durata del contratto a tempo determinato doveva essere riferito esclusivamente ai trasferimenti definitivi, non già alle assegnazioni provvisorie, disciplinate dalla circolare del
Ministero della Giustizia in data 31 gennaio 2020 (doc.16), rubricata “mobilità individuale temporanea a tutela delle esigenze di assistenza ai soggetti disabili e di ricongiungimento del nucleo familiare” che, proprio in ragione della sua natura temporanea, prescindeva dalla sussistenza o meno di un vincolo di permanenza nella sede di assegnazione, posto che la sede di provenienza non veniva liberata dal dipendente assegnato temporaneamente ad altra sede;
i) che neppure la natura “distrettuale” del concorso cui aveva partecipato pareva ostativa all'esercizio del diritto di rilevanza costituzionale di cui all'art. 42 bis cit., che, diversamente opinando, avrebbe finito per essere tacitamente abrogato per tutti i pubblici dipendenti assunti nell'ambito di procedure concorsuali su base distrettuale, i quali sarebbero stati privati delle tutele previste da tale disposizione, oltre che di quelle previste dalla legge 104/1992 per l'assistenza ai soggetti disabili;
l) che la ratio del citato art. 42 bis era quella di tutelare il preminente interesse del minore a vedersi garantita la presenza nei primi anni di vita di entrambi i genitori e che, come tale, non poteva soccombere dinnanzi alle esigenze organizzative dell'amministrazione tanto più nel caso come quello in esame in cui le stesse potevano essere, in ogni caso, soddisfatte dall'attività lavorativa svolta nella sede vicina al nucleo familiare;
m) che erano sussistenti pertanto tutti i requisiti dell'art. 42 bis cit. per poter fruire del beneficio del trasferimento temporaneo posto che: entrambi i genitori erano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni e che nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavorava l'altro coniuge, esisteva un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
2. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando a tal fine: Controparte_1
3 a) che l'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001 non prevedeva un diritto pieno e incondizionato in capo al dipendente all'assegnazione a specifica sede di servizio dovendo essere contemperato con le superiori esigenze organizzative della pubblica amministrazione;
b) che tali esigenze erano state espressamente esplicitate nell'art. 15 L. n. 80/2021 convertito con
Legge n. 134/2021 che al comma 1 aveva previsto la necessaria permeanza del personale di cui agli artt. 11 e 13 – cui apparteneva il ricorrente – nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato, obbligo che era stato espressamente richiamato, alla lettera L, nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dal ricorrente in data 22 giugno 2022 (doc. 1 ricorso) ed espressamente accettato dallo stesso;
d) che tale vincolo, peraltro contenuto in una normativa più recente e speciale rispetto al d.lgs.
151/2001, risultava ostativo rispetto ad ogni tipologia di mobilità extra-distrettuale;
e) che la disposizione era stata espressamente richiamata nel provvedimento di rigetto amministrativo che pertanto doveva ritenersi correttamente motivato;
f) che il ricorrente era risultato vincitore non idoneo e dunque, diversamente dai vincitori ai quali era stato riconosciuto, in virtù del principio meritocratico, il diritto ad essere assunti nel proprio distretto, non poteva che vantare una posizione di mera aspettativa allo scorrimento della graduatoria che veniva effettuata avuto riguardo agli specifici obiettivi del PNRR, tenuto conto delle situazioni di criticità degli Uffici;
g) che quindi il ricorrente aveva scelto la sede proposta in piena autonomia decisionale e nella consapevolezza dell'obbligo di permanenza in tale sede per tutta la durata del contratto a tempo determinato;
h) che il contratto a suo tempo sottoscritto in data 22 giugno 2022 per la durata di due anni e sette mesi sarebbe venuto in scadenza al 22 gennaio 2025 ed era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2026 sulla scorta del provvedimento ministeriale del 24 marzo 2024 a seguito della sottoscrizione di integrazione avvenuta in data 8 agosto 2024, con rinnovo di tutti gli impegni originariamente assunti, e quindi dopo la nascita della figlia avvenuta il 26 luglio 2024 e quando il ricorrente aveva già presentato, il 27 luglio 2024, domanda di assegnazione temporanea e con ciò a dimostrazione della violazione da parte sua dei principi di lealtà e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale;
inoltre, a iprova della volontà di non proseguire il rapporto di lavoro, il ricorrente aveva già partecipato a diverse selezioni pubbliche;
i) che la scopertura di organico presso il Tribunale di Brescia era maggiore rispetto a quella dei
Tribunali oggetto di istanza, tant'è che il ricorrente risultando in evidente “eccesso” rispetto alle
4 concrete esigenze di raggiungimento degli obbiettivi del PNRR, con provvedimento del Presidente del 10 febbraio 2025 era stato “assegnato” fino al 30 aprile 2025 agli Uffici di Reato. Pt_2
l) che in ogni caso, la tutela della paternità, gli era stata garantita mediante la concessione di molteplici permessi parentali, senza alcuna discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato.
3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Pacifica la ricostruzione in fatto della vicenda, punto controverso attiene all'applicazione nel caso in esame dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001 che così dispone: il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione>.
Si tratta infatti di verificare se la disposizione di cui all'art. 15 d.lgs. 80/2021 - secondo cui il personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del medesimo decreto (ovvero nella posizione in cui si trova il ricorrente) deve permanere nella sede di assegnazione per “l'intera durata del contratto a tempo determinato” con la precisazione che “ogni forma di mobilità interna…si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione”, tant'è che non può “in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa” - impedisca, come sostenuto dal , ogni forma di CP_1 mobilità, compresa l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit., attesa la specialità di tale disposizione e costituendo essa stessa una delle eccezionali condizioni che giustificano il dinego all'assegnazione temporanea in virtù dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ragione del quale è stata avviata la procedura di reclutamento di tale personale, ovvero, come sostenuto dal ricorrente, se la norma non valga a precludere la particolare forma di mobilità ex art. 42 bis cit. introdotta (e successivamente ulteriormente rafforzata con la
5 legge n. 124/2015) con l'espressa finalità di tutelare il preminente interesse del minore a godere, nei suoi primi anni di vita, della presenza di entrambi i genitori. Tale diritto, infatti, pur non assoluto, dovendo essere bilanciato con le esigenze organizzative dell'amministrazione, è comunque protetto da un particolare onere motivazionale in capo all'amministrazione che può negare la richiesta solo in casi o per esigenze eccezionali, da dettagliare in modo preciso e circostanziato, cosa che, nel caso in esame, non sarebbe avvenuta avendo il motivato il diniego facendo generico rinvio alla CP_1 insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15 del D.L. 80/2021 “in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
3.2. Ebbene, stima il Tribunale che tale ultima interpretazione non possa essere condivisa.
Una volta chiarito che l'art. 42 bis non prevede in capo al dipendente un diritto soggettivo assoluto in grado di prevalere sempre e comunque sugli interessi della pubblica amministrazione, ma che deve essere opportunamente controbilanciato, allora vi è chi non veda come il D.L. n. 80/2021, convertito con Legge n. 134/2021 che ha introdotto “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, all'art. 15 rubricato
“Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea” abbia introdotto, proprio in ragione della necessità di attuare tale piano, disposizioni che già di per sé, stante l'eccezionalità della situazione concreta che mirano a disciplinare, legittimano una compressione del diritto in parola.
Infatti, è proprio in ragione della necessità di garantire il soddisfacimento di tali obbiettivi che sono state introdotte nuove posizioni professionali (personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 d.lgs.
80/2021) su base distrettuale, sicché il limite previsto per “ogni forma di mobilità interna”, costituisce già ex se un caso di “esigenze eccezionali” che, da un lato, stante il carattere non assoluto del diritto di cui si discute, non pone dubbi sulla legittimità della norma speciale e che, dall'altro, vale a ritenere legittimo e adeguatamente motivato il diniego del alla domanda CP_1 del ricorrente che ha fatto espresso riferimento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 15
“in quanto proposta per un distretto diverso da quello di prima assegnazione”.
Né può dirsi che tale disciplina creerebbe una disparità di trattamento con il personale assunto a tempo indeterminato.
Infatti, come detto, l'assunzione del personale di cui si discute (raggiungimento degli obbiettivi del
PNRR attuata attraverso procedure di reclutamento su base distrettuale) risulta strettamente connesso alla necessità di soddisfare esigenze di carattere eccezionale espressamente esplicitate sia dalla normativa di riferimento che dal contratto di assunzione ove l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione “per l'intera durata del contratto a tempo determinato” risulta puntualmente
6 riprodotto al punto L ed è stato accettato dallo stesso interessato (cfr. contratto di assunzione doc. 1 ricorso), sicché non si pone un problema di diverso trattamento in quanto si tratta di posizioni fra loro non comparabili.
Del resto, come sottolineato dal , il ricorrente è risultato idoneo e non già vincitore del CP_1 concorso;
sicché mentre a quest'ultimi è stato garantito il diritto ad essere assunti nel proprio distretto, agli idonei non vincitori sono state offerte occasioni di lavoro presso le sedi distrettuali individuate volta per volta come vacanti e disponibili in ragione delle esigenze di servizio e tenuto conto degli obbiettivi del PNRR.
Pertanto, il ricorrente ha consapevolmente scelto la sede di servizio offerta ben sapendo (o dovendo sapere secondo l'ordinaria diligenza avendo sottoscritto il contratto d'assunzione) della sussistenza del vincolo di permanenza nella stessa per tutta la durata del contratto e quindi degli speciali divieti ad ogni forma di mobilità interna che caratterizzano questa peculiare forma di assunzione, scelta che risulta aver rinnovato anche successivamente alla nascita della figlia accettando la proroga del contratto sino al 30 giugno 2026.
Inoltre, come correttamente puntualizzato dal convenuto, anche il personale di cui si CP_1 discute può accedere, al pari del personale a tempo indeterminato ai permessi parentali a tutela della genitorialità per soddisfare le esigenze di cura e sostegno dei figli minori, sicché anche sotto questo profilo non si ravvisano profili di criticità.
3.3. In conclusione, si condividono e fanno proprie le argomentazioni espresse da questo Tribunale che in sede di reclamo ha chiarito come < nel caso del personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13
d.lgs. 80/2021, il legislatore ha sostanzialmente predeterminato, con l'art. 15, le esigenze eccezionali – necessità di raggiungimento degli obiettivi e rispetto dei tempi previsti dal PNRR – ostative a qualsiasi forma di mobilità extra-distrettuale.
Lo stesso art. 15, in effetti, evidenzia anche dal punto di vista formale il legame tra le predette esigenze e “[…]l'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento”.
In altri termini, la disposizione, nell'imporre i citati vincoli territoriali, ha chiarito che gli stessi sono motivati dalla necessità di raggiungere gli obiettivi e rispettare i tempi del PNRR, strettamente connessa all'impostazione su base distrettuale del reclutamento.
Tale concetto è stato ulteriormente chiarito dal , che ha evidenziato – senza smentita - CP_1 come gli scorrimenti di graduatoria compatibili con le risorse disponibili siano stati effettuati in base alla situazione concreta degli uffici giudiziari, secondo decisioni organizzative ben precise, la cui efficacia verrebbe compromessa dal venir meno del vincolo legislativamente imposto.
7 La scelta legislativa non appare irragionevole, considerando che trattasi di personale assunto in via eccezionale a tempo determinato, nell'ambito delle “misure urgenti per la giustizia ordinaria”, proprio al fine di “supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR” e, in particolare, di
“favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo”.
Proprio i peculiari e specifici obiettivi che hanno caratterizzato l'assunzione di questa tipologia di personale non consentono di ravvisare una discriminazione rispetto al personale a tempo indeterminato (che consentirebbe, in astratto, una disapplicazione dell'art. 15 cit.). Non vi è, infatti, una situazione effettivamente “comparabile” nei termini di cui alla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Anche ammettendo che vi fosse, sussisterebbero comunque ragioni oggettive – nei termini già esposti – per giustificare una disparità di trattamento.
Né si ravvisa un evidente contrasto della normativa in esame con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti del fanciullo, ratificata con l. 176/91 (che consentirebbe di ritenere non manifestamente infondata un'eventuale questione di incostituzionalità ex art. 117 cost. della norma nazionale). La Convenzione impone una serie di principi – peraltro di carattere generale - sulla tutela del minore di anni 18, il cui rispetto da parte del legislatore nazionale deve essere vagliato alla luce del complesso quadro normativo a tutela della genitorialità. Non può ritenersi che ogni singola disposizione che bilanci l'interesse del minore con altri interessi costituzionalmente rilevanti – come il buon andamento dell'amministrazione o i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario – si ponga ex se in contrasto con la Convenzione stessa.
D'altro canto, lo stesso art. 42-bis invocato da parte reclamata - si ribadisce - non prevede un diritto assoluto, ma condizionato all'inesistenza di casi o esigenze eccezionali, nel caso in esame esplicitate da una norma di pari rango (l'art. 15 cit.), puntualmente richiamata dall'amministrazione nel proprio atto di diniego> (ordinanza del 13.03.2025 doc. 8 ricorso).
4. La novità della questione trattata e la sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. respinge il ricorso
2. compensa le spese di lite
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
8 Così deciso in Brescia il 22.10.2025
il Giudice del lavoro
Chiara EN
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