CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA RI IA, Presidente
IM TT, TO
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Fabio Filzi N. 40/f 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona avverso l'intimazione di pagamento n. 03520259001644409/000 relativa alle cartelle 03520110000450633000 e 03520110023576602000 per IRPEF e Iva anni 2007-2008, per l'importo complessivo di euro 34.802,82.
Con il ricorso si deduce:
1) la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle cui fa riferimento l'intimazione di pagamento;
2) la prescrizione del diritto a riscuotere, atteso che:
a) la cartella n. 03520110000450633000 è stata asseritamente notificata il 26.01.2011: prescrizione decennale al 26.01.2021, cui deve aggiungersi il biennio per emergenza pandemica: prescrizione al
26.01.2023; notifica intimazione di pagamento al 07.07.2025: diritto a riscuotere prescritto;
b) cartella n. 03520110023576602000 asseritamente notificata il 17.01.2012: prescrizione decennale al
17.01.2022, cui deve aggiungersi il biennio per emergenza pandemica, prescrizione al 17.01.2024; notifica intimazione di pagamento al 07.07.2025: diritto a riscuotere prescritto;
tanto, pur volendo considerare l'applicabilità al caso di specie della sospensione Covid, che comunque il ricorrente contesta;
3) la prescrizione, in ogni caso, di sanzioni e interessi per i quali trova applicazione il termine quinquennale.
4) l'annullamento delle partite di credito ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543, L. n. 228/2012: con raccomandata inviata in data 04.03.2015 e ricevuta in data 06.03.2015 dall'ente esattore, il ricorrente ha proposto formale atto di dichiarazione di inesigibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012; nulla è stato risposto da parte dell'Ente Creditore, l'Agenzia delle Entrate di
Cremona, entro il termine di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012; tale termine è così scaduto in data 12.10.2015; detto articolo prevede espressamente l'annullamento del credito per inerzia del creditore e ciò a prescindere dalle ragioni fatte valere con la dichiarazione di inesigibilità.
*****
2.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto o, comunque, chiedendone il rigetto sulla base dei seguenti motivi:
- inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21, d.lgs. 546/1992: il ricorso sarebbe tardivo, stante la corretta notifica non solo delle cartelle, ma anche di atti successivi mai regolarmente impugnati;
in particolare:
• Avviso di intimazione n. 03520149006542775000 notificato il 04/12/2014 per la cartella
03520110000450633000;
• Avviso di intimazione n. 03520149006542876000 notificato il 04/12/2014 per la cartella
03520110023576602000;
• Cpi n. 03576201500000170000 notificata in data 25/01/2015 per la cartella n. 03520110000450633000 e
03520110023576602000;
dunque, la mancata impugnazione di tali atti rende inammissibile l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione con l'impugnazione dell'avviso di intimazione, che invece poteva e può essere impugnato esclusivamente per vizi propri;
ancora in tema di prescrizione, la resistente deduce che il relativo termine, nel caso di specie, deve ritenersi sospeso per due cause: a) per la legge n. 147/2013, che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; b) per la normativa emergenziale Covid nel tempo succedutasi, per effetto della quale il termine di prescrizione dovrebbe essere aumentato da 478 fino a 492 giorni.
*****
3.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate di Cremona, che rivendica la legittimità del proprio operato, evidenziando che:
1. la cartella n. 03520110000450633000 scaturisce da un controllo ex art. 36 bis per il recupero di Irpef dichiarata e non versata per l'anno d'imposta 2007; la relativa partita di ruolo è stata consegnata all'agente della riscossione in data 25.12.2010, quindi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/1973;
2. la cartella n. 03520110023576602000 scaturisce da un controllo ex art. 36 bis per il recupero di Irpef e Iva dichiarate e non versate per l'anno d'imposta 2008; la relativa partita di ruolo è stata consegnata all'agente della riscossione in data 25.12.2011, quindi entro il termine previsto dall'art. 25 DPR 602/1973;
L'Agenzia delle Entrate ha emesso le partite di ruolo con riferimento alle cartelle di cui innanzi.
Quanto alla notifica degli atti, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che le cartelle sono conseguenti ai controlli automatici ex art. 36 bis, d.p.r. 600/1973, e pertanto non vi è alcun accertamento a monte di cui si può predicare la mancata notifica. Si evidenza, inoltre, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, che:
1. la cartella n. 03520110000450633000 risulta notificata il 26.01.2011, è stata oggetto di rateazione presentata il 02.12.2011 ed emessa il 06.02.2012, di un provvedimento di sgravio degli interessi emesso il
07.03.2013, di un sollecito avvenuto in data 17.04.2015 e di un provvedimento di stralcio ex art. 4 D.L. n.
119/2018 avvenuto in data 28.04.2020; in aggiunta al pagamento di parte della somma portata dalla cartella per un importo di € 1.770,84 mediante versamenti diretti alle poste o allo sportello dell'agente della riscossione, l'ultimo avvenuto il 28.04.2014;
2. la cartella n. 03520110023576602000 risulta notificata il 17.01.2012, è stata oggetto di rateazione presentata il 24.09.2012 ed emessa il 05.11.2012, di un provvedimento di sgravio degli interessi emesso il
07.03.2013 di un sollecito avvenuto in data 17.04.2015; in aggiunta al pagamento di parte della somma portata dalla cartella per un importo di € 1.031,22 mediante versamenti diretti alle poste o allo sportello dell'agente della riscossione, l'ultimo avvenuto il 24.06.2014.
Appare, quindi, contraddittorio lamentare l'omessa notifica di atti su cui: è stata proposta istanza di rateazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
è stata proposta istanza di sgravio degli interessi all'Agenzia delle
Entrate Riscossione;
è stata già pagata una parte della somma portata a riscossione.
Sono tutti comportamenti con i quali il contribuente ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza della notifica delle cartelle impugnate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agenzia segnala che trattasi di crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni e, quanto alla prova dell'interruzione della prescrizione, si fa rinvio alla documentazione prodotta da Agenzia Riscossione.
Il termine decennale si applicherebbe anche a sanzioni e interessi stante il carattere unitario dell'obbligazione tributaria.
Quanto all'eccezione di decadenza collegata al mancato rispetto della L. 228/2012, evidenzia che:
- la domanda è stata presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non già per via telematica o via pec come previsto dalla legge (con la presentazione mediante raccomandata l'Ufficio ha la conferma che il contribuente ha presentato un plico ma non può avere la conferma dell'esatto contenuto del plico);
- in ogni caso, dal punto di vista sostanziale, in base alla legge (art. 1, comma 538 della L. n. 228/2012) può essere posta alla base dell'istanza di sospensione legale la presenza di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”; e, nel caso di specie, non sussisteva alcuna decadenza o prescrizione al momento in cui le partite di ruolo sono state rese esecutive.
Con ulteriore memoria del 10 gennaio 2026, il ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni, prendendo atto della notifica delle cartelle e degli ulteriori atti e sottolineando come l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia preso posizione alcuna sull'eccezione connessa al mancato rispetto delle cadenze temporali di cui alla L. 228/2012.
4.- All'odierna udienza la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni già rassegnate dalle parti nei seguenti termini: - per il ricorrente: “Nel merito: in accoglimento del presente ricorso, accertata l'illegittimità dell'atto odiernamente impugnato e degli atti presupposti per tutte le causali di cui in narrativa, dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare gli avvisi di accertamento e le relative cartelle di pagamento, nonché l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare che nulla deve parte ricorrente alle convenute per tutte le causali di cui in narrativa e accertare e dichiarare che le somme ulteriori eventualmente pagate dall'attore all'ente convenuto sono state pagate sine titulo, con riserva di agire per la ripetizione delle stesse. Con vittoria di spese e competenze da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario”.
- per l'Agenzia delle Entrate di Cremona: “In via principale: di rigettare il ricorso del contribuente perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”;
- per l'Agenzia delle Entrate Riscossione: “Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Il ricorso è meritevole di accoglimento.
È, infatti, fondato il motivo (assorbente) con cui si deduce la violazione del disposto di cui all'art. 1, commi
537 - 544, L. 228/2012, in materia di sospensione legale della riscossione.
Va premesso che ai sensi dell'art. 1, commi 537, ss. L. 228/2012, vigenti ratione temporis “(537) A decorrere dalla data di entrata in vigore” della citata legge, “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. (538) Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. (539). Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di recupero del credito iscritto a ruolo. (540). In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che costui, con raccomandata inviata in data 4 marzo 2015 e ricevuta in data 6 marzo 2015 dall'ente esattore (cfr. allegato al ricorso rubricato
“Inesigibilità”), ha proposto formale atto di dichiarazione di inesigibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 con riferimento alle due cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, denunciando, fra l'altro, la “intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione in materia di tributi e tasse”.
Ciò premesso, osserva la Corte che effettivamente agli atti non vi è prova dell'attivazione del subprocedimento previsto dalle disposizioni citate, in particolare non essendo stato dimostrato (da parte delle resistenti, a ciò onerate) che nel termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione resa dalla ricorrente, il concessionario per la riscossione abbia trasmesso all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni prospettate (prescrizione e decadenza), né che l'ente creditore abbia comunicato al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
Nessuna delle resistenti costituite ha dimostrato l'attivazione del subprocedimento descritto per quanto di propria competenza.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha neppure preso posizione sulla censurata violazione dell'art. 1, commi 537 – 544, L. 228/2012, citata.
L'Agenzia delle Entrate di Cremona ha replicato al motivo di ricorso in esame con argomenti che non possono essere condivisi, atteso che:
- la circostanza che la domanda di sospensione sia stata presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e non già per via telematica o via pec, è del tutto irrilevante, poiché tale ultima modalità non era certamente prevista dalla legge a pena di inammissibilità dell'istanza e, comunque, essendo stata la comunicazione ritualmente recapitata all'Agente della Riscossione (nessuna contestazione è stata mossa al riguardo);
- la legge impone all'Agente della Riscossione di fornire in ogni caso la “conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo”, indipendentemente, quindi, dalla fondatezza delle ragioni poste dal contribuente a fondamento della richiesta di sospensione e annullamento.
Dunque, dovendo ritenersi – in assenza di prova contraria – il mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 cit. e la mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, ed essendo trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le cartelle oggetto dell'intimazione devono ritenersi annullate di diritto, con conseguente discarico del relativo ruolo, donde l'accoglimento del ricorso avverso l'intimazione di pagamento contenente le predette cartelle annullate di diritto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 540, L. 228/2012.
Il ricorso va quindi accolto.
6.- In considerazione della peculiarità della vicenda e del comportamento dello stesso ricorrente (pagamenti parziali nonostante l'annullamento delle cartelle), le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona,
accoglie il ricorso;
spese del giudizio integralmente compensate fra le parti.
Cremona, 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
TE AL MA SA RP
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA RI IA, Presidente
IM TT, TO
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Fabio Filzi N. 40/f 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IRPEF-ALTRO 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520259001644409/000 IVA-ALTRO 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110000450633000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023576602000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona avverso l'intimazione di pagamento n. 03520259001644409/000 relativa alle cartelle 03520110000450633000 e 03520110023576602000 per IRPEF e Iva anni 2007-2008, per l'importo complessivo di euro 34.802,82.
Con il ricorso si deduce:
1) la mancata notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle cui fa riferimento l'intimazione di pagamento;
2) la prescrizione del diritto a riscuotere, atteso che:
a) la cartella n. 03520110000450633000 è stata asseritamente notificata il 26.01.2011: prescrizione decennale al 26.01.2021, cui deve aggiungersi il biennio per emergenza pandemica: prescrizione al
26.01.2023; notifica intimazione di pagamento al 07.07.2025: diritto a riscuotere prescritto;
b) cartella n. 03520110023576602000 asseritamente notificata il 17.01.2012: prescrizione decennale al
17.01.2022, cui deve aggiungersi il biennio per emergenza pandemica, prescrizione al 17.01.2024; notifica intimazione di pagamento al 07.07.2025: diritto a riscuotere prescritto;
tanto, pur volendo considerare l'applicabilità al caso di specie della sospensione Covid, che comunque il ricorrente contesta;
3) la prescrizione, in ogni caso, di sanzioni e interessi per i quali trova applicazione il termine quinquennale.
4) l'annullamento delle partite di credito ai sensi dell'art. 1, commi da 537 a 543, L. n. 228/2012: con raccomandata inviata in data 04.03.2015 e ricevuta in data 06.03.2015 dall'ente esattore, il ricorrente ha proposto formale atto di dichiarazione di inesigibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012; nulla è stato risposto da parte dell'Ente Creditore, l'Agenzia delle Entrate di
Cremona, entro il termine di 220 giorni previsto dall'art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012; tale termine è così scaduto in data 12.10.2015; detto articolo prevede espressamente l'annullamento del credito per inerzia del creditore e ciò a prescindere dalle ragioni fatte valere con la dichiarazione di inesigibilità.
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2.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto o, comunque, chiedendone il rigetto sulla base dei seguenti motivi:
- inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21, d.lgs. 546/1992: il ricorso sarebbe tardivo, stante la corretta notifica non solo delle cartelle, ma anche di atti successivi mai regolarmente impugnati;
in particolare:
• Avviso di intimazione n. 03520149006542775000 notificato il 04/12/2014 per la cartella
03520110000450633000;
• Avviso di intimazione n. 03520149006542876000 notificato il 04/12/2014 per la cartella
03520110023576602000;
• Cpi n. 03576201500000170000 notificata in data 25/01/2015 per la cartella n. 03520110000450633000 e
03520110023576602000;
dunque, la mancata impugnazione di tali atti rende inammissibile l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione con l'impugnazione dell'avviso di intimazione, che invece poteva e può essere impugnato esclusivamente per vizi propri;
ancora in tema di prescrizione, la resistente deduce che il relativo termine, nel caso di specie, deve ritenersi sospeso per due cause: a) per la legge n. 147/2013, che al comma 623, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; b) per la normativa emergenziale Covid nel tempo succedutasi, per effetto della quale il termine di prescrizione dovrebbe essere aumentato da 478 fino a 492 giorni.
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3.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate di Cremona, che rivendica la legittimità del proprio operato, evidenziando che:
1. la cartella n. 03520110000450633000 scaturisce da un controllo ex art. 36 bis per il recupero di Irpef dichiarata e non versata per l'anno d'imposta 2007; la relativa partita di ruolo è stata consegnata all'agente della riscossione in data 25.12.2010, quindi entro il termine di decadenza previsto dall'art. 25 DPR 602/1973;
2. la cartella n. 03520110023576602000 scaturisce da un controllo ex art. 36 bis per il recupero di Irpef e Iva dichiarate e non versate per l'anno d'imposta 2008; la relativa partita di ruolo è stata consegnata all'agente della riscossione in data 25.12.2011, quindi entro il termine previsto dall'art. 25 DPR 602/1973;
L'Agenzia delle Entrate ha emesso le partite di ruolo con riferimento alle cartelle di cui innanzi.
Quanto alla notifica degli atti, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che le cartelle sono conseguenti ai controlli automatici ex art. 36 bis, d.p.r. 600/1973, e pertanto non vi è alcun accertamento a monte di cui si può predicare la mancata notifica. Si evidenza, inoltre, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle, che:
1. la cartella n. 03520110000450633000 risulta notificata il 26.01.2011, è stata oggetto di rateazione presentata il 02.12.2011 ed emessa il 06.02.2012, di un provvedimento di sgravio degli interessi emesso il
07.03.2013, di un sollecito avvenuto in data 17.04.2015 e di un provvedimento di stralcio ex art. 4 D.L. n.
119/2018 avvenuto in data 28.04.2020; in aggiunta al pagamento di parte della somma portata dalla cartella per un importo di € 1.770,84 mediante versamenti diretti alle poste o allo sportello dell'agente della riscossione, l'ultimo avvenuto il 28.04.2014;
2. la cartella n. 03520110023576602000 risulta notificata il 17.01.2012, è stata oggetto di rateazione presentata il 24.09.2012 ed emessa il 05.11.2012, di un provvedimento di sgravio degli interessi emesso il
07.03.2013 di un sollecito avvenuto in data 17.04.2015; in aggiunta al pagamento di parte della somma portata dalla cartella per un importo di € 1.031,22 mediante versamenti diretti alle poste o allo sportello dell'agente della riscossione, l'ultimo avvenuto il 24.06.2014.
Appare, quindi, contraddittorio lamentare l'omessa notifica di atti su cui: è stata proposta istanza di rateazione all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
è stata proposta istanza di sgravio degli interessi all'Agenzia delle
Entrate Riscossione;
è stata già pagata una parte della somma portata a riscossione.
Sono tutti comportamenti con i quali il contribuente ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza della notifica delle cartelle impugnate.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agenzia segnala che trattasi di crediti erariali che si prescrivono nel termine di dieci anni e, quanto alla prova dell'interruzione della prescrizione, si fa rinvio alla documentazione prodotta da Agenzia Riscossione.
Il termine decennale si applicherebbe anche a sanzioni e interessi stante il carattere unitario dell'obbligazione tributaria.
Quanto all'eccezione di decadenza collegata al mancato rispetto della L. 228/2012, evidenzia che:
- la domanda è stata presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e non già per via telematica o via pec come previsto dalla legge (con la presentazione mediante raccomandata l'Ufficio ha la conferma che il contribuente ha presentato un plico ma non può avere la conferma dell'esatto contenuto del plico);
- in ogni caso, dal punto di vista sostanziale, in base alla legge (art. 1, comma 538 della L. n. 228/2012) può essere posta alla base dell'istanza di sospensione legale la presenza di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”; e, nel caso di specie, non sussisteva alcuna decadenza o prescrizione al momento in cui le partite di ruolo sono state rese esecutive.
Con ulteriore memoria del 10 gennaio 2026, il ricorrente ha insistito nelle sue conclusioni, prendendo atto della notifica delle cartelle e degli ulteriori atti e sottolineando come l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia preso posizione alcuna sull'eccezione connessa al mancato rispetto delle cadenze temporali di cui alla L. 228/2012.
4.- All'odierna udienza la causa è stata definita in camera di consiglio sulle conclusioni già rassegnate dalle parti nei seguenti termini: - per il ricorrente: “Nel merito: in accoglimento del presente ricorso, accertata l'illegittimità dell'atto odiernamente impugnato e degli atti presupposti per tutte le causali di cui in narrativa, dichiarare inesistente e/o nulla e/o annullare gli avvisi di accertamento e le relative cartelle di pagamento, nonché l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarare che nulla deve parte ricorrente alle convenute per tutte le causali di cui in narrativa e accertare e dichiarare che le somme ulteriori eventualmente pagate dall'attore all'ente convenuto sono state pagate sine titulo, con riserva di agire per la ripetizione delle stesse. Con vittoria di spese e competenze da distrarre al procuratore che si dichiara antistatario”.
- per l'Agenzia delle Entrate di Cremona: “In via principale: di rigettare il ricorso del contribuente perché infondato in fatto e in diritto;
In ogni caso: di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio”;
- per l'Agenzia delle Entrate Riscossione: “Nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto stante la correttezza del proprio operato. Con condanna alle spese, nella misura indicata nella nota spese dell'odierna deducente, o altra che sarà determinata da parte del Giudice adito, in danno della parte soccombente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Il ricorso è meritevole di accoglimento.
È, infatti, fondato il motivo (assorbente) con cui si deduce la violazione del disposto di cui all'art. 1, commi
537 - 544, L. 228/2012, in materia di sospensione legale della riscossione.
Va premesso che ai sensi dell'art. 1, commi 537, ss. L. 228/2012, vigenti ratione temporis “(537) A decorrere dalla data di entrata in vigore” della citata legge, “gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. (538) Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore. (539). Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in paritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneita' di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attivita' di recupero del credito iscritto a ruolo. (540). In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che costui, con raccomandata inviata in data 4 marzo 2015 e ricevuta in data 6 marzo 2015 dall'ente esattore (cfr. allegato al ricorso rubricato
“Inesigibilità”), ha proposto formale atto di dichiarazione di inesigibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012 con riferimento alle due cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, denunciando, fra l'altro, la “intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione in materia di tributi e tasse”.
Ciò premesso, osserva la Corte che effettivamente agli atti non vi è prova dell'attivazione del subprocedimento previsto dalle disposizioni citate, in particolare non essendo stato dimostrato (da parte delle resistenti, a ciò onerate) che nel termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione resa dalla ricorrente, il concessionario per la riscossione abbia trasmesso all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni prospettate (prescrizione e decadenza), né che l'ente creditore abbia comunicato al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero la conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
Nessuna delle resistenti costituite ha dimostrato l'attivazione del subprocedimento descritto per quanto di propria competenza.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha neppure preso posizione sulla censurata violazione dell'art. 1, commi 537 – 544, L. 228/2012, citata.
L'Agenzia delle Entrate di Cremona ha replicato al motivo di ricorso in esame con argomenti che non possono essere condivisi, atteso che:
- la circostanza che la domanda di sospensione sia stata presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e non già per via telematica o via pec, è del tutto irrilevante, poiché tale ultima modalità non era certamente prevista dalla legge a pena di inammissibilità dell'istanza e, comunque, essendo stata la comunicazione ritualmente recapitata all'Agente della Riscossione (nessuna contestazione è stata mossa al riguardo);
- la legge impone all'Agente della Riscossione di fornire in ogni caso la “conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo”, indipendentemente, quindi, dalla fondatezza delle ragioni poste dal contribuente a fondamento della richiesta di sospensione e annullamento.
Dunque, dovendo ritenersi – in assenza di prova contraria – il mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 cit. e la mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, ed essendo trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le cartelle oggetto dell'intimazione devono ritenersi annullate di diritto, con conseguente discarico del relativo ruolo, donde l'accoglimento del ricorso avverso l'intimazione di pagamento contenente le predette cartelle annullate di diritto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 540, L. 228/2012.
Il ricorso va quindi accolto.
6.- In considerazione della peculiarità della vicenda e del comportamento dello stesso ricorrente (pagamenti parziali nonostante l'annullamento delle cartelle), le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona,
accoglie il ricorso;
spese del giudizio integralmente compensate fra le parti.
Cremona, 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
TE AL MA SA RP