Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 10
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate sostiene che le cartelle scaturiscono da controlli automatici ex art. 36 bis, d.p.r. 600/1973, per cui non vi è un accertamento a monte di cui predicare la mancata notifica. Inoltre, evidenzia comportamenti del contribuente (rateizzazioni, sgravi, pagamenti parziali) che dimostrano la conoscenza degli atti.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione sostiene che la prescrizione è sospesa per la legge 147/2013 e per la normativa Covid, aumentando il termine di prescrizione. L'Agenzia delle Entrate afferma che si tratta di crediti erariali che si prescrivono in dieci anni, con rinvio alla documentazione prodotta da Agenzia Riscossione per l'interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni e interessi

    L'Agenzia delle Entrate sostiene che il termine decennale si applicherebbe anche a sanzioni e interessi stante il carattere unitario dell'obbligazione tributaria.

  • Accolto
    Annullamento partite di credito L. 228/2012

    La Corte accoglie il ricorso in quanto fondato sulla violazione del disposto di cui all'art. 1, commi 537-544, L. 228/2012. Non vi è prova dell'attivazione del subprocedimento previsto dalla normativa, né che il concessionario abbia trasmesso la dichiarazione all'ente creditore, né che l'ente creditore abbia comunicato l'esito al debitore o al concessionario. In assenza di prova contraria e decorso il termine di 220 giorni, le cartelle sono annullate di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona
    Numero : 10
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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