Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3882 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00505/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2026, proposto da Harry Divane Nguecho A Mbassa, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia A Yaounde', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso, per motivi di studio, prot. n. 2025/8483 notificato in data 7 novembre 2025
Di ogni atto presupposto e conseguenziale al rigetto della domanda avanzata da parte ricorrente per ottenere il visto per motivi di studio/immatricolazione, anche non conosciuto e comunque depositato in atti e nella parte in cui, anche interpretata, lede il diritto della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia A Yaounde';
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla definizione del gravame;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una declaratoria in conformità, potendo peraltro il ricorso essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti;
Ritenuto, infine, che – come richiesto da parte ricorrente – le spese di lite possono essere compensate, stante l’adesione espressa data dalla resistente P.A.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI TO, Presidente
ES RI, Primo Referendario, Estensore
AR LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RI | PI TO |
IL SEGRETARIO