TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 465/2025, avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Girolama Di Giovanni, rappresentante e difensore;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2025, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 1609/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo in data 14/2/-2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione nella parte relativa all'assegno corrisposto da in favore di per il di lei mantenimento personale, nonché Parte_3 Parte_1
alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Ciò in conseguenza delle mutate condizioni economiche di , la quale ha rinvenuto Parte_1
un'occupazione lavorativa.
1 Le parti hanno concluso, pertanto, chiedendo di modificare le statuizioni di separazione di cui ai punti 5 e 7 dell'accordo omologato alle seguenti condizioni:
“a) Il marito si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie € 1.000,00, quale contributo al mantenimento delle tre figlie studentesse, oltre il 50% dell'assegno unico percepito per Per_ la figlia pari in atto ad € 50,00 sino a quando sarà erogato dall' CP_1
b) La sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento, avendo in atto un rapporto di Pt_1 collaborazione lavorativa con la ditta Babbi s.r.l.;
c) Le spese straordinarie relative alle figlie studenti e non economicamente indipendenti saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno dei genitori secondo il protocollo del Tribunale di Palermo”.
Nulla osta all'accoglimento del ricorso nell'effettivo ed espresso accordo delle parti.
Deve, pertanto, prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1609/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 14/2-2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., come dianzi riportate.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
1) prende atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1609/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 14/2-
2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Palermo, camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 465/2025, avente ad oggetto la modifica congiunta delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Girolama Di Giovanni, rappresentante e difensore;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/1/2025, i ricorrenti, premesso di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 1609/2023, emesso dal Tribunale di
Palermo in data 14/2/-2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione nella parte relativa all'assegno corrisposto da in favore di per il di lei mantenimento personale, nonché Parte_3 Parte_1
alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Ciò in conseguenza delle mutate condizioni economiche di , la quale ha rinvenuto Parte_1
un'occupazione lavorativa.
1 Le parti hanno concluso, pertanto, chiedendo di modificare le statuizioni di separazione di cui ai punti 5 e 7 dell'accordo omologato alle seguenti condizioni:
“a) Il marito si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie € 1.000,00, quale contributo al mantenimento delle tre figlie studentesse, oltre il 50% dell'assegno unico percepito per Per_ la figlia pari in atto ad € 50,00 sino a quando sarà erogato dall' CP_1
b) La sig.ra rinuncia al contributo al mantenimento, avendo in atto un rapporto di Pt_1 collaborazione lavorativa con la ditta Babbi s.r.l.;
c) Le spese straordinarie relative alle figlie studenti e non economicamente indipendenti saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno dei genitori secondo il protocollo del Tribunale di Palermo”.
Nulla osta all'accoglimento del ricorso nell'effettivo ed espresso accordo delle parti.
Deve, pertanto, prendersi atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1609/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 14/2-2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., come dianzi riportate.
Non ricorre, infine, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis. 51 ultimo comma c.p.c., così provvede:
1) prende atto della modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1609/2023 emesso dal Tribunale di Palermo in data 14/2-
2/3/2023, a definizione del procedimento n. 720/2023 R.G., nei termini di cui all'accordo tra le parti riportato in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Palermo, camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
2