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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c
nel procedimento RG n. 1536/2023 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGINI GIADA;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. SANSONETTI Controparte_1
GIANLUCA;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto prestazione opera
Conclusioni parte attrice: “1) Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'effettività della prestazione d'opera eseguita da parte attrice in favore della convenuta e l'effetto condannare quest'ultima al pa- gamento della somma di Euro 16.504,00 di cui alle fatture nn. 5/2022 e 3/2023, a titolo di competenze dovute per l'attività svolta dalla ditta individuale di , maggiorata Parte_1 dell'importo degli interessi legali;
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: nel merito, in ragione di tutte le argomentazioni espresse in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di svolgere attività di procacciatore di affari Parte_1 per imprese edili e magazzini di rivendita prodotti per edilizia, ha dedotto di avere avuto incarico da di procacciare a suo favore clienti nonché Controparte_1 di procedere ad elaborare computi metrici, a fornire indicazioni tecniche per la stesura di progetti di lavorazione, per la scelta dei cicli di materiali, per la scelta delle imprese, per l'organizzazione sul cantiere delle maestranze ed il controllo delle esecuzioni. Nello specifico, ha dedotto di avere:
1 a) presentato a i committenti , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e per la realizzazione di interventi edili rispettivamente nei
[...] CP_5 loro immobili di via Modenese, e;
CP_6 Parte_2
b) proceduto alla scelta delle imprese edili esecutrici delle opere di restauro nello specifico individuate in per il cantiere di Persona_1 Controparte_3 in via Modenese, per il cantiere di in via Puccini Persona_2 Parte_3
Edilizia 2021 per il cantiere di in via Spartitoio;
CP_5
c) provveduto a presentare a i tecnici, nelle persone del Controparte_1 geometra quale direttore dei lavori nei cantieri di e CP_7 Controparte_3 di , e l'ing. per il cantiere di;
CP_5 Controparte_8 Parte_3
d) provveduto alla stesura dei capitolati tecnici di intervento e successiva- mente controllando le esecuzioni delle opere di restauro presso ogni cantiere pre- detto.
A fronte di tutto ciò, aveva emesso la fattura n. 5/2022 del 29 luglio 2022 per € 7.002,00 e la n. 3 del 27 febbraio 2023 di € 9.502,00 che tuttavia non erano mai state pagate dalla convenuta.
ha opposto che: Controparte_9
a) non aveva conferito alcun incarico a favore dell'attore “né come procaccia- tore d'affari, né, tantomeno, come progettista e/o direttore dei lavori”;
b) la stessa “veniva contattata dal sig. che si presentava come Parte_1 rappresentante per la fornitura di prodotti edili e in particolare vernici”;
c) l'attore le aveva proposto “di individuare egli stesso dei clienti che avreb- bero dovuto eseguire opere sulle facciate sfruttando il bonus fiscale, con l'accordo che per questi cantieri venissero acquistati prodotti dai fornitori rappresentati dal convenuto e . Controparte_10 Controparte_11
d) le ditte subappaltatrici si erano “sempre rapportata direttamente senza alcuna intermediazione del sig. . Controparte_12
2.- L'istruttoria espletata ha consentito di appurare che l'attore aveva in primo luogo individuato i soggetti interessati a svolgere gli interventi edili nelle persone ci (“per fare i lavori nella mia abitazione ho incontrato CP_5 Pt_1 che mi aveva detto che avrebbe seguito i lavori che poi sono stati fatti da altra ditta per conto di ”), e di (che si era “rivolto a Controparte_1 Controparte_3 Persona_3 per capire se potevo ristruttura la mia facciata e i lavori sono stati eseguiti
[...] dalla ”) e come riferito da , progettista per il cantiere di in via CP_1 Testimone_1
Puccini che ha confermato che “il sig. era venuto come delegato di una Parte_1 dei comproprietari ed aveva portato preventivo per la La seconda fase CP_1
2 dell'attività era relativa all'individuazione non solo delle ditte esecutrici ( Per_4
e ) ma anche dei professionisti nello specifico
[...] Per_1 Persona_5 nuele e, infine, la presentazione dei committenti alla che aveva Controparte_1 però replicato che la propria manodopera era già impegnata in altri lavori (teste
: “dissi che la manodopera nostra era tutta impegnata” e teste Testimone_2
“noi non avevamo manodopera”). A quel punto. Testimone_3 Parte_1
aveva presentato le ditte da lui selezionate (teste : l'attore
[...] Testimone_2
“ci aveva indicato le imprese edili;
io ho visto arrivare le ditte;
lui venne in ufficio e propose dei materiali e noi dicemmo che non avevamo manodopera e ci disse che ci avrebbe pensato lui a presentarcele e poi vennero”) alle quali era stato affidato – in subappalto – l'incaico di eseguire le lavorazioni.
Da un quadro così delineato emerge come l'opera di procacciamento di af- fari, se intesa come individuazione di occasioni di profitto, è stata dall'attore svolta a favore delle ditte e dei professionisti dallo stesso contattati in quanto attraverso la propria opera essi hanno potuto concludere contratti con i vari committenti a fronte della sostanziale indisponibilità da parte di ad eseguire Controparte_1 gli interventi.
Tuttavia, a parere del di essere debitrice dell'attore.
Infatti, assume decisiva importanza la comunicazione 28 settembre 2022 dalla convenuta nella persona di (“Ciao , al geometra Testimone_2 Pt_1 CP_7 ho solo detto quello che dissi a te, appeno ho la liquidazione della cessione del credito inizio i pagamenti. Non posso darti una data certa in quanto nemmeno io la conosco, sto sollecitando con tutti i mezzi affinchè possa essere liquidata del credito ceduto.
Appena ho novità come ti dissi ti faccio sapere. Ciao. ”, doc. 6). L'importanza Tes_2 di essa non risiede non tanto (e non solo) di per il suo estrinseco contenuto ma soprattutto perché seguiva una chiara richiesta di pagamento da parte dell'attore
(“… io ti chiedo di farmi il primo bonifico il 15/10 e di seguito gli altri”): dunque, a una precisa richiesta di pagamento, la convenuta risponde che verranno eseguiti i pagamenti appena sarà fatto la liquidazione della cessione.
Ciò – per ammissione mai negata della convenuta - significa che:
a) vi era un rapporto con l'attore dal quale – bene o male – era originato un suo credito;
b) detto credito (sia in termine di effettuazione delle prestazioni che in ter- mini di quantificazione) era riconosciute dalla convenuta tanto che la stessa –
3 senza minima contestare nessuno dei due profili– afferma che il pagamento sarà eseguito a seguito della liquidazione del credito ceduto.
Di fronte a simili e incontestabili ammissioni (non contestate nel corso del procedimento), il Tribunale non po' che prenderne atto con conseguente accogli- mento della domanda dell'attore.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.504,00 oltre interessi dalla data della costituzione in mora;
- condanna a rifondere a e spese legali Controparte_1 Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori Controparte_1 come per legge.
Pistoia, 10 maggio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c
nel procedimento RG n. 1536/2023 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. MAGGINI GIADA;
Parte_1
- parte attrice –
Contro
. Rappresentata e difesa dall'avv. SANSONETTI Controparte_1
GIANLUCA;
- parte convenuta –
Oggetto: contratto prestazione opera
Conclusioni parte attrice: “1) Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'effettività della prestazione d'opera eseguita da parte attrice in favore della convenuta e l'effetto condannare quest'ultima al pa- gamento della somma di Euro 16.504,00 di cui alle fatture nn. 5/2022 e 3/2023, a titolo di competenze dovute per l'attività svolta dalla ditta individuale di , maggiorata Parte_1 dell'importo degli interessi legali;
2) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: nel merito, in ragione di tutte le argomentazioni espresse in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di svolgere attività di procacciatore di affari Parte_1 per imprese edili e magazzini di rivendita prodotti per edilizia, ha dedotto di avere avuto incarico da di procacciare a suo favore clienti nonché Controparte_1 di procedere ad elaborare computi metrici, a fornire indicazioni tecniche per la stesura di progetti di lavorazione, per la scelta dei cicli di materiali, per la scelta delle imprese, per l'organizzazione sul cantiere delle maestranze ed il controllo delle esecuzioni. Nello specifico, ha dedotto di avere:
1 a) presentato a i committenti , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e per la realizzazione di interventi edili rispettivamente nei
[...] CP_5 loro immobili di via Modenese, e;
CP_6 Parte_2
b) proceduto alla scelta delle imprese edili esecutrici delle opere di restauro nello specifico individuate in per il cantiere di Persona_1 Controparte_3 in via Modenese, per il cantiere di in via Puccini Persona_2 Parte_3
Edilizia 2021 per il cantiere di in via Spartitoio;
CP_5
c) provveduto a presentare a i tecnici, nelle persone del Controparte_1 geometra quale direttore dei lavori nei cantieri di e CP_7 Controparte_3 di , e l'ing. per il cantiere di;
CP_5 Controparte_8 Parte_3
d) provveduto alla stesura dei capitolati tecnici di intervento e successiva- mente controllando le esecuzioni delle opere di restauro presso ogni cantiere pre- detto.
A fronte di tutto ciò, aveva emesso la fattura n. 5/2022 del 29 luglio 2022 per € 7.002,00 e la n. 3 del 27 febbraio 2023 di € 9.502,00 che tuttavia non erano mai state pagate dalla convenuta.
ha opposto che: Controparte_9
a) non aveva conferito alcun incarico a favore dell'attore “né come procaccia- tore d'affari, né, tantomeno, come progettista e/o direttore dei lavori”;
b) la stessa “veniva contattata dal sig. che si presentava come Parte_1 rappresentante per la fornitura di prodotti edili e in particolare vernici”;
c) l'attore le aveva proposto “di individuare egli stesso dei clienti che avreb- bero dovuto eseguire opere sulle facciate sfruttando il bonus fiscale, con l'accordo che per questi cantieri venissero acquistati prodotti dai fornitori rappresentati dal convenuto e . Controparte_10 Controparte_11
d) le ditte subappaltatrici si erano “sempre rapportata direttamente senza alcuna intermediazione del sig. . Controparte_12
2.- L'istruttoria espletata ha consentito di appurare che l'attore aveva in primo luogo individuato i soggetti interessati a svolgere gli interventi edili nelle persone ci (“per fare i lavori nella mia abitazione ho incontrato CP_5 Pt_1 che mi aveva detto che avrebbe seguito i lavori che poi sono stati fatti da altra ditta per conto di ”), e di (che si era “rivolto a Controparte_1 Controparte_3 Persona_3 per capire se potevo ristruttura la mia facciata e i lavori sono stati eseguiti
[...] dalla ”) e come riferito da , progettista per il cantiere di in via CP_1 Testimone_1
Puccini che ha confermato che “il sig. era venuto come delegato di una Parte_1 dei comproprietari ed aveva portato preventivo per la La seconda fase CP_1
2 dell'attività era relativa all'individuazione non solo delle ditte esecutrici ( Per_4
e ) ma anche dei professionisti nello specifico
[...] Per_1 Persona_5 nuele e, infine, la presentazione dei committenti alla che aveva Controparte_1 però replicato che la propria manodopera era già impegnata in altri lavori (teste
: “dissi che la manodopera nostra era tutta impegnata” e teste Testimone_2
“noi non avevamo manodopera”). A quel punto. Testimone_3 Parte_1
aveva presentato le ditte da lui selezionate (teste : l'attore
[...] Testimone_2
“ci aveva indicato le imprese edili;
io ho visto arrivare le ditte;
lui venne in ufficio e propose dei materiali e noi dicemmo che non avevamo manodopera e ci disse che ci avrebbe pensato lui a presentarcele e poi vennero”) alle quali era stato affidato – in subappalto – l'incaico di eseguire le lavorazioni.
Da un quadro così delineato emerge come l'opera di procacciamento di af- fari, se intesa come individuazione di occasioni di profitto, è stata dall'attore svolta a favore delle ditte e dei professionisti dallo stesso contattati in quanto attraverso la propria opera essi hanno potuto concludere contratti con i vari committenti a fronte della sostanziale indisponibilità da parte di ad eseguire Controparte_1 gli interventi.
Tuttavia, a parere del di essere debitrice dell'attore.
Infatti, assume decisiva importanza la comunicazione 28 settembre 2022 dalla convenuta nella persona di (“Ciao , al geometra Testimone_2 Pt_1 CP_7 ho solo detto quello che dissi a te, appeno ho la liquidazione della cessione del credito inizio i pagamenti. Non posso darti una data certa in quanto nemmeno io la conosco, sto sollecitando con tutti i mezzi affinchè possa essere liquidata del credito ceduto.
Appena ho novità come ti dissi ti faccio sapere. Ciao. ”, doc. 6). L'importanza Tes_2 di essa non risiede non tanto (e non solo) di per il suo estrinseco contenuto ma soprattutto perché seguiva una chiara richiesta di pagamento da parte dell'attore
(“… io ti chiedo di farmi il primo bonifico il 15/10 e di seguito gli altri”): dunque, a una precisa richiesta di pagamento, la convenuta risponde che verranno eseguiti i pagamenti appena sarà fatto la liquidazione della cessione.
Ciò – per ammissione mai negata della convenuta - significa che:
a) vi era un rapporto con l'attore dal quale – bene o male – era originato un suo credito;
b) detto credito (sia in termine di effettuazione delle prestazioni che in ter- mini di quantificazione) era riconosciute dalla convenuta tanto che la stessa –
3 senza minima contestare nessuno dei due profili– afferma che il pagamento sarà eseguito a seguito della liquidazione del credito ceduto.
Di fronte a simili e incontestabili ammissioni (non contestate nel corso del procedimento), il Tribunale non po' che prenderne atto con conseguente accogli- mento della domanda dell'attore.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.504,00 oltre interessi dalla data della costituzione in mora;
- condanna a rifondere a e spese legali Controparte_1 Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori Controparte_1 come per legge.
Pistoia, 10 maggio 2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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