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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3050/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL AN, con domicilio eletto in Thiene, via Monte Grappa, n. 2N
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN AL, con domicilio eletto in Padova, Corso Milano, n. 115
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: « 1) i coniugi vivranno separati, con obbligo
di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Schio, via Castellani n. 15 viene assegnata alla ricorrente che la
abiterà con i figli minori e Persona_1 Persona_2
3) affido condiviso della prole e collocamento prevalente presso la ricorrente;
4) Salvo consenso della madre e dei minori per visite ulteriori, parte resistente potrà portare a
calcio Zyad durante gli allenamenti del lunedì e del mercoledì; parte resistente potrà vedere Per_2
il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 indicativamente;
parte resistente potrà inoltre vedere e
tenere con sé i figli fine settimana a settimane alterne (con decorrenza dal venerdì pomeriggio e
rientro nella casa coniugale la domenica ad ore 16.00); metà delle vacanze pasquali (con
alternanza tra i genitori della possibilità di stare con i figli il giorno di Pasqua) e delle vacanze
natalizie (con possibilità per ciascun genitore di stare con i figli, per ciascun anno di riferimento,
o il giorno di Natale o il giorno di capodanno), e due settimane anche non consecutive durante
il periodo estivo (i coniugi devono concordare il periodo entro la fine del mese di maggio 2025);
5) parte resistente si impegna a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di
mantenimento della prole, la somma capitale complessiva di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vicenza. Somma da
rivalutarsi secondo parametri ISTAT a decorrere da novembre 2026;
6) Assegno unico interamente a favore di parte ricorrente;
7) parte resistente si impegna a onorare il mutuo per l'avvenuto acquisto della casa coniugale;
8) parte resistente sosterrà le spese straordinarie condominiali o comunque legate alla proprietà,
2 parte ricorrente quelle ordinarie, con ripartizione come per legge;
9) parte ricorrente si impegna a sostenere, a decorrere da oggi, i costi delle utenze;
10) le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio di tutti i documenti e certificati a favore
dei figli, anche per viaggi all'estero;
11) spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 16.9.2013, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione siano nati i figli: e 3) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Persona_1 Persona_2
si sia oramai invece deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa.
All'esito della prima udienza di trattazione, le parti raggiungevano un accordo per un bonario componimento della controversia, nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
3 Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni rassegnate in data 19.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento della prole, della sua collocazione ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del coniuge non collocatario.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine al contributo al mantenimento, con riferimento alla prole, poiché congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa.
Parimenti, con riferimento alla casa familiare.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
4 3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
5
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio, in persona dei
Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 3050/2025
tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL AN, con domicilio eletto in Thiene, via Monte Grappa, n. 2N
RICORRENTE
e
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN AL, con domicilio eletto in Padova, Corso Milano, n. 115
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: Separazione dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: « 1) i coniugi vivranno separati, con obbligo
di reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, sita in Schio, via Castellani n. 15 viene assegnata alla ricorrente che la
abiterà con i figli minori e Persona_1 Persona_2
3) affido condiviso della prole e collocamento prevalente presso la ricorrente;
4) Salvo consenso della madre e dei minori per visite ulteriori, parte resistente potrà portare a
calcio Zyad durante gli allenamenti del lunedì e del mercoledì; parte resistente potrà vedere Per_2
il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 indicativamente;
parte resistente potrà inoltre vedere e
tenere con sé i figli fine settimana a settimane alterne (con decorrenza dal venerdì pomeriggio e
rientro nella casa coniugale la domenica ad ore 16.00); metà delle vacanze pasquali (con
alternanza tra i genitori della possibilità di stare con i figli il giorno di Pasqua) e delle vacanze
natalizie (con possibilità per ciascun genitore di stare con i figli, per ciascun anno di riferimento,
o il giorno di Natale o il giorno di capodanno), e due settimane anche non consecutive durante
il periodo estivo (i coniugi devono concordare il periodo entro la fine del mese di maggio 2025);
5) parte resistente si impegna a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di
mantenimento della prole, la somma capitale complessiva di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Vicenza. Somma da
rivalutarsi secondo parametri ISTAT a decorrere da novembre 2026;
6) Assegno unico interamente a favore di parte ricorrente;
7) parte resistente si impegna a onorare il mutuo per l'avvenuto acquisto della casa coniugale;
8) parte resistente sosterrà le spese straordinarie condominiali o comunque legate alla proprietà,
2 parte ricorrente quelle ordinarie, con ripartizione come per legge;
9) parte ricorrente si impegna a sostenere, a decorrere da oggi, i costi delle utenze;
10) le parti prestano sin d'ora il consenso per il rilascio di tutti i documenti e certificati a favore
dei figli, anche per viaggi all'estero;
11) spese di lite integralmente compensate».
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni indicate nei propri scritti difensivi.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 16.9.2013, con regime di separazione dei beni;
2) come da tale relazione siano nati i figli: e 3) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Persona_1 Persona_2
si sia oramai invece deteriorata, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e non vi è possibilità di riconciliazione.
Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni riportate in calce ai propri scritti difensivi.
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa.
All'esito della prima udienza di trattazione, le parti raggiungevano un accordo per un bonario componimento della controversia, nei termini indicati in epigrafe di sentenza.
3 Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Conclusioni rassegnate in data 19.11.2025.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento della prole, della sua collocazione ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del coniuge non collocatario.
Neppure vi è motivo di disattendere le determinazioni concordemente raggiunte in ordine al contributo al mantenimento, con riferimento alla prole, poiché congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze della prole stessa.
Parimenti, con riferimento alla casa familiare.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, omologa la separazione personale dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
4 3) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
5
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo