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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 908/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ORSINI
STEFANO/FORLINI ANTONELLA ( ) CORSO C.F._2
VITTORIO EMANUELE 17/C 63100 ASCOLI PICENO;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 21.12.2024 facendo Parte_1
seguito alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento
Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa e vedersi riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa;
la controversia viene quindi decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Il CTU nominato nella pregressa fase, in una relazione adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste in ricorso, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“dall'esame della documentazione presente nel fascicolo di causa e dalla ulteriore documentazione prodotta si può formulare la seguente diagnosi:
K del retto trattato con intervento chirurgico nel 20143, chemio e radioterapia. Esiti di nefrectomia sin (per donazione). Esiti di protesi di anca sin per necrosi settica. Esiti di protesi anca dx per necrosi settica.
Esito di STEMI infero posteriore trattato con PCI”. Pregressa pericardite.
Pag. 2 di 4 In merito al suddetto complesso patologico si evidenzia che dagli esami eseguiti non emergono allo stato attuale segni di ripresa della malattia neoplastica. Dal punto di vista cardiologico gli esami eseguiti tra cui il controllo del mese di agosto 2024 evidenziano un buon compenso emodinamico, non segni di stasi centrale e periferica, funzionalità contrattile del Vs conservata: classe NYHA 1. Dal lato osteoarticolare si evidenziano deambulazione e cambi posturali nella norma con modico deficit articolare delle anche (in portatore di protesi bilaterale). Alla luce di quanto sopra si ritiene che non sussistano le condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità (L. 118/71 art 12). Non ricorrono inoltre le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Peraltro, lo stesso CTU ha rilevato come la somma dei punteggi indicati dal
CTP raggiunge un'invalidità dell'80% e non del 100%.
Appaiono in definitiva condivisibili le ampie osservazioni generali di carattere medico legale esposte dal medesimo CTU Dott.ssa Persona_1
.
[...]
Peraltro, i motivi del ricorso si concretano in un mero dissenso diagnostico, senza che vengano individuati reali e specifici vizi del procedimento logico formale seguito dal Consulente ovvero eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria allegata e la valutazione di essi compiuta dal CTU.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Pag. 3 di 4 Va di conseguenza dichiarata in capo alla parte ricorrente la insussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile, ai sensi della legge 118 del
1971.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito reddituale per l'esenzione.
Le spese della CTU espletata in fase di ATP, come liquidate con separato decreto, vanno pertanto poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso dichiarando che non è in possesso del Parte_1
requisito sanitario dell'handicap grave, ai sensi della l. 118 del 1971 ;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in CP_1
fase di Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 7.4.2025.
Il GOP
Barbara Pomponi
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 908/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ORSINI
STEFANO/FORLINI ANTONELLA ( ) CORSO C.F._2
VITTORIO EMANUELE 17/C 63100 ASCOLI PICENO;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
(artt.132 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 21.12.2024 facendo Parte_1
seguito alla dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento
Tecnico Preventivo ex art.445-bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa e vedersi riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa;
la controversia viene quindi decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
***
Il CTU nominato nella pregressa fase, in una relazione adeguatamente motivata ed alla quale si può nella presente fase aderire, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario, presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste in ricorso, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
“dall'esame della documentazione presente nel fascicolo di causa e dalla ulteriore documentazione prodotta si può formulare la seguente diagnosi:
K del retto trattato con intervento chirurgico nel 20143, chemio e radioterapia. Esiti di nefrectomia sin (per donazione). Esiti di protesi di anca sin per necrosi settica. Esiti di protesi anca dx per necrosi settica.
Esito di STEMI infero posteriore trattato con PCI”. Pregressa pericardite.
Pag. 2 di 4 In merito al suddetto complesso patologico si evidenzia che dagli esami eseguiti non emergono allo stato attuale segni di ripresa della malattia neoplastica. Dal punto di vista cardiologico gli esami eseguiti tra cui il controllo del mese di agosto 2024 evidenziano un buon compenso emodinamico, non segni di stasi centrale e periferica, funzionalità contrattile del Vs conservata: classe NYHA 1. Dal lato osteoarticolare si evidenziano deambulazione e cambi posturali nella norma con modico deficit articolare delle anche (in portatore di protesi bilaterale). Alla luce di quanto sopra si ritiene che non sussistano le condizioni per il riconoscimento della pensione di inabilità (L. 118/71 art 12). Non ricorrono inoltre le condizioni cliniche per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Peraltro, lo stesso CTU ha rilevato come la somma dei punteggi indicati dal
CTP raggiunge un'invalidità dell'80% e non del 100%.
Appaiono in definitiva condivisibili le ampie osservazioni generali di carattere medico legale esposte dal medesimo CTU Dott.ssa Persona_1
.
[...]
Peraltro, i motivi del ricorso si concretano in un mero dissenso diagnostico, senza che vengano individuati reali e specifici vizi del procedimento logico formale seguito dal Consulente ovvero eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria allegata e la valutazione di essi compiuta dal CTU.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Pag. 3 di 4 Va di conseguenza dichiarata in capo alla parte ricorrente la insussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile, ai sensi della legge 118 del
1971.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito reddituale per l'esenzione.
Le spese della CTU espletata in fase di ATP, come liquidate con separato decreto, vanno pertanto poste definitivamente a carico dell . CP_1
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso dichiarando che non è in possesso del Parte_1
requisito sanitario dell'handicap grave, ai sensi della l. 118 del 1971 ;
- compensa le spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese della CTU espletata in CP_1
fase di Accertamento Tecnico Preventivo, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 7.4.2025.
Il GOP
Barbara Pomponi
Pag. 4 di 4