Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO
nella persona della Dott.ssa Manuela Esposito ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 892/2018
TRA
'(c.f.: ' nato il [...] a [...] e Parte 1 C.F. 1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Rossano
Scalo alla Via S. De Franchis 17, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Scorza, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte 1 con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cassano allo Ionio, alla via Firenze
1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pupo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
'con sede CF P.IVA 1 Controparte_2
,
centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Carnovale, Carmela Filice e Stefania Di Cato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso
Calabria presso gli uffici dell' CP_2 , giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Controparte_3 in data 21.2.2018, per il pagamento di contributi previdenziali CP 4 di competenza dell'intestato Tribunale, pari ad una somma complessiva di 79.361,93, portata dai seguenti atti ad essa sottesi:
cartelle di pagamento nn.
1. 03420020006473958000 asseritamente notificata il 15.6.2002 afferente a contributi IVS
per le annualità 1997-1998-1999-2000, portante la somma di € 22.436,15;
2. 03420030005459635000 asseritamente notificata il 6.11.2003 afferente a contributi IVS
per le annualità 2000-2001, portante la somma di € 9.302,46;
3. 03420040004231715000 asseritamente notificata il 17.2.2004 afferente a contributi IV S
per le annualità 2001-2022, portante la somma di € 9.366,62;
4. 03420050005297655000 asseritamente notificata il 18.6.2005 afferente a contributi IV S
per l'annualità 2002, portante la somma di € 7.516,93;
5. 03420050009188489000 asseritamente notificata il 29.9.2005 afferente a contributi IVS
per le annualità 2002-2003, portante la somma di € 3.688,19;
6. 3420050045147650000 asseritamente notificata il 22.4.2006 afferente a contributi IVS
per le annualità 2003-2004, portante la somma di € 3.760,52;
7. 03420060074490850000 asseritamente notificata il 17.2.2007 afferente a contributi IVS
per le annualità 2004-2005, portante la somma di € 3.814,14;
8. 03420070007887162000 asseritamente notificata il 14.7.2007 afferente a contributi IV S
per l'annualità 2002, portante la somma di € 30,52;
avvisi di addebito nn.
9. 33420130000905672000 asseritamente notificato il 11.4.2013 afferente a contributi IVS
per le annualità 2010-2011, portante la somma di € 4.060,88;
10. 33420140000285585000 asseritamente notificato il 26.6.2014 afferente a contributi IV S
per le annualità 2011-2012, portante la somma di € 3.694,86;
11. 33420140003843950000 asseritamente notificato il 26.11.2014 afferente a contributi IV S
per l'annualità 2013, portante la somma di € 542,52;
12. 33420150002816481000 asseritamente notificato il 11.12.2015 afferente a contributi IV S
per l'annualità 2013, portante la somma di € 4.249,96;
13. 33420160005232444000 asseritamente notificato il 27.12.2016 afferente a contributi IV S
per le annualità 2014-2015, portante la somma di € 6.898,18. Parte ricorrente denunciava la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti ad esso presupposti e, in subordine, eccepiva la prescrizione dei crediti di spettanza dell' CP_4 ai sensi dell'art. 3 c. 9 L. 335/1995, essendo decorso più di un quinquennio non solo dalla data di maturazione di crediti contributivi senza che, a suo dire, nel frattempo sia intervenuto alcun atto interruttivo, ma anche, eventualmente, tra la asserita notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Si costituiva poi in giudizio l' CP_5 lamentando il suo difetto di legittimazione a resistere in giudizio ed allegando alla memoria difensiva ciò che assumeva formasse prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, evidenziando con riferimento a queste ultime che il ricorrente era decaduto dalla possibilità di esperire opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999.
A proposito degli avvisi di addebito prodromici all'atto sub iudice, sosteneva invece la mancata maturazione del termine prescrizionale nel periodo di tempo ricompreso tra la data di notifica degli stessi e quella di notifica dell'intimazione contestata. Suffragava questo dato soltanto a seguito della sua costituzione in giudizio, producendo in data successiva anche prova della notifica degli avvisi di addebito dei quali chiedeva l'ammissione sollecitando i poteri istruttori officiosi di questo giudice previsti dall'art. 421 c.p.c..
Quasi contestualmente rispetto a tale ultimo deposito si costituiva in giudizio l'CP 4 che, preliminarmente, trattava l'opposizione in oggetto quale opposizione ad estratto di ruolo e ne eccepiva comunque l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 sostenendo la rituale notifica di tutti gli atti prodromici a quello impugnato ed osservando, sul punto, che rispetto ad essi la parte ricorrente avrebbe potuto solo lamentare l'eventuale prescrizione successivamente intervenuta.
Si doleva poi del proprio difetto di legittimazione a controvertere, in quanto ente impositore non in grado di rispondere con riferimento alle doglianze afferenti alla forma di un atto perfezionato dall'Agente della Riscossione.
Infine, nel merito, argomentava che i contributi erano dovuti dal ricorrente in virtù dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da questi svolta e dalla sua regolare iscrizione all'apposita gestione commercianti. Pertanto, le cartelle di pagamento portate dall'intimazione riguardavano crediti da lavoro autonomo che erano dovuti in qualità di commerciante e che risultavano non pagati.
*** 1. Sulla legittimazione a resistere in giudizio
Il Tribunale osserva preliminarmente che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva tanto di
CP 4 quanto di CP_5
La legittimazione passiva di CP_4 sussiste dal momento che in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non soltanto vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione. La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente, invero, di inferire con un vero e proprio salto logico la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore. Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo CP 4, senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n.
7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n. 16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d. “cumulativa”, e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali dell'intimazione impugnata e attinenti alla procedura di riscossione, ossia l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, con riguardo alla seconda azione deve ritenersi che sussista invece la legittimazione passiva dell' CP_5 in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va osservato pure che in questa sede, quand' anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita prescrizione del credito - rilievo che, afferendo al merito della questione (estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' CP_5 in pozione di estraneità (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022) - 1' CP 1 sarebbe stata comunque legittimata passiva poiché in tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario —, bensì ad un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, e, cioè, avverso un atto successivo alla notifica dell'avviso d'addebito – nel caso di specie, negata dal ricorrente - secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione il quale, per il vero, viene formato e notificato unicamente dall' CP_5 incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del DPR 602/73 e del Dlgs 46/99. L CP 5 pertanto, sarebbe stata comunque legittimata a controvertere ed entrambe le eccezioni, sia afferenti alla legittimazione passiva dell' CP_4 che della stessa, sarebbero state comunque rigettate.
2. Sulla qualificazione delle azioni promosse e sulla loro tempestività
Sempre in via preliminare, vanno qualificate le domande proposte in ricorso e deve essere esaminata la tempestività delle opposizioni attraverso esse avanzate.
In ordine ai dedotti vizi formali dell'intimazione di pagamento e della procedura di riscossione, deve rilevarsi che sotto tale profilo la domanda deve essere qualificata come 'opposizione agli atti esecutivi' e che la stessa è ammissibile poiché proposta nel termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. L'intimazione di pagamento, infatti, è stata notificata il 21.2.2018 e il ricorso è stato depositato l' 8.3.2018, dunque tra le due date sono intercorsi precisamente quindici giorni.
A fortiori, il ricorso deve ritenersi tempestivo pure con riferimento alle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha denunciato sia l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, dalla quale sarebbe derivata una intervenuta prescrizione verificatasi tra la data in cui è sorto il credito contributivo e quella di notifica del primo titolo esecutivo, sia la maturazione di una prescrizione c.d. successiva tra la data presunta di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione di pagamento, cioè il 21.2.2018.
Per ciò che concerne la prima parte della domanda, secondo la quale l'intimazione di pagamento opposta sarebbe quindi il primo atto con cui la parte ricorrente è venuta a conoscenza del preteso credito, l'opposizione che si sta esaminando va inquadrata quale 'opposizione all'esecuzione avente funzione c.d. recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999' - ossia perfezionata solo adesso nei confronti dell'intimazione con la quale si fanno valere delle ragioni nel merito che avrebbero potuto essere opposte già in precedenza qualora fossero stati notificati gli atti ad essa presupposti, che invece si allega siano stati omessi ed, in questo caso, è stata
-
tempestivamente promossa poiché è stato rispettato il termine di quaranta giorni previsto per impugnare l'atto, che deve essere computato a partire dalla data di sua notifica. Come statuito dalla
Cassazione, del resto: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione" alla sola condizione che sia rispettata la disciplina applicabile prevista per l'azione recuperata, ed in particolare il termine previsto per impugnare (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Per ciò che concerne invece l'altro profilo di merito dedotto in ricorso, la domanda va qualificata come 'opposizione all'esecuzione' ed essere ritenuta ammissibile già ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo il quale essa non deve soggiacere ad alcun termine decadenziale nella misura in cui fa valere un fatto estintivo della pretesa contributiva che sia successivo alla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Si potrebbe a questo punto concludere che tutti i motivi di ricorso formulati dalla parte ricorrente siano meritevoli di una disamina perché sarebbe stato rispettato il termine decadenziale entro il quale andava promossa una loro censura.
3. Sull'avvenuto annullamento ex lege di taluni titoli sottesi all'atto impugnato e di taluni carichi da essi portati
Andando ora ad esaminare il merito della controversia, con riguardo alla cartella di pagamento n.
03420070007887162000 e all'avviso di addebito n. 33420140003843950000 si rileva che essi,
essendo stati affidati al concessionario prima dell'anno 2015 e dal momento che portano rispettivamente la somma di 30,52 € e di 542,52 €, ossia cifra inferiore a 1.000 €, rientrano tra quei titoli coinvolti dal saldo e stralcio previsto dal comma 222 dell'art. 1 della L. 197/2022 come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. 1. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023, n. 14, e pertanto sono stati annullati ex lege.
Recita infatti la norma: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Lo stesso, invero, deve dirsi con riferimento agli avvisi di addebito nn. 33420130000905672000 e
33420140000285585000 poiché pure parte dei carichi ad essi sottesi sono stati automaticamente annullati a norma dell'art. 1, comma 222 della L. 197/2022, in quanto di importo inferiore a 1.000€
e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Più precisamente, trattasi di quei carichi individuati, nell'estratto di ruolo agli atti, dall'identificativo partita 053011094 03 30110942011314264461 M (ruolo 2013/159) e 0N00009056 334 201372000
N (ruolo 2013/ 156) sottesi all'avviso di addebito n. 33420130000905672000; nonché dagli identificativi partita 053011094 03 30110942012315051862 M, 053011094 03 30110942012315051864 M, 053011094 03 30110942012315051863 M (ruolo 2014/113) e dall'identificativo partita ION00002855 334 201485000 N (ruolo 2014/110) sottesi all'avviso di addebito n. 33420140000285585000.
La L. 197/2022 ripropone quindi una misura di tenore analogo – anche se non perfettamente identico
-a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021, le quali prevedevano uno stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, in effetti, di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla L. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 € risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve dunque darsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto - ossia l'introduzione della norma sopra citata - idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
4. Con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese, non più dovuti
Come già anticipato, dagli atti di causa ci si rende anche conto che, sebbene le parti resistenti non abbiano prodotto idonea documentazione dalla quale evincere la rituale notificazione di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sub iudice, hanno fornito valida prova della notifica della cartella n. 03420040004231715000.
Pertanto, rispetto ad essa, deve rilevarsi che l'opposizione promossa non è, in realtà, 'recuperatoria', ma il merito della pretesa è divenuto incontestabile dal momento che la cartella avrebbe dovuto essere impugnata in precedenza ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 per essere rimessa in discussione.
Ciò non toglie, comunque, che in questa sede si possa apprezzare l'intervenuta prescrizione successiva del credito da essa portato poiché sono decorsi più di cinque anni tra la notificazione della cartella, avvenuta in data 17.2.2004, e quella della intimazione di pagamento, verificatasi come più volte ribadito in data 21.2.2018.
Resta fermo, invece, quanto già osservato a proposito di tutte le altre cartelle di pagamento, rispetto alle quali l'opposizione de quo risulta effettivamente 'recuperatoria' ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
46/1999 e deve ritenersi che l'intimazione di pagamento sia stato davvero il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza dell'esistenza del credito.
Con riferimento a tali cartelle di pagamento, comunque, si osserva che è senza dubbio decorso il termine prescrizionale quinquennale dalla data di maturazione del credito - risalente alle annualità
1997-1998-1999-2000-2002-2003-2004 - fino alla formazione e notificazione del titolo esecutivo,
avvenuta in data 21.2.2018.
5. Con riferimento agli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione, ancora dovuti
Diversamente, con riguardo a tutti gli avvisi di pagamento sottesi all'intimazione, come in precedenza sottolineato, CP_5 ha fornito in atti valida prova relativa alla notifica di tutti gli stessi alle date del
11.4.2013; 26.6.14; 26.11.2014;11.12.2015; 27.12.2016.
Poiché l'intimazione di pagamento ad essi successiva risale solo al 21.2.2018, emerge in primo luogo ictu oculi che nel frattempo non è maturata alcuna prescrizione successiva.
In secondo luogo, quanto ai crediti portati da tali avvisi di addebito, essi dovrebbero essere tutti dovuti dal momento che non solo non è intervenuto alcun atto interruttivo del termine prescrizionale, ma rispetto ad essi non dovrebbe essere ridiscusso il merito della presta in quanto gli avvisi sono stati ritualmente notificati e, dunque, l'an deabatur avrebbe dovuto essere esaminato soltanto con impugnazione tempestiva degli stessi ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99, non già attraverso l'opposizione all'intimazione di pagamento che non è il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso.
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accerta l'avvenuto annullamento ex lege per effetto dell'art. 1 comma 222 L. 197/22 della cartella di pagamento n. 03420070007887162000 e dell'avviso di addebito n. dall'identificativo partita 053011094 03 30110942011314264461 M (ruolo 2013/159) e
ON00009056 334 201372000 N (ruolo 2013/ 156) sottesi all'avviso di addebito n.
33420130000905672000; dagli identificativi partita 053011094 03 30110942012315051862
M, 053011094 03 30110942012315051864 M, 053011094 03 30110942012315051863 M
(ruolo 2014/113) e dall'identificativo partita ION00002855 334 201485000 N (ruolo
2014/110) sottesi all'avviso di addebito n. 33420140000285585000 e, limitatamente ad essi, dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 03420020006473958000; 03420040004231715000; 03420030005459635000;
03420050045147650000;03420050005297655000; 03420050009188489000;
03420060074490850000 riportate nell'atto impugnato;
c) dichiara dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali restanti, portati dagli avvisi di addebito nn. 33420130000905672000; 33420140000285585000; 33420150002816481000;
33420160005232444000, in virtù dei quali è stata emessa l'intimazione di pagamento opposta.
d) compensa le spese.
Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro3
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/2024).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420140003843950000 nonché dei carichi individuati, nell'estratto di ruolo agli atti,