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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10203/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “In base all'esame Persona_1
critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l 'istante della classe 19 6 8, risulta allo Parte_1
stato affetta dalle seguenti infermità:
pagina 1 di 3 “Disturbo bipolare tipo II in trattamento . Fenomeno di Raynaud, gonartrosi bilaterale con modico risentimento funzionale a destra. Colite microscopica collagena in trattamento”.
Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (22 - 5 -
23 ) e della successiva visita da parte della preposta Commission e per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile (17 - 6 -23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto all'assegno di invalidità potendosi confermare le valutazioni effettuate dalla suddetta
Commissione (60%) . Pertanto la domanda andrebbe rigettata.”.
Già nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. ha risposto alle osservazioni, nel seguente modo: “Nel confermare integralmente la bozza di relazione ed in risposta alla cortese richiesta del legale si precisa di seguito il grado di invalidità riscontrato con i codici utilizzati per ciascuna patologia: Allo stato il grado di invalidità è del 6 0% (59,68%). A tale percentuale si è giunti applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema:
-per il disturbo bipolare tipo II in trattamento: 3 8% (con riferimento e per analogia a cod.2202 e cod.
301.13 ICD9 -CM);
-per il fenomeno di Raynaud: 10% (con riferimento e per analogia a cod.443.00 ICD9 -CM); -per la gonartrosi bilaterale con modico risentimento funzionale a destra: 1 5% (con riferimento e per analogia a cod.7218);
-per la colite microscopica collagena in trattamento: 15 % (con riferimento e per analogia a cod.6418)”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU già nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono
CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 - nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10203/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “In base all'esame Persona_1
critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l 'istante della classe 19 6 8, risulta allo Parte_1
stato affetta dalle seguenti infermità:
pagina 1 di 3 “Disturbo bipolare tipo II in trattamento . Fenomeno di Raynaud, gonartrosi bilaterale con modico risentimento funzionale a destra. Colite microscopica collagena in trattamento”.
Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (22 - 5 -
23 ) e della successiva visita da parte della preposta Commission e per l'Accertamento dell'Invalidità
Civile (17 - 6 -23) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano oggi il diritto all'assegno di invalidità potendosi confermare le valutazioni effettuate dalla suddetta
Commissione (60%) . Pertanto la domanda andrebbe rigettata.”.
Già nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. ha risposto alle osservazioni, nel seguente modo: “Nel confermare integralmente la bozza di relazione ed in risposta alla cortese richiesta del legale si precisa di seguito il grado di invalidità riscontrato con i codici utilizzati per ciascuna patologia: Allo stato il grado di invalidità è del 6 0% (59,68%). A tale percentuale si è giunti applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema:
-per il disturbo bipolare tipo II in trattamento: 3 8% (con riferimento e per analogia a cod.2202 e cod.
301.13 ICD9 -CM);
-per il fenomeno di Raynaud: 10% (con riferimento e per analogia a cod.443.00 ICD9 -CM); -per la gonartrosi bilaterale con modico risentimento funzionale a destra: 1 5% (con riferimento e per analogia a cod.7218);
-per la colite microscopica collagena in trattamento: 15 % (con riferimento e per analogia a cod.6418)”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU già nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono
CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 2 di 3 - nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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