Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 190
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Valutazione unitaria dei fatti

    La Corte ritiene che il giudice di merito debba valutare l'intero compendio logico e circostanziale offerto dall'Agenzia a riprova della propria pretesa impositiva in modo unitario, come statuito dalla Cassazione.

  • Accolto
    Legittimità degli avvisi di accertamento e della pretesa erariale

    La Corte ritiene solido e circostanziato l'impianto probatorio utilizzato dall'Ufficio, che ha dimostrato l'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l'omesso versamento dell'IVA, operando la Ricorrente_1 RL come società fittizia e interposta. Le giustificazioni addotte dalla società sono ritenute inidonee.

  • Rigettato
    Metodologia di ricostruzione induttiva dei ricavi

    La Corte rileva che tali eccezioni non sono state proposte nei ricorsi introduttivi e sono quindi inammissibili. Inoltre, ritiene che le percentuali del 2015 siano validi elementi indiziari utilizzati correttamente dall'Ufficio. Il riferimento alla media aritmetica è privo di fondamento poiché non è il criterio utilizzato. I dati di bilancio sono ritenuti inattendibili a causa delle incongruenti rimanenze finali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 190
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo