CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel. est.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 14/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
18.9.2024 promossa d a
(P.I. Parte_1
già , in persona dei legali P.IVA_1 Parte_2
rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIACARLA
GIORGETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA CLARA MAFFEI
2/B – 24121 BERGAMO.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
APPELLATA
e contro
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
, rappresentati e difesi dall'avv. ERNESTO NICOLA TUCCI C.F._3
e dall'avv. MARGHERITA GEMMA TUCCI, nonchè dall'avv. PAOLO LODA ed elettivamente domiciliati in VIA FERRAMOLA N. 4 BRESCIA presso lo studio dell'avv. PAOLO LODA.
APPELLATI
e contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_4 C.F._4
difesa dall'avv. PAOLO BONOMI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
VIA GHISLANZONI N. 41 BERGAMO.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, pubblicata in data 29.10.2021 con il n.° 1952/2021.
CONCLUSIONI
dei fratelli e Parte_2 Parte_1 Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis:
- previe le declaratorie del caso in rito e in merito, in riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo n. 1952/2021 pubblicata il 29 ottobre 2021 e, in accoglimento
delle domande formulate Parte_1
[...]
- effettuato ogni più opportuno accertamento in fatto e in diritto;
- previa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su domande nuove
avanzate da controparte;
fermo l'art. 346 cpc., così giudicare:
In via principale e nel merito:
in accoglimento dell'appello, per le ragioni tutte di cui ai verbali e agli atti di difesa
depositati in causa, riformare la sentenza impugnata del Tribunale di Bergamo n.
1952/2021 pubblicata il 29 ottobre 2021, e in conformità alle domande - anche di natura
preliminare - formulate in primo grado da Parte_1
[...]
In via principale:
-) accertare, per le ragioni tutte in fatto e in diritto di cui agli scritti difensivi sin ad ora
depositati, la nullità della divisione pronunciata dalla sentenza del Tribunale di
Bergamo qui impugnata;
-) e, in ogni caso ed anche per l'effetto, disporre la divisione dei beni in comproprietà
tra le parti del presente giudizio (aree pertinenziali comuni e terreni), beni posti in RE
E' RO (BG) e LB NTDR (BG) assegnando alla parte appellante in
proprietà esclusiva parte dei medesimi in ragione della rispettiva spettanza;
In via istruttoria:
per la sola ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte d'appello di Brescia ritenesse di non poter
accogliere integralmente i motivi d'appello formulati nel presente giudizio sulla base
dei documenti prodotti, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte nelle memorie 183, 6° comma, n° 2 c.p.c. del 10.12.2010 e 183, 6° comma, n° 3 c.p.c. del
20.12.2010 e qui da intendersi integralmente riportate;
In ogni caso:
(i) emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle
domande che precedono;
(ii) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA se e
in quanto dovuta, 15% spese forfettarie e 4% C.P.A. come per legge”.
Di : CP_1 Controparte_1
“in via principale: rigettarsi per tutti i motivi in atti l'impugnazione proposta ex
adverso, in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, nonché tutte le domande
dedotte, anche in via istruttoria, dalla appellante (e pure dagli appellati CP_2
) e, conseguentemente, confermarsi in toto la sentenza n. 1952/2021, CP_3
emessa dal Tribunale di Bergamo il 25.10.2021 e pubblicata il 29.10.2021.
Spese e competenze del presente grado di giudizio, determinate anche ai sensi dell'art.
4, c. 1 bis, D.M. 10.3.2014 n. 55 e s.m.i., integralmente rifuse”.
e : Parte_3 CP_3
“reietta ogni e contraria istanza eccezione e deduzione
in via preliminare
rigettarsi l'istanza di sospensione formulata ed adverso per i motivi dedotti.
in via principiale
dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello avversario, con conferma
della sentenza impugnata di scioglimento della comunione così come disposta dal
Giudice. E con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite e al risarcimento danni
ex art.96 c.p.c. o comunque al pagamento, a favore dei deducenti, di una somma
equitativamente determinata.
In via istruttoria:
nella denegata e non creduta ipotesi che venga disposta una rinnovazione della CTU al
fine di acquisire diverso progetto divisionale, si chiede che la stessa sia volta alla
corretta identificazione dei beni in comunione tra le parti in causa e alla loro stima,
nonché a predisporre un progetto divisionale sulla scorta delle indicazioni del Giudice
di cui alle ordinanze del 4 febbraio e del 12 maggio 2016, nonché di tutte le note ed
osservazioni alla precedente CTU formulate dai convenuti e CP_2 [...]
in atti e a verbale con particolare riferimento alle note del 12 novembre 2014, CP_3
alle osservazioni del 10 aprile 2015 e alle note a verbale del 31 ottobre 2018 ed alle
seguenti osservazioni riepilogative: “il progetto divisionale formulato dal CTU il
14/11/2017 presenti da un lato innumerevoli errori di impostazione, dall'altro grandi
lacune dal punto di vista tecnico, formale e sostanziale tali da non portare al
soddisfacimento dei principi fondamentali della divisione di cose comuni, che qui di
seguito si riassumono: a) equità nell'assegnazione delle aree adiacenti alla cascina per
tutti e tre i proprietari;
b) comodo godimento dei terreni agricoli oggetto di divisione;
c) equità nell'assegnazione degli accessori;
d) mantenimento dei servizi comuni
esistenti; e) garanzia di pari possibilità di accesso ai terreni assegnati;
f) garanzia di
massima autonomia dei fondi assegnati in proprietà esclusiva;
g) mancato
deprezzamento importante per le unità immobiliari di proprietà dei condividenti. In
particolare il CTU identifica e fraziona con i mappali nn. 245/e, 1716/g, 1716/h una inesistente “strada a monte” di quella realmente esistente, “strada” che, nonostante le
continue richieste distralcio da parte di tutti i CTP e l'evidenza dello stato di fatto,
continua a figurare nell'elaborato grafico allegato alla relazione peritale. Così come è
inesistente la cosiddetta “miglioria agraria” indicata dal CTU in riferimento alla
medesima ed inesistente strada. Inoltre il CTU ha elaborato la proposta divisionale
utilizzando il file dwg-3D che aveva preteso che gli venisse fornito al fine del calcolo
reale (tridimensionale) delle aree da suddividere. Ha prodotto un elaborato grafico in
formato PDF non in scala definendo linee divisorie e di frazionamento senza alcuna
indicazione di misura che stabilisca in modo univoco i punti di origine delle linee
divisorie medesime. Trattasi di lacuna grave particolarmente in considerazione del fatto
che si devono quotare terreni agricoli in pendenza in un contesto che manca di
riferimenti di edifici o di punti fissi, ragion per cui lo spostamento anche di piccola
entità dell'origine di una linea può portare, sulla lunghezza del lotto, a differenze di
decine o anche centinaia di metri quadrati. Incrociando i dati tra la “tabella 1”, la
“tabella identificativa delle superfici di rilievo e destinazioni Catastali” e la tabella
della “Formazione dei lotti e dei valori” si riscontrano macroscopici errori che
rendono errata la formazione dei lotti e la loro valorizzazione. Alcuni conteggi delle
valorizzazioni sono errati ed inspiegabilmente quasi tutti i mappali mutano in modo
significativo la loro dimensione sino ad aumentare per un totale ben di 858,57 mq pari
ad un valore di € 17.160,00. A prova di quanto dichiarato si rimanda alla tabella di
confronto (Allegato 1). Nel frazionamento si costituisce il mappale 270/d (a confine con
la proprietà ) che non viene nè valorizzato nè assegnato. Nell'allegato C si CP_4
identifica come area comune un'area che è già di proprietà esclusiva di (mapp. Pt_1 nn. 1286 e 1287). Non essendo stati accertati i confini dei mapp. nn. 1286 e 1287 di
proprietà non si capisce dove esattamente inizia la proprietà comune. Al lotto Pt_1
1 ) viene assegnata in via esclusiva una porzione della legnaia (che pure è un Pt_1
locale unico e con un unico accesso che è attualmente in comune ai tre condividenti) e
si lascia in comune ai tre condividenti la restante parte del locale senza accesso
all'esterno, senza neppure effettuare alcuna valorizzazione. E' quindi indispensabile
rivedere i criteri di assegnazione. Il progetto divisionale del CTU non ottempera alle
indicazioni del Giudice, secondo le quali l'area che deve rimanere comune attorno alla
deve coincidere con quella definita dal vigente PGT come “perimetrazione dei Pt_4
nuclei di interesse paesistico-ambientale” (Allegato 2) nella quale possono essere
istituiti servizi e accessori alle abitazioni. Ciò comporta l'assegnazione di un giardino
esclusivo all'unità immobiliare a est ) e la completa mancanza di Controparte_1
giardino esclusivo all'unità immobiliare centrale e ). La CP_2 CP_3
proprietà ad ovest ) possiede già un giardino di proprietà esclusiva, peraltro Pt_1
indicato erroneamente dal CTU come area comune. Il terreno agricolo identificato con
il mappale 269 adiacente all'unità centrale viene frazionato senza un motivo tecnico e
pratico valido in 4 mappali di mq. 27,40, 148,90, 148,90 e 125,76 adducendo a
giustificazione la presenza di presunte caratteristiche “molto particolari”; il che
impedisce alla sola proprietà di disporre di una porzione di terreno Parte_5
indipendente come è garantito alle altre proprietà. Oltre a ciò si preclude l'accesso al
mappale 269/c dalla mulattiera a est. Si chiede di assegnare l'intero mappale 269 al
lotto 2 e ), seguendo i principi e la logica fondamentali CP_2 CP_3
delle divisioni utilizzati per gli altri lotti mediante l'accorpamento dei mappali per vicinanza al fine di migliorare la fruibilità e indipendenza. Sul mapp.1718, adiacente la
cascina sul lato est, è presente un passaggio dal fronte al retro della cascina che viene
assegnato come esclusivo del lotto 3 ), togliendo un passaggio Controparte_1
pedonale di fondamentale importanza per l'accesso alla proprietà centrale (lotto 2),
problema che verrebbe risolto lasciando in comune quantomeno il sedime del passaggio
attuale. Attualmente i soprasuoli dei box , e , Pt_1 CP_2 CP_3 CP_1
e di quello comune sono indivisi. Si chiede di assegnare i rispettivi soprasuoli,
[...]
seguendo il perimetro del sottostante box, in forma esclusiva in modo da ottenere una
maggiore autonomia di gestione. Il soprasuolo del box comune lo si propone in
assegnazione al lotto 3 perché confinante con la porzione di terreno assegnata al lotto
3 medesimo. Si evidenzia poi che con l'assegnazione dell'area agricola in posizione
centrale (lotto 2) venga riconosciuta una percentuale di deprezzamento sotto l'aspetto
economico-funzionale, come normalmente accade nella valorizzazione delle abitazioni
plurifamiliari, per cui le due abitazioni di testa hanno un valore, a parità di metratura,
superiore almeno del 20% rispetto a quelle interne. E' del tutto evidente che l'unità
abitativa ubicata in mezzo dopo il frazionamento si troverebbe in una situazione
svantaggiata rispetto alle altre due laterali senza un adeguato conguaglio. Nella CTU
alla parte viene lasciato il diritto di passo sulla strada campestre a est senza Pt_1
che la parte abbia nessuna necessità di accesso ai terreni assegnati alle altre parti. Per
i principi della divisione si chiede che la strada sia assegnata soltanto a
[...]
e a che ne hanno necessità per accedere ai terreni loro CP_1 Persona_1
assegnati. Quanto alla proposta di divisione dei terreni in LB S. DR
(mapp.1467-1468-2855-2862-2864) e RE E' RO (mapp. 1044, 1043) in comproprietà fra , e , si rileva che il progetto divisionale non CP_4 Pt_1 CP_2
garantisce l'indispensabile accesso ai lotti formulati (due su tre sarebbero interclusi) e
che non è stata né considerata né valorizzata la presenza di un edificio in muratura”.
Di : Controparte_4
“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma,
respingere tutte le domande formulate da Pt_1 Parte_1 Parte_1
e confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo n.1952/2021, pubblicata il Pt_1
20 ottobre 2021. Spese rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.4.2010 di Parte_1 Parte_2
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo – sezione di Grumello del Monte,
e al fine di ottenere lo Controparte_1 CP_2 CP_3
scioglimento della comunione sulle aree comuni pertinenziali del complesso residenziale “ e sui terreni attigui siti in RE Dé RO (BG), Controparte_5
nonché, su altri terreni a bosco, siti in LB NTDR (BG).
e nel costituirsi, aderivano alla Controparte_1 CP_2 CP_3
domanda di divisione, contestando, tuttavia, il progetto divisionale proposto dall'attrice;
in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attrice al rimborso pro quota delle spese da essi sostenute per la conservazione e la gestione dei beni comuni.
All'udienza del 24.5.2011 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale ulteriore comproprietaria di alcuni dei terreni Controparte_4
oggetto della domanda di divisione.
Al fine della predisposizione di un progetto divisionale con formazione di lotti, all'udienza del 28.3.2012 veniva nominato il C.T.U. Arch. il quale, Persona_2
depositava una prima relazione in data 9.4.2014.
Preso atto di un accordo delle parti nel senso di limitare la divisione ai soli terreni agricoli (con esclusione della “zona grigia” intorno allo spalto), il C.T.U. veniva incaricato di redigere un progetto divisionale parziale, il cui deposito avveniva in data
27.1.2018.
Con ordinanza del 19.7.2018 il G.I. acquisiva i progetti divisionali redatti dal C.T.U.
(segnatamente, la relazione del 9.4.2014 con riguardo ai terreni boschivi in comproprietà
e – e la relazione Controparte_6 CP_3 Controparte_4
integrativa del 27.1.2018 relativa alle aree comuni pertinenziali del complesso immobiliare e ai terreni agricoli circostanti, oggetto di comunione Controparte_5
- e – e, preso atto Parte_1 CP_2 CP_3 CP_2 Controparte_1
dell'impossibilità di un accordo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni (cfr.:
29.1.2019) nella quale e le parti convenute , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , con i rispettivi fogli di p.c., presentavano variazioni condivise
[...] CP_3
al progetto proposto dal C.T.U. con la relazione integrativa.
La causa veniva rimessa in istruttoria e il processo veniva sospeso ex art. 296 c.p.c. per consentire il frazionamento catastale e la conseguente acquisizione dei dati identificativi delle porzioni previste nel progetto condiviso, adempimenti necessari per il recepimento del progetto divisionale condiviso e per la successiva trascrizione della sentenza.
Con note di trattazione scritta del 18.6.2020 l'attrice revocava il proprio consenso al progetto condiviso.
Con sentenza n.° 1952/2021 il Tribunale di Bergamo disponeva lo scioglimento parziale della comunione tra , , e Parte_1 CP_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
sulle aree comuni pertinenziali del complesso immobiliare “ e
[...] Controparte_5
sui circostanti terreni agricoli secondo le modalità previste nell'elaborato planimetrico redatto dal C.T.U. (allegato C) con le variazioni che erano state condivise tra le parti all'udienza del 29.1.2019, attribuendo n. 1 lotto in proprietà esclusiva a ciascun condividente, oltre ad un lotto in comproprietà e Controparte_6 CP_3
con il mantenimento in comunione tra tutti di un'area libera, colorata in verde, e
[...]
determinava i rispettivi conguagli.
Disponeva la costituzione delle servitù di passo pedonale come indicate graficamente nel citato elaborato planimetrico.
Quanto alle domande riconvenzionali avanzate dalle parti convenute al fine di ottenere la condanna dell'attrice al rimborso pro quota delle spese sostenute per la conservazione dei beni comuni, dichiarava l'inammissibilità di quella proposta da e CP_2 [...]
e rigettava quella analoga avanzata da . CP_3 Controparte_1
Disponeva, inoltre, lo scioglimento della comunione sulle aree agricole boschive site nei
Comuni di LB S. DR e RE E' RO, oggetto della comunione Pt_1
e , conformandosi al
[...] CP_6 Controparte_7
progetto divisionale depositato dal C.T.U. in data 9.4.2014 e procedeva all'attribuzione diretta, in favore di ciascun condividente, dei lotti formati, prevedendo i relativi valori a conguaglio.
Dichiarava l'inammissibilità della domanda di accertamento positivo della servitù di passaggio proposta da ed a cui e Controparte_1 CP_2 CP_3
avevano aderito, nei confronti di . Controparte_4 Poneva le spese di C.T.U. relative alla relazione depositata in data 9.4.2014 a carico per
¼ di ciascuna parte processuale ( , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ), mentre poneva unicamente a carico di CP_3 Controparte_4 [...]
e , nella misura di 1/3 per Controparte_6 CP_3 Persona_3
ciascuna parte, le spese afferenti alla relazione integrativa del 27.1.2018.
Compensava per intero tra tutte le parti le spese di lite.
Per quanto ancora rileva il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'istanza di sospensione del processo avanzata da a fronte della pendenza di altri tre Parte_1
procedimenti giudiziari - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impugnazione di una delibera assembleare del condominio “ (R.G. n. 6564/2020), Controparte_5
l'impugnazione della s.c.i.a. n. 33/2020 relativa ad interventi edilizi realizzati sull'edificio da e e lo scioglimento del menzionato CP_2 CP_3
condominio (R.G. n.° 2363/2020) - rilevando l'insussistenza del nesso di pregiudizialità.
Al fine di stabilire la modalità con cui disporre la divisione del compendio immobiliare oggetto di comunione tra , , e Parte_1 CP_2 Controparte_1 CP_2 CP_3
recepiva l'elaborato planimetrico che le stesse parti avevano predisposto
[...]
apportando modifiche condivise al progetto divisionale del C.T.U. contenuto nella relazione integrativa ed in base al quale all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.1.2019 avevano concordemente chiesto che venisse disposto lo scioglimento della comunione.
Rilevava che il deposito del progetto condiviso, prodotto in allegato ai fogli di precisazione delle conclusioni, aveva dato luogo alla formazione di un accordo paradivisorio con finalità preparatoria del contratto di divisione e la cui validità permaneva nonostante la successiva revoca del consenso manifestata dall'attrice con le note di trattazione scritta depositate in data 18.6.2020.
Riteneva superabili tutte le contestazioni avanzate dall'attrice avverso il progetto condiviso;
in particolare, affermava che non era di ostacolo alla divisione l'irregolarità
segnalata afferente alla realizzazione di una scala esterna su area di proprietà comune.
La sentenza veniva gravata da (già Parte_1
) a cui resistevano , Parte_2 Controparte_1 CP_2
e , nonché, . CP_3 Controparte_4
All'udienza del 18.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per aver il Tribunale
recepito il progetto divisionale condiviso viziato, in quanto predisposto dalle parti sulla base dell'elaborato planimetrico (allegato C) che il C.T.U. aveva erroneamente redatto,
laddove, aveva incluso in una porzione di area libera comune (colorata in verde) delle porzioni immobiliari già di proprietà esclusiva dei condividenti.
Rileva, inoltre, l'annullabilità dell'accordo paradivisorio concluso tra le parti in quanto viziato da errore essenziale e riconoscibile ex art. 1428 c.c.
Con il secondo motivo contesta la nullità e il vizio di insufficiente motivazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che non osta alla divisione, la difformità segnalata relativa alla realizzazione di una scala esterna su un'area comune,
non motivando adeguatamente sul punto ed omettendo sia di sospendere il giudizio in attesa della sanatoria sia di verificare il carattere abusivo dell'opera.
Con il terzo motivo insiste per la sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa afferente allo scioglimento del condominio “ , iscritta Controparte_5
dinnanzi al Tribunale di Bergamo con n. R.G. 2363/2020, atteso il rapporto di pregiudizialità intercorrente tra le due cause.
Con il quarto motivo chiede che venga nominato un terzo soggetto il quale, sulla base del progetto divisionale da essa prodotto (doc. 2), individui le parti, necessariamente, in comune ed elabori una proposta di ingressi separati al fine di evitare l'insorgere di ulteriori contenziosi.
Con il quinto motivo reitera le istanze istruttorie già avanzate in primo grado e di cui alle memorie n. ° 2 e n.° 3 ex art. 183 c. 6 c.p.c..
------------
In relazione al primo motivo, la Corte osserva che la doglianza afferente all'errore del progetto divisionale (allegato C) depositato dal C.T.U. in data 27.1.2018, con conseguente annullabilità dell'accordo paradivisorio ai sensi dell'art. 1428 c.c., è
inammissibile ex art. 345 c.p.c. e, comunque, è stata rilevata in termini del tutto generici.
Difatti, l'appellante si duole che “tale progetto, nel dettaglio, ricomprende alcune aree
comuni evidenziate utilizzando il colore verde, le quali, tuttavia, includono al proprio
interno anche pertinenze immobiliari non più soggette al regime di comunione”,
affermando che “la fondatezza del rilievo appena svolto emerge in parte ictu oculi,
siccome determinate sezioni dell'elaborato planimetrico convalidato dal Giudice di
prime cure risultano di colore verde ed, al contempo, paradossalmente delineate da una
linea tratteggiata, la quale, all'interno della legenda predisposta dal C.T.U. indica
chiaramente la linea di divisione dei lotti assegnati alle parti”, senza specificatamente allegare (e provare) quali siano “le pertinenze già di esclusiva proprietà dei condividendi” che il C.T.U. avrebbe erroneamente ricompreso nell'area libera comune.
Il secondo motivo è infondato.
L'attrice ha denunciato l'irregolarità relativa alla presenza di una scala esterna dapprima nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.11.2020, dove “l'avv. Giorgetti dà
atto che sussistono irregolarità edilizie che impediscono di dare corso a ogni divisione
e che si sostanziano nell'esistenza di una scala esterna posta sulla proprietà ” e, CP_2
poi, con il deposito della comparsa conclusionale (“giova evidenziare che il progetto
divisionale deve essere anche l'occasione per sistemare le irregolarità amministrative
di opere su parti comuni non autorizzate dalla società queste si annovera CP_8
la scala esterna, lato sig. , non autorizzata e costruita in spregio di ogni normativa CP_2
e senza neppure informare debitamente la proprietà ”). Pt_1
Tuttavia, del manufatto non vi è traccia nell'elaborato peritale e la circostanza dell'intervenuta sanatoria con permesso di costruire in data 30.3.2007, allegata in questo grado da , non è stata oggetto di alcuna tempestiva e specifica Controparte_1
contestazione da parte dell'appellante.
Il terzo motivo è infondato.
Come già rilevato da questa Corte nell'ordinanza del 12.10.2022, deve ribadirsi il rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio di scioglimento del condominio “ non investe una questione di carattere Controparte_5
pregiudiziale, ossia un indispensabile antecedente logico-giuridico, rispetto allo scioglimento della comunione, per cui non ricorrono i presupposti per la richiesta sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Il quarto motivo è inammissibile in quanto non si risolve in una censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il quinto motivo è inammissibile, essendosi limitato l'appellante a reiterare le istanze istruttorie mediante un mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, senza addurre alcuna argomentazione a sostegno dell'istanza.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del grado vanno poste a carico di dei fratelli e Parte_1 Parte_1
in considerazione del suo comportamento dilatorio, trovando applicazione, nei Pt_1
procedimenti di divisione giudiziale, il principio della soccombenza con riguardo alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (Cass.
n.° 1635/2020).
, dunque, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, le spese del grado che si liquidano, per ciascuna parte processuale, in complessivi
[...]
€ 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, €
3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta per la prima volta in questa sede da e CP_2 CP_3
nei confronti di dei fratelli e poiché la
[...] Parte_1 Parte_1 Pt_1
condotta processuale tenuta dall'appellante in questo grado non appare connotata dalla mala fede o dalla colpa grave, ravvisabili, in sede di gravame, nel caso di comportamenti quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame (Cass. n. ° 1115/2016). Ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da dei fratelli e avverso la Parte_1 Parte_1 Pt_1
sentenza n. ° 1952/2021 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 29.10.2021, così
provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna dei fratelli e a rifondere in favore di Parte_1 Parte_1 Pt_1 [...]
, e , le spese del Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
grado liquidate, per ciascuna parte processuale, come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
Giuseppe Serao