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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1174.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA Di Genio, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F.
[...]
) per procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. C.F._2 Persona_1
Notaio in Roma;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 01.08.20233 la ricorrente , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1302/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine
“dichiarare il diritto dell'istante all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84, previa consulenza tecnica come previsto dall'art. 424 c.p.c., dalla data di presentazione della domanda (30/09/2020)”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.
[...]
, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_2 dispositivo contestuali.
1 2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 31.12.2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di mastectomia radicale a sinistra con svuotamento linfonodale ascellare omolaterale per K IO (luglio 2017) successivo follow up oncologico negativo fino ad oggi. - Posizionamento di espansore mammella sinistra (rinnovato nel luglio 2022 unitamente a mastopessi a destra) - Esiti di linfoadenectomia ascellare con riferita limitazione ed impaccio funzionale arto superiore sinistro. - Artrosi del rachide cervicale e lombare con protrusioni multiple e con modesto impegno funzionale. Digitopressione dolorosa sui tendini di Achille bilateralmente. Cheloidi di piccole dimensioni alla regione sottoclaveare sinistra e alla regione scapolare sinistra - Sindrome ansioso depressiva reattiva”. Il CTU ha, altresì aggiunto che “le patologie da cui è risultata affetta la ricorrente sicuramente determinano una riduzione della capacità di lavoro nelle attività confacenti alle sue attitudini, ma in misura notevolmente distante dal limite richiesto dalla legge per il diritto ad assegno ordinario di invalidità. La Sig. Parte_1 allo stato attuale non ha diritto ad assegno ordinario di invalidità”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si Persona_2 condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità.
3.1 Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente;
Parte_1
Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata sia in sede di accertamento tecnico preventivo che in sede di merito, vanno poste a carico di e vanno liquidate Parte_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che NON si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali nella fase CP_1
ATPO, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali della CP_1 presente fase, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa
Persona_3
2 5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza straordinaria del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1174.2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA Di Genio, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F.
[...]
) per procura generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito dr. C.F._2 Persona_1
Notaio in Roma;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 01.08.20233 la ricorrente , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1302/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine
“dichiarare il diritto dell'istante all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84, previa consulenza tecnica come previsto dall'art. 424 c.p.c., dalla data di presentazione della domanda (30/09/2020)”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposto il rinnovo della CTU (dott.
[...]
, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e Persona_2 dispositivo contestuali.
1 2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 31.12.2023, che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Esiti di mastectomia radicale a sinistra con svuotamento linfonodale ascellare omolaterale per K IO (luglio 2017) successivo follow up oncologico negativo fino ad oggi. - Posizionamento di espansore mammella sinistra (rinnovato nel luglio 2022 unitamente a mastopessi a destra) - Esiti di linfoadenectomia ascellare con riferita limitazione ed impaccio funzionale arto superiore sinistro. - Artrosi del rachide cervicale e lombare con protrusioni multiple e con modesto impegno funzionale. Digitopressione dolorosa sui tendini di Achille bilateralmente. Cheloidi di piccole dimensioni alla regione sottoclaveare sinistra e alla regione scapolare sinistra - Sindrome ansioso depressiva reattiva”. Il CTU ha, altresì aggiunto che “le patologie da cui è risultata affetta la ricorrente sicuramente determinano una riduzione della capacità di lavoro nelle attività confacenti alle sue attitudini, ma in misura notevolmente distante dal limite richiesto dalla legge per il diritto ad assegno ordinario di invalidità. La Sig. Parte_1 allo stato attuale non ha diritto ad assegno ordinario di invalidità”. Orbene, in ragione di quanto detto, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si Persona_2 condividono in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale. In definitiva, si impone la declaratoria della non sussistenza del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità.
3.1 Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza, sicché vanno poste a carico di parte ricorrente;
Parte_1
Per la stessa ragione, le spese relative alla CTU, espletata sia in sede di accertamento tecnico preventivo che in sede di merito, vanno poste a carico di e vanno liquidate Parte_1 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda e dichiara che NON si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 proprie per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali nella fase CP_1
ATPO, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' delle spese processuali della CP_1 presente fase, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa
Persona_3
2 5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 29.10.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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