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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 9883/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. MAGLI LUCA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. CARTAINO MIRELLA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 24/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa di rimarrà nel godimento esclusivo del sig. , attesa la sua Parte_2 CP_1 destinazione ad uso di portierato fino allo scioglimento del rapporto di lavoro di portinaio, con accollo da parte del medesimo di tutti i costi, dandosi atto che la sig.ra ha già asportato dalla stessa i propri effetti personali Parte_1
(salvo alcuni beni mobili di sua proprietà esclusiva);
3. La casa di NO (BS) Via D'Azeglio n. 17, piano primo, fg, 11 mapp. 72 sub. 9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2, in comproprietà fra i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra con tutti gli arredi Parte_1
e corredi ivi esistenti fino a quando l'immobile non verrà alienato a terzi, dandosi atto che il sig. ha già CP_1 asportato dalla stessa i propri effetti personali (salvo alcuni beni mobili di proprietà esclusiva in garage).
4. Le spese straordinarie, le imposte e le spese di assicurazione degli immobili di NO saranno suddivise tra le parti in ragione della metà ciascuno, mentre le spese ordinarie dell'immobile utilizzato dalla sola sig.ra Parte_1 saranno a carico della stessa a decorrere dall'1.3.2025 (acqua, riscaldamento, gas ed energia elettrica).
1 5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento, attesa la sua CP_1 Parte_1 condizione di casalinga al momento priva di un'attività lavorativa, l'importo di € 800,00 dal marzo 2025 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat).
6. I coniugi convengono che tale contributo verrà automaticamente ridotto ad € 500,00 mensili, senza necessità di comunicazione, dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro del marito.
7. I coniugi si impegnano entro giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione a dare incarico all'agenzia immobiliare (Sigalini di e ad altra agenzia che verrà scelta dalla moglie) per la messa in vendita Per_1 dei due immobili siti in NO (BS) di cui sono comproprietari per la quota di metà ciascuno, fg, 11 mapp. 72 sub.
9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2 nonché fg. 11 mapp. 73 sub. 4 Cat C/1, sino alla concorrenza di un corrispettivo-prezzo, rispettivamente, di € 130.000,00 e di € 60.000,00, il cui ricavato verrà suddiviso fra gli stessi in ragione della metà ciascuno. In caso di mancata vendita entro quattro mesi dalla sottoscrizione del mandato all'agenzia, i medesimi coniugi si impegnano a rivedere il prezzo al ribasso nella misura del 5% ogni sei mesi, fino ad un prezzo minimo di €. 165.000,00.
8. La sig.ra si impegna a liberare l'appartamento al piano primo di NO entro trenta giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del preliminare di vendita ed, in ogni caso, entro il 30.5.2026. L'immobile non potrà essere abitato da nessuno dei comproprietari dopo la data del 30.05.2026.
9. Laddove la vendita dell'immobile fg, 11 mapp. 72 sub. 9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2 avvenga prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, il sig. sarà tenuto a corrispondere automaticamente, senza necessità CP_1 di comunicazione, alla sig.ra l'importo mensile di € 700,00. Parte_1
10. I coniugi si impegnano a sciogliere la comunione, attraverso la divisione del 50% fra gli stessi, relativamente alla provvista dei conti correnti cointestati, accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, presso Mediolanum di Brescia, del conto intestato al sig. presso la Banca BTL di Flero e del conto on line presso Che Banca CP_1
Mediobanca intestato alla sig.ra nonché rispetto al libretto postale e investimenti Previgest Fund Parte_1
Mediolanum comuni e ad altri eventuali titoli cointestati fra i coniugi entro giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
11. Il sig. continuerà a corrispondere le rate del finanziamento contratto con la società Fca Bank spa per CP_1
l'acquisto della autovettura, pari a circa € 392,00 mensili, sino alla sua estinzione (07/2026).
12. Ad avvenuta vendita dei beni immobili in comproprietà e al rilascio da parte del sig. dell'abitazione di CP_1
le parti procederanno, altresì, alla divisione al 50% degli arredi e corredi esistenti. Parte_2
13. I sigg.ri e con il deposito del ricorso danno atto che quanto già si trova nella disponibilità CP_1 Parte_1 dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno ed, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi, per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra nemmeno a titolo di comunione de residuo.
14. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà
e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
15. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge.
16. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di competenze e spese al proprio legale”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/12/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ZA (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1979), unione dalla quale sono nate le figlie (n. Per_2
25/4/1980) e (n. 26/4/1993). Per_3
Con note scritte depositate in data 24/2/2025 le parti, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., oltreché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione n. 9883/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. MAGLI LUCA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(c.f. ) (avv. CARTAINO MIRELLA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in data 24/2/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa di rimarrà nel godimento esclusivo del sig. , attesa la sua Parte_2 CP_1 destinazione ad uso di portierato fino allo scioglimento del rapporto di lavoro di portinaio, con accollo da parte del medesimo di tutti i costi, dandosi atto che la sig.ra ha già asportato dalla stessa i propri effetti personali Parte_1
(salvo alcuni beni mobili di sua proprietà esclusiva);
3. La casa di NO (BS) Via D'Azeglio n. 17, piano primo, fg, 11 mapp. 72 sub. 9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2, in comproprietà fra i coniugi, verrà utilizzata in via esclusiva dalla sig.ra con tutti gli arredi Parte_1
e corredi ivi esistenti fino a quando l'immobile non verrà alienato a terzi, dandosi atto che il sig. ha già CP_1 asportato dalla stessa i propri effetti personali (salvo alcuni beni mobili di proprietà esclusiva in garage).
4. Le spese straordinarie, le imposte e le spese di assicurazione degli immobili di NO saranno suddivise tra le parti in ragione della metà ciascuno, mentre le spese ordinarie dell'immobile utilizzato dalla sola sig.ra Parte_1 saranno a carico della stessa a decorrere dall'1.3.2025 (acqua, riscaldamento, gas ed energia elettrica).
1 5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento, attesa la sua CP_1 Parte_1 condizione di casalinga al momento priva di un'attività lavorativa, l'importo di € 800,00 dal marzo 2025 a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese (rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat).
6. I coniugi convengono che tale contributo verrà automaticamente ridotto ad € 500,00 mensili, senza necessità di comunicazione, dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro del marito.
7. I coniugi si impegnano entro giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione a dare incarico all'agenzia immobiliare (Sigalini di e ad altra agenzia che verrà scelta dalla moglie) per la messa in vendita Per_1 dei due immobili siti in NO (BS) di cui sono comproprietari per la quota di metà ciascuno, fg, 11 mapp. 72 sub.
9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2 nonché fg. 11 mapp. 73 sub. 4 Cat C/1, sino alla concorrenza di un corrispettivo-prezzo, rispettivamente, di € 130.000,00 e di € 60.000,00, il cui ricavato verrà suddiviso fra gli stessi in ragione della metà ciascuno. In caso di mancata vendita entro quattro mesi dalla sottoscrizione del mandato all'agenzia, i medesimi coniugi si impegnano a rivedere il prezzo al ribasso nella misura del 5% ogni sei mesi, fino ad un prezzo minimo di €. 165.000,00.
8. La sig.ra si impegna a liberare l'appartamento al piano primo di NO entro trenta giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del preliminare di vendita ed, in ogni caso, entro il 30.5.2026. L'immobile non potrà essere abitato da nessuno dei comproprietari dopo la data del 30.05.2026.
9. Laddove la vendita dell'immobile fg, 11 mapp. 72 sub. 9, mapp. 73 sub 5 e mapp. 135, cat. A/2 avvenga prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, il sig. sarà tenuto a corrispondere automaticamente, senza necessità CP_1 di comunicazione, alla sig.ra l'importo mensile di € 700,00. Parte_1
10. I coniugi si impegnano a sciogliere la comunione, attraverso la divisione del 50% fra gli stessi, relativamente alla provvista dei conti correnti cointestati, accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, presso Mediolanum di Brescia, del conto intestato al sig. presso la Banca BTL di Flero e del conto on line presso Che Banca CP_1
Mediobanca intestato alla sig.ra nonché rispetto al libretto postale e investimenti Previgest Fund Parte_1
Mediolanum comuni e ad altri eventuali titoli cointestati fra i coniugi entro giorni 10 dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
11. Il sig. continuerà a corrispondere le rate del finanziamento contratto con la società Fca Bank spa per CP_1
l'acquisto della autovettura, pari a circa € 392,00 mensili, sino alla sua estinzione (07/2026).
12. Ad avvenuta vendita dei beni immobili in comproprietà e al rilascio da parte del sig. dell'abitazione di CP_1
le parti procederanno, altresì, alla divisione al 50% degli arredi e corredi esistenti. Parte_2
13. I sigg.ri e con il deposito del ricorso danno atto che quanto già si trova nella disponibilità CP_1 Parte_1 dell'uno o dell'altro resta definitivamente acquisito a ciascuno ed, infine, che non vi sono reciproche pendenze di debiti e crediti tra gli stessi, per cui attestano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, nulla avendo più a pretendere l'uno dall'altra nemmeno a titolo di comunione de residuo.
14. I ricorrenti riconoscono che le autovetture di cui ciascuno è intestatario sono e restano di loro esclusiva proprietà
e convengono che le stesse rimangano assegnate in uso esclusivo al relativo titolare.
15. I coniugi si concedono reciproco assenso per l'espatrio per fini turistici e prestano reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio della carta di identità e del passaporto dell'altro coniuge.
16. Ciascun coniuge provvederà al pagamento di competenze e spese al proprio legale”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/12/1979, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ZA (BS) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 1979), unione dalla quale sono nate le figlie (n. Per_2
25/4/1980) e (n. 26/4/1993). Per_3
Con note scritte depositate in data 24/2/2025 le parti, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite;
hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., oltreché all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/7/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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