TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11826 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 15/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18858/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 15 dicembre 2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 18858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco Parte_1 C.F._1
IC RI presso il cui studio, in Quarto (NA) alla via Pietra Bianca n° 42, elettivamente domicilia, come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO in persona del Procuratore Speciale dott. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri, del foro di Napoli, presso il cui studio alla
[...]
Via Luca Giordano n. 164 elettivamente domicilia, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione
Conclusioni: con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 15 dicembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio al fine di riscuotere - per il dedotto furto Parte_1 della propria autovettura, modello Land Rover Range Sport 3.0 SDVS -HSE targata FV883EG, acquistata nell'anno 2017, l'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione al tempo in essere con ( polizza n. 109204483), quantificando il danno in euro 25.000,00. Ha Controparte_1 dedotto che il lamentato furto era avvenuto ad opera di ignoti nella notte tra il 28 ed il 29 febbraio
2020 quando il predetto veicolo era in prestito al sig. , con lo scopo di eseguire Parte_2 piccole riparazioni di carrozzeria, secondo quanto indicato nella denuncia sporta da quest'ultimo,
e che inutilmente aveva richiesto alla il pagamento dell'indennizzo, come anche CP_1 infruttuosa era risultata la procedura di mediazione debitamente attivata prima dell'introduzione dell'odierna lite.
La Compagnia, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, evidenziando una serie di circostanze, apprese anche a seguito di indagini investigative private, che avrebbero dovuto portare a dubitare della dinamica del furto riferita dall'assicurata. Eccepiva la
Compagnia anche l'assenza di prova circa l'operatività della garanzia, tenuto conto del disposto di cui all'art 1892 c.c. Evidenziava ancora che la polizza, in ogni caso, avrebbe coperto il CP_1 danno totale per la sola durata di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione ( 8.02.2019), già decorsi alla data del presunto furto ( 28/28 febbraio 2020), e che non poteva ritersi superata la presunzione di responsabilità ex art 1227 comma 2 c.c. da parte dell'assicurata, la quale aveva tenuto un comportamento poco diligente nel consegnare l'autovettura, per un notevole lasso di tempo, ad un soggetto, senza rilascio di documentazione ed opportune garanzie di custodia. In ordine al quantum, poi, avrebbe dovuto essere comunque considerato lo scoperto del 10 % e il reale valore della autovettura al momento del furto, tenuto anche conto che, all'epoca della sottoscrizione della polizza, lo stesso veniva dichiarato in euro 22.000,00, mentre il prezzo di acquisto del veicolo, quale risultante dal certificato cronologico PRA, era di euro 15.000,00.
Concludeva, quindi, la convenuta chiedendo il rigetto della avversa domanda
Espletate le verifiche preliminari, all'esito del deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione della prima udienza di trattazione, la causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 2 maggio 2024), veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Posto che l'esistenza dei rapporti tra le parti non è contestata, risultando viepiù documentata dalla produzione della polizza e relativa nota informativa, deve tuttavia osservarsi che la domanda attorea va rigettata ritenendo il Tribunale non raggiunta adeguata certezza in ordine alla verificazione del furto, evento coperto dalla garanzia di cui trattasi. Sin dalla comparsa di costituzione la Compagnia, anche mediante l'esposizione dell'esito degli accertamenti commissionati ad una società di investigazioni, ha evidenziato tutta una serie di specifici elementi da cui ragionevolmente scaturiscono perplessità in ordine al reale accadimento del furto denunciato.
In conseguenza di tale specifica difesa l'attrice, senza potersi avvalere del disposto dell'art. 115 c.p.c.., avrebbe dovuto fornire rigorosa prova di detto evento.
Come è noto, “in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr.Trib. Roma, sez.XII, 7/12/2016, n.22823; conf. Cass .Sez.III, 17 maggio 1997
n.4426).
Nella fattispecie in esame, come detto, la Compagnia ha evidenziato che il furto, denunciato ad un mese dalla scadenza della polizza, risultava connotato da una serie di circostanze che rendevano del tutto incerta la dinamica degli accadimenti, ovvero: l'agenzia, ove era stata contratta la polizza dalla Sig.ra , risultava già nota per altre indagini investigative resesi necessarie per Pt_1 sinistri RCA, furto e incendio di veicoli assicurati con la tale sig. , ossia colui CP_1 Pt_2 che aveva denunciato il furto nella denuncia, si era dichiarato in quell'occasione “utilizzatore” del veicolo rubato, ma durante l'accesso da parte della agenzia investigativa, delegata dalla Compagnia, aveva invece riferito di essere un carrozziere (senza officina autorizzata e attività dichiarata) e che il veicolo, poi oggetto di furto, era stato in suo possesso per una riparazione ad un fanalino, tuttavia che riferiva mai eseguita;
la Sig.ra risultava essere stata proprietaria di 13 veicoli, tre dei quali Pt_1 radiati e 10 con perdita di possesso, mentre quattro dei veicoli della Sig.ra erano stati oggetto Pt_1 di furto, come da verifiche eseguite sul portale Crimnet;
la Sig.ra risultava contare nove Pt_1 ricorrenze nella Banca Dati IVASS;
il veicolo assicurato aveva dispositivo “immobilizer” e il dispositivo satellitare: contattato l'installatore, veniva riferito all'investigatore che non c'era stata nessuna chiamata per il furto del veicolo;
dal report di geolocalizzazione emergeva che dalle ore
19.30 alle ore 23.11 il veicolo era fermo con i messaggi “Chiave volta - Auto chiusa - auto aperta - chiave girata”; il veicolo, da indirizzo coerente con quello indicato nella denuncia, la sera del 28 febbraio 2020 si era spostato alla via Gennaro D'Ausilio, Rione Riccio di Giugliano in Campania, per poi fermarsi nella zona di San Nicola La Strada, in un appezzamento di terreno di notevoli dimensioni. A fronte di tali elementi, l'attrice ha affidato la prova del furto alla denuncia resa da detto sig : denuncia querela il cui valore probatorio risulta, però, pressoché nullo. Pt_2
Nella suddetta denuncia questo soggetto descrive una dinamica del furto del tutto generica, dove non si dà conto delle motivazioni per cui il veicolo sostasse nella via pubblica e nell'arco temporale, ivi indicati.
Le emergenze documentali dimostrano, poi, la scarsa attendibilità del denunciante, che riferiva al Commissariato di Polizia, ricevente la denuncia, di essere utilizzatore della vettura, laddove invece le indagini investigative ( operate per conto della Compagnia), peraltro suffragate dalle stesse dichiarazioni della sig. , lasciano ritenere che questi avrebbe avuto la disponibilità Pt_1 del veicolo per altre ragioni, ossia quelle di dover eseguire delle riparazioni.
Non è chiaro, allora, perché il veicolo sostasse di notte presso la pubblica via ( come riferito in denuncia): se effettivamente il sig. ne avesse avuto la disponibilità al fine di procedere Pt_2 alla riparazione di un fanalino ciò avrebbe dovuto implicare, infatti, un obbligo di custodia da parte di quest'ultimo presso un locale adibito ad officina.
In definitiva, la dinamica del furto, descritta nella denuncia prodotta, non fornisce elementi di sereno riscontro all'evento furto ad opera di ignoti, evento che la stessa attrice pretende di desumere dalla contraddittoria dichiarazione del sig. , e non da altro. Pt_2
D'altronde, neanche la prova testimoniale, articolata dall'attrice, avrebbe potuto chiarire la dinamica del sinistro e fornirne prova.
Invero, l'unico capo di prova testimoniale sul punto articolato dall'attrice ( vero è che nella notte tra il 28/29 febbraio 2020 il predetto veicolo, in prestito al Sig. con lo scopo di eseguire Parte_2 piccole riparazioni di carrozzeria, fu oggetto di furto come da relativa denuncia) non fa altro che richiamare il contenuto della predetta, del tutto generica e contraddittoria, denuncia.
Mette conto poi evidenziare che tra i testimoni indicati dalla parte attrice non figura il più volte nominato sig. , sicché nemmeno è stata data la possibilità al Tribunale di sondare, Pt_2 sotto il vincolo giuridico dell'impegno di rito testimoniale, l'attendibilità del predetto soggetto e di chiarire gli elementi di incertezza rilevati.
Elementi di incertezza su cui la difesa di parte attrice nulla ha dedotto e prodotto a chiarimento non fornendo elementi a sostegno della fondatezza della propria prospettazione dei fatti.
Risulta allora che a fronte degli elementi di dubbio avanzati dalla Compagnia, in ordine alla dinamica del sinistro denunciato, elementi, questi, chiari, specifici e basati su circostanze di ordine fattuale, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione specifica da parte dell'attrice ( che ne ha solo negato, non l' evidenza fattuale, ma il relativo rilievo ai fini del convincimento giudiziale), le prove, offerte dall'attrice, sono risultate del tutto inidonee a fornire dimostrazione dell'evento coperto da garanzia.
Per vero mette conto evidenziare che, al di là della riferita denuncia di tale sig. e Pt_2 della riferita irrilevante richiesta di prova testimoniale, alcun diversa prova del furto è stata fornita dalla sig. ra . Pt_1
La domanda attorea va, dunque, respinta con assorbimento delle restanti questioni e addebito di spese alla parte che l'ha proposta.
Le spese di lite vengono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, come da domanda, alla semplicità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: cause di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
- condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta, che liquida in euro 3387,00, per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forfettarie nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, il 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 15/12/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 18858/2023
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, in data 15 dicembre 2025, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 18858 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco Parte_1 C.F._1
IC RI presso il cui studio, in Quarto (NA) alla via Pietra Bianca n° 42, elettivamente domicilia, come da mandato in atti
ATTORE
CONTRO in persona del Procuratore Speciale dott. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Messuri, del foro di Napoli, presso il cui studio alla
[...]
Via Luca Giordano n. 164 elettivamente domicilia, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione
Conclusioni: con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 15 dicembre 2025, le parti concludevano come da atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio al fine di riscuotere - per il dedotto furto Parte_1 della propria autovettura, modello Land Rover Range Sport 3.0 SDVS -HSE targata FV883EG, acquistata nell'anno 2017, l'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione al tempo in essere con ( polizza n. 109204483), quantificando il danno in euro 25.000,00. Ha Controparte_1 dedotto che il lamentato furto era avvenuto ad opera di ignoti nella notte tra il 28 ed il 29 febbraio
2020 quando il predetto veicolo era in prestito al sig. , con lo scopo di eseguire Parte_2 piccole riparazioni di carrozzeria, secondo quanto indicato nella denuncia sporta da quest'ultimo,
e che inutilmente aveva richiesto alla il pagamento dell'indennizzo, come anche CP_1 infruttuosa era risultata la procedura di mediazione debitamente attivata prima dell'introduzione dell'odierna lite.
La Compagnia, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, evidenziando una serie di circostanze, apprese anche a seguito di indagini investigative private, che avrebbero dovuto portare a dubitare della dinamica del furto riferita dall'assicurata. Eccepiva la
Compagnia anche l'assenza di prova circa l'operatività della garanzia, tenuto conto del disposto di cui all'art 1892 c.c. Evidenziava ancora che la polizza, in ogni caso, avrebbe coperto il CP_1 danno totale per la sola durata di 12 mesi dalla data di prima immatricolazione ( 8.02.2019), già decorsi alla data del presunto furto ( 28/28 febbraio 2020), e che non poteva ritersi superata la presunzione di responsabilità ex art 1227 comma 2 c.c. da parte dell'assicurata, la quale aveva tenuto un comportamento poco diligente nel consegnare l'autovettura, per un notevole lasso di tempo, ad un soggetto, senza rilascio di documentazione ed opportune garanzie di custodia. In ordine al quantum, poi, avrebbe dovuto essere comunque considerato lo scoperto del 10 % e il reale valore della autovettura al momento del furto, tenuto anche conto che, all'epoca della sottoscrizione della polizza, lo stesso veniva dichiarato in euro 22.000,00, mentre il prezzo di acquisto del veicolo, quale risultante dal certificato cronologico PRA, era di euro 15.000,00.
Concludeva, quindi, la convenuta chiedendo il rigetto della avversa domanda
Espletate le verifiche preliminari, all'esito del deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione della prima udienza di trattazione, la causa, sulla documentazione in atti ( v. ordinanza del 2 maggio 2024), veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15 dicembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa veniva decisa in pari data con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva.
Posto che l'esistenza dei rapporti tra le parti non è contestata, risultando viepiù documentata dalla produzione della polizza e relativa nota informativa, deve tuttavia osservarsi che la domanda attorea va rigettata ritenendo il Tribunale non raggiunta adeguata certezza in ordine alla verificazione del furto, evento coperto dalla garanzia di cui trattasi. Sin dalla comparsa di costituzione la Compagnia, anche mediante l'esposizione dell'esito degli accertamenti commissionati ad una società di investigazioni, ha evidenziato tutta una serie di specifici elementi da cui ragionevolmente scaturiscono perplessità in ordine al reale accadimento del furto denunciato.
In conseguenza di tale specifica difesa l'attrice, senza potersi avvalere del disposto dell'art. 115 c.p.c.., avrebbe dovuto fornire rigorosa prova di detto evento.
Come è noto, “in tema di polizza per furto d'auto, l'assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell'autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa” (cfr.Trib. Roma, sez.XII, 7/12/2016, n.22823; conf. Cass .Sez.III, 17 maggio 1997
n.4426).
Nella fattispecie in esame, come detto, la Compagnia ha evidenziato che il furto, denunciato ad un mese dalla scadenza della polizza, risultava connotato da una serie di circostanze che rendevano del tutto incerta la dinamica degli accadimenti, ovvero: l'agenzia, ove era stata contratta la polizza dalla Sig.ra , risultava già nota per altre indagini investigative resesi necessarie per Pt_1 sinistri RCA, furto e incendio di veicoli assicurati con la tale sig. , ossia colui CP_1 Pt_2 che aveva denunciato il furto nella denuncia, si era dichiarato in quell'occasione “utilizzatore” del veicolo rubato, ma durante l'accesso da parte della agenzia investigativa, delegata dalla Compagnia, aveva invece riferito di essere un carrozziere (senza officina autorizzata e attività dichiarata) e che il veicolo, poi oggetto di furto, era stato in suo possesso per una riparazione ad un fanalino, tuttavia che riferiva mai eseguita;
la Sig.ra risultava essere stata proprietaria di 13 veicoli, tre dei quali Pt_1 radiati e 10 con perdita di possesso, mentre quattro dei veicoli della Sig.ra erano stati oggetto Pt_1 di furto, come da verifiche eseguite sul portale Crimnet;
la Sig.ra risultava contare nove Pt_1 ricorrenze nella Banca Dati IVASS;
il veicolo assicurato aveva dispositivo “immobilizer” e il dispositivo satellitare: contattato l'installatore, veniva riferito all'investigatore che non c'era stata nessuna chiamata per il furto del veicolo;
dal report di geolocalizzazione emergeva che dalle ore
19.30 alle ore 23.11 il veicolo era fermo con i messaggi “Chiave volta - Auto chiusa - auto aperta - chiave girata”; il veicolo, da indirizzo coerente con quello indicato nella denuncia, la sera del 28 febbraio 2020 si era spostato alla via Gennaro D'Ausilio, Rione Riccio di Giugliano in Campania, per poi fermarsi nella zona di San Nicola La Strada, in un appezzamento di terreno di notevoli dimensioni. A fronte di tali elementi, l'attrice ha affidato la prova del furto alla denuncia resa da detto sig : denuncia querela il cui valore probatorio risulta, però, pressoché nullo. Pt_2
Nella suddetta denuncia questo soggetto descrive una dinamica del furto del tutto generica, dove non si dà conto delle motivazioni per cui il veicolo sostasse nella via pubblica e nell'arco temporale, ivi indicati.
Le emergenze documentali dimostrano, poi, la scarsa attendibilità del denunciante, che riferiva al Commissariato di Polizia, ricevente la denuncia, di essere utilizzatore della vettura, laddove invece le indagini investigative ( operate per conto della Compagnia), peraltro suffragate dalle stesse dichiarazioni della sig. , lasciano ritenere che questi avrebbe avuto la disponibilità Pt_1 del veicolo per altre ragioni, ossia quelle di dover eseguire delle riparazioni.
Non è chiaro, allora, perché il veicolo sostasse di notte presso la pubblica via ( come riferito in denuncia): se effettivamente il sig. ne avesse avuto la disponibilità al fine di procedere Pt_2 alla riparazione di un fanalino ciò avrebbe dovuto implicare, infatti, un obbligo di custodia da parte di quest'ultimo presso un locale adibito ad officina.
In definitiva, la dinamica del furto, descritta nella denuncia prodotta, non fornisce elementi di sereno riscontro all'evento furto ad opera di ignoti, evento che la stessa attrice pretende di desumere dalla contraddittoria dichiarazione del sig. , e non da altro. Pt_2
D'altronde, neanche la prova testimoniale, articolata dall'attrice, avrebbe potuto chiarire la dinamica del sinistro e fornirne prova.
Invero, l'unico capo di prova testimoniale sul punto articolato dall'attrice ( vero è che nella notte tra il 28/29 febbraio 2020 il predetto veicolo, in prestito al Sig. con lo scopo di eseguire Parte_2 piccole riparazioni di carrozzeria, fu oggetto di furto come da relativa denuncia) non fa altro che richiamare il contenuto della predetta, del tutto generica e contraddittoria, denuncia.
Mette conto poi evidenziare che tra i testimoni indicati dalla parte attrice non figura il più volte nominato sig. , sicché nemmeno è stata data la possibilità al Tribunale di sondare, Pt_2 sotto il vincolo giuridico dell'impegno di rito testimoniale, l'attendibilità del predetto soggetto e di chiarire gli elementi di incertezza rilevati.
Elementi di incertezza su cui la difesa di parte attrice nulla ha dedotto e prodotto a chiarimento non fornendo elementi a sostegno della fondatezza della propria prospettazione dei fatti.
Risulta allora che a fronte degli elementi di dubbio avanzati dalla Compagnia, in ordine alla dinamica del sinistro denunciato, elementi, questi, chiari, specifici e basati su circostanze di ordine fattuale, peraltro, nemmeno oggetto di contestazione specifica da parte dell'attrice ( che ne ha solo negato, non l' evidenza fattuale, ma il relativo rilievo ai fini del convincimento giudiziale), le prove, offerte dall'attrice, sono risultate del tutto inidonee a fornire dimostrazione dell'evento coperto da garanzia.
Per vero mette conto evidenziare che, al di là della riferita denuncia di tale sig. e Pt_2 della riferita irrilevante richiesta di prova testimoniale, alcun diversa prova del furto è stata fornita dalla sig. ra . Pt_1
La domanda attorea va, dunque, respinta con assorbimento delle restanti questioni e addebito di spese alla parte che l'ha proposta.
Le spese di lite vengono liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, come da domanda, alla semplicità delle questioni controverse e all'effettiva attività processuale espletata ( scaglione: cause di valore da euro 5201,00 ad euro 26.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
- condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 convenuta, che liquida in euro 3387,00, per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forfettarie nella misura del 15% di detto compenso.
Così deciso in Napoli, il 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero