Articolo 10 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 9Articolo 11
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28 settembre 1993
Art. 10. 1. Le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonche' il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonche' la tutela della flora fungina.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse gia' disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 28 settembre 1993