Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ,in sostituzione dell'udienza del 07.01.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7112.2022
TRA
rappresentata e difesa dall' avv.to Giuliano Giuseppe, Parte_1 come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale CP_1 alle liti, dall' avv. Stefano Azzano, come in atti Resistente NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Con, ricorso del 22.12.2022 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202200006730000 notificata il 18.11.2022, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma complessiva di tredicimilanovantaquattro euro e due centesimi (€ 13.094,02), risultante dagli avvisi di addebito n.37120150008261892000, n.37120150011024000000, n.37120160007834681000, n.37120160018982856000, n.37120170010571086000, presuntivamente notificati il 18.11.2015, 17.11.2015, 23.06.2016, 30.12.2016 contenuti nella comunicazione che si deposita.
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
l'insussistenza della pretesa creditoria;
l'erroneità dei conteggi . Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertare in via preliminare, che ogni diritto di credito vantato dall' Controparte_2
e dall' con la comunicazione Controparte_3 preventiva di iscrizione ipotecaria n.07176202200006730000 che sarebbe stata notificata il 18.11.2022 aventi ad oggetto contributi previdenziali, è prescritta perché gli avvisi di addebito n.37120150008261892000, n.37120150011024000000, n.37120160007834681000, n.37120160018982856000, n.37120170010571086000, e gli atti ad esso presupposti non sono stati mai notificati alla sig.ra Parte_1
, ed solo in via subordinata e gradata riconoscere la palese prescrizione
[...] degli avvisi di addebito n.37120112001649343000, n.37120120006526083000, n.37120120016629022000, n.37120130009875581000, n.37120140007122764000, n.37120150006719817000, n.37120160015099706000, n.37120170015757052000, n.37120180014703913000, n.37120190020215657000 perché dalla data della presunta notifica dei menzionati avvisi di addebito alla data dell'intimazione impugnata è decorso il termine quinquennale di cui all'art.3, comma 9, punto b, della legge 8.8.1995, n. 335, con ogni pronuncia conseguenziale;
2) dichiarare, per l'effetto, non dovuta la somma di tredicimilanovantaquattro euro e due centesimi (€ 13.094,02) innanzi indicata, in relazione alla cartella di pagamento indicata nell'opposta intimazione di pagamento notificata il 30.05.2022, ordinando all in persona del legale rapp.te p.t., ed Controparte_2 all' in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.,in solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, la cancellazione del relativo ruolo esattoriale, con ogni pronuncia conseguenziale;
3) accertare e dichiarare gli enti convenuti ormai decaduti dalla possibilità di agire per la riscossione delle imposte e/o tributi indicati nell'intimazione opposta;
4) annullare e/o dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace e/o invalida e/o illegittima e/o revocare l'intimazione per vizi di notifica;
5) nel merito dichiarare il credito vantato dall'ente convenuto non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e annullare, per l'effetto, il ruolo degli avvisi di addebito impugnati e opposti con il presente atto;
6) condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., e l' Controparte_2 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in Controparte_3 solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, al pagamento dei diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore ...”
Si è costituito l' ed ha eccepito, con varie argomentazioni, l'inammissibilità e CP_1
l'infondatezza del ricorso. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Preliminarmente, va osservato che in atti non vi è prova della notifica del ricorso all' nei cui confronti la domanda va dichiarata Controparte_2 improcedibile. Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, condividendo il Tribunale le argomentazioni espresse sulla specifica questione dalla Corte di legittimità ( v. Cassazione civile sez. lav., 11/09/2023, n.26275 ). Oggetto del giudizio è l'impugnativa di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con riferimento ai crediti di natura previdenziale di competenza del Tribunale adito.
Come noto, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all'art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 12, mediante l'aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Pertanto, la norma in questione ha limitato l'accesso alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificata, superando l'elaborazione giurisprudenziale al riguardo formatasi sulla scia di Cass., sez. un., n. 19704 del 2015. Sono poi intervenute le Sezioni Unite della Corte, le quali, per quanto rileva in questa sede, con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno affermato i seguenti principi di diritto: a) "In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (introdotto del D.L. n. 146 del 2021, art.
3-bis, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"; b) "in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4 bis (...), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione...”
Con la citata pronuncia (n.26275/2023) la Corte di legittimità, nel dare continuità a precedenti decisioni relative ad impugnazioni di estratti di ruolo, analoghe alla presente, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire (ordinanze nn. Cassazione 16269/23, 16244/23, 2617/23, 10777/23), specificamente ha chiarito che “ alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l'impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata”
Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità dell'odierno ricorso, relativo ad un'azione che, alla stregua della indicata disciplina, non è giustificata da un interesse ad agire, assorbita ogni ulteriore questione.
La natura della decisione e la novità e controvertibilità della questione (al momento dell'introduzione del giudizio), giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 07.01.25
Il Giudice del lavoro
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dott.ssa Rosa Molè