Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 265
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presieduto dal dott. Benedetto Sieff. L'attore ha richiesto l'annullamento del rigetto della sua domanda di protezione speciale, sostenendo vizi di carenza istruttoria, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. La parte convenuta, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile e infondato.

Il giudice ha argomentato che il ricorso era inammissibile poiché non sussisteva il potere di annullare atti amministrativi da parte del giudice ordinario, come previsto dall'art. 113, comma 3, della Costituzione. Inoltre, ha evidenziato che il ricorso si configurava come un'impugnazione di un atto amministrativo, ma non rispettava le norme processuali che regolano il rito semplificato di cognizione, impedendo la formulazione di nuove domande. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l'attore al rimborso delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 265
    Giurisdizione : Trib. Trento
    Numero : 265
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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