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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. NADA ABROUD;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“ […] insistendo nell'accoglimento del ricorso”, ossia:
pag. 1 di 3 “nel merito annullare per carenza istruttoria, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere il rigetto della richiesta di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U. N.
RI17/A12/2023/IMM, nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale;
vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA;
il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
Per la convenuta.
“respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione del provvedimento e la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno o altro titolo, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.04.2023 l'attore ha chiesto l'annullamento “per carenza istruttoria, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere il rigetto della richiesta di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U. N. RI17/A12/2023/IMM, nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale”.
L'intero ricorso è impostato come se si trattasse dell'impugnazione di un atto amministrativo, sollevando i vizi tipici dell'atto amministrativo, e dunque formulando domande esclusivamente demolitorie.
La successiva precisazione della domanda effettuata all'udienza del 14.11.2023, nel senso che si ordini all'amministrazione un riesame della pratica, muove comunque dal presupposto dell'annullamento del provvedimento, così come adottato.
Il presente giudizio innanzi a questa autorità è diversamente preordinato all'accertamento del diritto soggettivo al permesso di soggiorno, non risultando norma di legge che, nella presente materia, attribuisca a questo giudice ordinario, ai sensi dell'art. 113, comma 3, Cost., il potere di annullare gli atti della pubblica amministrazione.
Ne consegue che mancano l'oggetto e il titolo della domanda stessa che il presente processo è funzionalmente chiamato a trattare, premendo aggiuntivamente ricordare che, a fronte della domanda demolitoria presentata con il ricorso, le norme che regolano il rito semplificato di cognizione, in ogni caso, non consentono la formulazione di nuove domande (cfr. artt. 281 undecies e 281 duodecies c.p.c.).
pag. 2 di 3 I rilievi che precedono sono già stati mossi nel decreto del 29.11.2024 e nell'ordinanza del
18.02.2025 pronunciati dal giudice istruttore in sede di decisione sull'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto assunto in sede amministrativa, istanza reiterata con atto del ricorrente del 28.10.2024. Detti rilievi ricalcano le ragioni già espresse nel decreto del 07.12.2023 (pronunciato dal giudice istruttore precedente assegnatario dell'affare)
a sostegno di identica decisione di rigetto, inaudita altera parte, dell'istanza di sospensione formulata per la prima volta con il ricorso introduttivo (e poi non più coltivata;
per una ricostruzione dell'iter processuale nella fase cautelare, si rimanda alla lettura del decreto del giudice istruttore del 29.11.2024 pronunciato nel relativo sub procedimento 1083-1 / 2023).
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; valore indeterminato, scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00; esclusa la fase istruttoria, in assenza di attività in tal senso;
compensi nella misura minima, data la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna l'attore al rimborso in favore del convenuto delle spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 24 marzo 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale, in persona dei seguenti signori magistrati:
dott. Benedetto Sieff Presidente relatore dott. Laura Di Bernardi Giudice dott. Enrica Poli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. NADA ABROUD;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“ […] insistendo nell'accoglimento del ricorso”, ossia:
pag. 1 di 3 “nel merito annullare per carenza istruttoria, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere il rigetto della richiesta di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U. N.
RI17/A12/2023/IMM, nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale;
vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA;
il tutto con sentenza munita di clausola esecutiva come per legge”.
Per la convenuta.
“respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione del provvedimento e la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno o altro titolo, con vittoria di spese e competenze”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18.04.2023 l'attore ha chiesto l'annullamento “per carenza istruttoria, violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere il rigetto della richiesta di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 T.U. N. RI17/A12/2023/IMM, nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale”.
L'intero ricorso è impostato come se si trattasse dell'impugnazione di un atto amministrativo, sollevando i vizi tipici dell'atto amministrativo, e dunque formulando domande esclusivamente demolitorie.
La successiva precisazione della domanda effettuata all'udienza del 14.11.2023, nel senso che si ordini all'amministrazione un riesame della pratica, muove comunque dal presupposto dell'annullamento del provvedimento, così come adottato.
Il presente giudizio innanzi a questa autorità è diversamente preordinato all'accertamento del diritto soggettivo al permesso di soggiorno, non risultando norma di legge che, nella presente materia, attribuisca a questo giudice ordinario, ai sensi dell'art. 113, comma 3, Cost., il potere di annullare gli atti della pubblica amministrazione.
Ne consegue che mancano l'oggetto e il titolo della domanda stessa che il presente processo è funzionalmente chiamato a trattare, premendo aggiuntivamente ricordare che, a fronte della domanda demolitoria presentata con il ricorso, le norme che regolano il rito semplificato di cognizione, in ogni caso, non consentono la formulazione di nuove domande (cfr. artt. 281 undecies e 281 duodecies c.p.c.).
pag. 2 di 3 I rilievi che precedono sono già stati mossi nel decreto del 29.11.2024 e nell'ordinanza del
18.02.2025 pronunciati dal giudice istruttore in sede di decisione sull'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto assunto in sede amministrativa, istanza reiterata con atto del ricorrente del 28.10.2024. Detti rilievi ricalcano le ragioni già espresse nel decreto del 07.12.2023 (pronunciato dal giudice istruttore precedente assegnatario dell'affare)
a sostegno di identica decisione di rigetto, inaudita altera parte, dell'istanza di sospensione formulata per la prima volta con il ricorso introduttivo (e poi non più coltivata;
per una ricostruzione dell'iter processuale nella fase cautelare, si rimanda alla lettura del decreto del giudice istruttore del 29.11.2024 pronunciato nel relativo sub procedimento 1083-1 / 2023).
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.. I compensi di avvocato sono liquidati ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 come segue: tabella n. 2; valore indeterminato, scaglione da euro
26.000,01 a euro 52.000,00; esclusa la fase istruttoria, in assenza di attività in tal senso;
compensi nella misura minima, data la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna l'attore al rimborso in favore del convenuto delle spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Trento, 24 marzo 2025
Il Presidente estensore
Benedetto Sieff
pag. 3 di 3