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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 857/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via N. Pizi 80, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. Denaro Vittoria, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Santa Marina n. 128, Polistena (RC), C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Coriani Roberta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 03/07/2025 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario nel Comune di San GI TO (R.C.), in data 21/08/1993, con
; precisava che dall'unione coniugale erano nati i figli , nata in [...] il Controparte_1 Per_1
27.9.1994, e nato in [...] il [...], entrambi oggi maggiorenni ed autonomi;
che con Per_2 sentenza n. 380/2014 pubblicata in data 06.05.2014, emessa nel giudizio di separazione giudiziale
RG.1323/2009, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che in tutti questi anni i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza né avevano mai ricostituito il consorzio familiare avevano continuato a vivere separati e avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo e cioè la a Loggia (TO) ed il a Polistena Pt_1 CP_1
(RC). Chiedeva quindi che venisse pronunciato il divorzio.
Si costituiva il resistente , il quale si associava alla richiesta della ricorrente di Controparte_1 pronuncia del divorzio.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di S. GI TO il 21.08.1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
San GI TO al n. 18 parte, parte II, serie A, anno 1993.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 380/2014 pubblicata il 06/05/2014 (RG n. 1323/2009), senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Infatti, ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto. In effetti dalle dichiarazioni delle parti è emerso che non vi sono gli estremi per la riconciliazione e che le parti non hanno più ricomposto l'unione spirituale e materiale che connota il menage familiare, avendo anzi entrambe precisato di vivere, da tempo, in luoghi differenti. È emerso, nello specifico, che la separazione dei coniugi si è prolungata per un periodo superiore a quello richiesto dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b n. 2 per come modificato dall'art. 1 l. 55/2015).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e considerato che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, va accolta la domanda e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Del resto, non vi sono ulteriori condizioni da specificare, oltre alla pronuncia sullo status, in quanto entrambi i figli della coppia , nata in [...] il [...], e nato in [...] il Per_1 Per_2
4.6.1996, risultano entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3.In ragione dell'accordo tra le parti e trattandosi di pronuncia sullo status, si ritiene sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio in epigrafe così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in S. GI
TO (RC) il 21.08.1993 da e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di San GI TO al n. 18 parte, parte II, serie A, anno
1993; compensa integralmente le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 25/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore, dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via N. Pizi 80, Palmi (RC), presso lo studio dell'Avv. Denaro Vittoria, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via Santa Marina n. 128, Polistena (RC), C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Coriani Roberta, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.11.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 03/07/2025 deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario nel Comune di San GI TO (R.C.), in data 21/08/1993, con
; precisava che dall'unione coniugale erano nati i figli , nata in [...] il Controparte_1 Per_1
27.9.1994, e nato in [...] il [...], entrambi oggi maggiorenni ed autonomi;
che con Per_2 sentenza n. 380/2014 pubblicata in data 06.05.2014, emessa nel giudizio di separazione giudiziale
RG.1323/2009, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che in tutti questi anni i coniugi non avevano mai ripreso la convivenza né avevano mai ricostituito il consorzio familiare avevano continuato a vivere separati e avendo trasferito ognuno la propria residenza presso un domicilio autonomo e cioè la a Loggia (TO) ed il a Polistena Pt_1 CP_1
(RC). Chiedeva quindi che venisse pronunciato il divorzio.
Si costituiva il resistente , il quale si associava alla richiesta della ricorrente di Controparte_1 pronuncia del divorzio.
All'udienza del 21.11.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di S. GI TO il 21.08.1993, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
San GI TO al n. 18 parte, parte II, serie A, anno 1993.
Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, pronunciata con sentenza n. 380/2014 pubblicata il 06/05/2014 (RG n. 1323/2009), senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Infatti, ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto. In effetti dalle dichiarazioni delle parti è emerso che non vi sono gli estremi per la riconciliazione e che le parti non hanno più ricomposto l'unione spirituale e materiale che connota il menage familiare, avendo anzi entrambe precisato di vivere, da tempo, in luoghi differenti. È emerso, nello specifico, che la separazione dei coniugi si è prolungata per un periodo superiore a quello richiesto dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b n. 2 per come modificato dall'art. 1 l. 55/2015).
Di fronte alle suddette risultanze processuali e considerato che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, va accolta la domanda e dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Del resto, non vi sono ulteriori condizioni da specificare, oltre alla pronuncia sullo status, in quanto entrambi i figli della coppia , nata in [...] il [...], e nato in [...] il Per_1 Per_2
4.6.1996, risultano entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3.In ragione dell'accordo tra le parti e trattandosi di pronuncia sullo status, si ritiene sussistano giustificati motivi per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio in epigrafe così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in S. GI
TO (RC) il 21.08.1993 da e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di San GI TO al n. 18 parte, parte II, serie A, anno
1993; compensa integralmente le spese di lite;
dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 25/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola