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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7243/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
RICORRENTI
Atti comunicati al PM in data 12-6-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...] Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 29-10-1995, atto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bologna, N.792 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1995, hanno optato per il regime di separazione dei beni;
dall'unione non sono nati figli.
Da qualche tempo l'unione coniugale non è più serena;
col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20-10-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
29-10-1995, atto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna, N.792 P. 2 S. A Uff.
01 anno 1995; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)-I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2)-I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento.
3)- dà atto che in ragione della disparità economica-patrimoniale tra i coniugi e dell'apporto personale ed economico dato da alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio Parte_1 del coniuge e dunque con funzione compensativa-perequativa, con atto notarile in Parte_2 data 8.5.2025 a ministero notaio Dott. ha attribuito a a titolo Persona_1 Parte_1 gratuito il diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile posto in Comune di Castel Maggiore
(BO), via Ilaria Alpi n. 37, costituito da un appartamento al secondo piano, con annessi due vani rispettivamente ad uso cantina e ad uso autorimessa al piano terra.
C – Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7243/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BOSI CARLO
RICORRENTI
Atti comunicati al PM in data 12-6-2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 nata a [...] il [...] e nato a [...] l'[...] Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 29-10-1995, atto del Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Bologna, N.792 P. 2 S. A Uff. 01 anno 1995, hanno optato per il regime di separazione dei beni;
dall'unione non sono nati figli.
Da qualche tempo l'unione coniugale non è più serena;
col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedono che sia pronunciata la separazione, alle condizioni concordate di cui al ricorso medesimo;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20-10-2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni concordate;
esse risultano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A – pronuncia la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
29-10-1995, atto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna, N.792 P. 2 S. A Uff.
01 anno 1995; manda all'Ufficiale di Stato civile di detto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1)-I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2)-I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla hanno a pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento.
3)- dà atto che in ragione della disparità economica-patrimoniale tra i coniugi e dell'apporto personale ed economico dato da alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio Parte_1 del coniuge e dunque con funzione compensativa-perequativa, con atto notarile in Parte_2 data 8.5.2025 a ministero notaio Dott. ha attribuito a a titolo Persona_1 Parte_1 gratuito il diritto di usufrutto vita natural durante sull'immobile posto in Comune di Castel Maggiore
(BO), via Ilaria Alpi n. 37, costituito da un appartamento al secondo piano, con annessi due vani rispettivamente ad uso cantina e ad uso autorimessa al piano terra.
C – Nulla sulle spese.
pagina 2 di 3 Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3