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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 1 di 24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, ha, mediante deposito della stessa a mezzo p.c.t. che tiene luogo della lettura del dispositivo, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2562 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Lungro (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 23.04.1987, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA MATRANGOLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE – E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CORINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti già , C.F. in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISE SERGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA DALL'AIERA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTI –
parte nata a [...] in data [...] e ivi residente in [...]Controparte_5 Sant'Angelo n. 45
- CONVENUTO contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 26.09.2016,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_5 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La difesa della Controparte_2 parte attrice ha allegato che:
- il giorno 14.10.2014, alle ore 18:00, percorreva, a bordo del Parte_1 motociclo tipo Suzuki, tg. CX 58032, di proprietà e condotto da , la via Controparte_4 San Leonardo nel Comune di Lungro (CS), direzione di marcia IR;
- giunti all'altezza del campetto sportivo, collidevano con l'autocarro Fiat Iveco 3510, tg. RM 2A1045, di proprietà e condotto da assicurato con la compagnia Controparte_5 assicurativa con polizza n. 682275274, che li precedeva, il quale CP_1 intraprendeva manovra di svolta a sinistra per immettersi nella laterale via secondaria, R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 2 di 24
senza azionare la freccia e senza prima controllare adeguatamente lo stato della strada alle proprie spalle, non avvedendosi, pertanto, della presenza del motociclo Suzuki, che aveva già intrapreso manovra di sorpasso, così, intersecandone la traiettoria e determinando la collisione dei due mezzi;
- il effettuava il sorpasso senza valicare la via di mezzeria;
CP_4
- a causa del violento urto, l'attrice ha riportato lesioni personali gravissime ed è stata trasportata immediatamente presso il P.S. del P.O. di Cosenza, dove le sono state somministrate cure ed effettuati esami;
- la è stata, poi, dimessa in data 04.11.2014, con la diagnosi di “trauma Pt_1 scheletrico con frattura scomposta diafisaria terzo medio femore sx, frattura scomposta diafisaria terzo distale femore dx e frattura scomposta diafisi prossimale perone dx”;
- nell'immediatezza dei fatti sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lungro che hanno effettuato gli opportuni rilievi;
- al momento del sinistro, il motociclo Suzuki, sul quale viaggiava la era Pt_1 sprovvisto di copertura assicurativa, secondo quanto rilevato dagli stessi Carabinieri;
- a causa delle lesioni subite, la è stata sottoposta a numerosi controlli e ad una Pt_1 lunga e dolorosa terapia fisico-riabilitativa, con assunzione prolungata di farmaci antidolorifici;
- stabilizzati gli esiti del trauma soltanto nel mese di aprile 2016, l'attrice si è sottoposta a visita medico-legale presso lo studio della dott.ssa , in data Persona_1 12.04.2016, dalla quale è emerso che le lesioni subiti aveva causato esiti permanenti nella misura del 36%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 50, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 40, un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 90 e un periodo di inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 90;
- l'attrice ha sostenuto spese per il compenso della dott.ssa per un Persona_1 importo di euro 250,00;
- la rituale messa in mora della compagnia di assicurazioni e Controparte_2 CP_6
effettuata a mezzo pec in data 02.09.2015, e il successivo invito alla
[...] negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 inviato a mezzo raccomandata a.r. del 20.01.2016, non hanno sortito alcun effetto;
- in data 28.05.2016, la ha inoltrato, a mezzo pec, messa in mora con contestuale Pt_1 invito alla negoziazione assistita alla compagnia assicurativa del veicolo di proprietà e condotto dal la quale con nota del 13.06.2016 ha comunicato CP_5 CP_1 di non poter formulare alcuna offerta;
- la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi ad esclusiva colpa, imprudenza e imperizia di il quale ha violato l'art. 15 C.d.S. poiché, Controparte_5 prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada secondaria, non solo non controllava lo stato della strada alle proprie spalle, ma ometteva di attivare gli appositi indicatori luminosi per segnalare il cambio di direzione, non rispettando le prescrizioni della norma suddetta, che richiede una particolare prudenza nell'esecuzione della manovra di svolta;
- nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo sorpassando, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, per cui è dovere del conducente che intende svoltare a sinistra assicurarsi preventivamente che non venga a determinarsi alcun pericolo di collisione con un veicolo che si prepari al sorpasso;
- la manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'obbligo per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 3 di 24
durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione;
- la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, cosicché il conducente che tale manovra deve attuare non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 C.d.S. di eseguire la prescritta segnalazione preventiva e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare, mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza;
- pertanto, il conducente che compia manovra di svolta a sinistra è tenuto a prestare attenzione agli altri veicoli non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di essa;
- del tutto inutili e prive di fondamento appariranno le lagnanze di chi volesse attribuire la responsabilità del sinistro al conducente del motociclo su cui viaggiava l'attrice, adducendo il solo fatto che la strada dove è avvenuto il sinistro sia divisa da linea continua, perché in presenza di linea continua questi avrebbe dovuto astenersi dalla manovra di svolta a sinistra, o comunque, a spregio dei dettami della segnaletica stradale, avrebbe dovuto effettuarla eseguendo la prescritta segnalazione preventiva con gli appositi indicatori, avvicinandosi gradualmente all'asse della carreggiata, accertandosi mediante lo specchio retrovisivo che non vi fossero veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo e, nel caso, concedendo a tali veicoli la precedenza onde evitare la collisione;
- secondo l'art. 40 C.d.S., le linee continue “indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata”, pertanto, non possono essere oltrepassate, ma non vietano però il sorpasso se la manovra può essere effettuata senza oltrepassarle e sono, dunque, da considerare “un muro invalicabile”;
- la linea continua non indica, dunque, un divieto di sorpasso, ma solo il divieto di oltrepassare la linea stessa, di conseguenza, mentre non vieta la manovra di sorpasso, vieta qualsiasi manovra che implichi l'attraversamento della linea, quindi, vieta la svolta a sinistra e l'inversione di marcia;
- nel caso de quo, il conducente del motociclo si apprestava ad effettuare una manovra di sorpasso senza però oltrepassare la linea continua;
- la linea continua impedisce la manovra di svolta a sinistra e risulta contravvenzionabile ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. A, C.d.S. “per aver creato pericolo ad un altro utente della strada durante la manovra di svolta”, nonché dell'art. 146 C.d.S. “per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”;
- dunque, l'esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli o comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza;
- comunque, il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso;
- l'azione prevista dall'art. 141 c.ass. è facoltativa e non obbligatoria, potendo il terzo trasportato avvalersi della detta procedura ovvero ricorrere all'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c.;
- il terzo trasportato ha, quindi, la facoltà di esercitare l'azione anche nei confronti del responsabile civile, conducente-proprietario dell'altro veicolo, atteso che il regime di indennizzo diretto ex art. 141 c.ass. non preclude al danneggiato la possibilità di evocare in giudizio esclusivamente il titolare conducente del veicolo antagonista, quale responsabile del danno e la relativa compagnia assicurativa;
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- a causa del sinistro quo agitur, la ha patito un danno biologico quantificato in € Pt_1 296.115,00, considerando una personalizzazione massima pari al 25%, sulla base delle tabelle milanesi del 2014;
- per come emerge dalla relazione medico legale allegata, la ha riportato una Pt_1 percentuale di invalidità permanente pari al 36%, che giustifica una personalizzazione massima del danno non patrimoniale, soprattutto in considerazione del grado di sofferenza della stessa e del peggioramento delle condizioni di vita;
- infatti, a causa dell'occorso sinistro, l'attrice ha iniziato a soffrire di un disturbo d'ansia generalizzato in disturbo di personalità N.A.S., per come accertato da certificazione medica rilasciata dal CSM Castrovillari a firma del dott. e accusa una maggiore Per_2 fatica e disagio nello svolgimento delle attività quotidiane;
- ai fini della monetizzazione del danno non patrimoniale, bisogna tenere conto del pregiudizio patito dall'attrice anche sul piano anatomo-funzionale e su quello della soggettiva sofferenza extrabiologica;
- nel caso de quo, le abitudini di vita e gli assetti relazionali della odierna attrice, che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, hanno subito una forte alterazione, inducendola a scelte di vita diverse, ovviamente peggiorative circa l'espressione della sua personalità nel mondo esterno, incidendo inevitabilmente sugli aspetti dinamico-relazionali della propria vita;
- a seguito degli interventi chirurgici subiti, la ha riportato profonde cicatrici alle Pt_1 gambe, che non le consentono più una minigonna, limitandola, di conseguenza, nella espressione della propria femminilità;
- quanto sinora descritto ha determinato uno sconvolgimento della esistenza della odierna attrice che ben può sintetizzarsi nel danno esistenziale, che deve considerarsi autonomo rispetto sia alla nozione di danno morale sia a quella di danno biologico;
- per tale voce di danno spetta all'attrice il risarcimento dei danni in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. di natura sostanzialmente non patrimoniale;
- nella fattispecie, si configura, altresì, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, individuata nella perdita della concorrenzialità lavorativa, atteso che, a seguito del sinistro, la parte attrice ha riportato una inabilità lavorativa dapprima pari al 100%, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e in seguito al 60%;
- tale invalidità ha precluso alla già allora disoccupata, ogni possibilità di Pt_1 trovare una occupazione attinente al suo corso di studi, avendo la stessa conseguito il diploma presso l'Istituto Alberghiero;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del proprietario nonché conducente del veicolo Fiat Iveco 3510, tg. RM2A104, Controparte_5 b. per l'effetto, condannarlo, in solido con la Compagnia Assicurativa CP_1 convenuta, al pagamento e risarcimento in favore di dei seguenti danni: Parte_1
1. risarcimento del danno biologico e morale patito dall'attrice per un importo complessivo di € 296.115,00, oltre le spese sostenute dalla stessa e documentate, nonché quelle future pari ad € 5.000,00 per l'intervento di chirurgia estetica alle gambe ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
2. risarcimento del danno esistenziale;
3. ovvero, in subordine ed in via alternativa, previo l'accertamento dell'esistenza di chance, al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura che ci si riserva si indicare in R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 5 di 24
via definitiva in corso di causa e che, in subordine, chiede che il Tribunale determini in sua giustizia e - se del caso - secondo equità; c. in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accertare una responsabilità di nella causazione del sinistro, condannare Controparte_4
nella qualità di impresa designata ex lege, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento e risarcimento, in favore di Parte_1 di tutte le sopraelencate voci di danno;
d. con vittoria delle spese di giudizio, CTU e CTP comprese, nonché delle spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario, nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione. La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 19.10.2017. Con provvedimento del 9.05.2017, il Presidente di Sezione, a seguito di segnalazione di connessione del giudizio R.G. n. 2561/2016 con il presente giudizio, ha disposto ex art. 274 comma 2 c.p.c. che entrambe le cause fossero chiamate all'udienza del 5.06.2017, dinnanzi al giudice preventivamente adito, il quale ne ha disposto la riunione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 24.07.2017, si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che: CP_1
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sul quale la stessa viaggiava;
- non era nelle condizioni di porre in essere manovre sufficienti ad Controparte_5 evitare l'impatto, posto che il conducente del motociclo non si avvedeva della svolta a sinistra del veicolo che lo precedeva, peraltro, in un tratto di strada in cui la manovra di sorpasso non era consentita;
- viaggiava ad una velocità non commisurata ai luoghi in cui il sinistro si Controparte_4
è verificato;
- l'evento si è prodotto per colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale poneva in essere una condotta assolutamente imprudente e violativa delle norme del C.d.S.;
- infatti, per come risulta dall'analisi del verbale di accertamenti e rilievi redatto dai Carabinieri della Stazione di Lungro, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, al IC, sono state elevate diverse contravvenzioni, mentre alcuna infrazione è stata registrata a carico del CP_5
- dall'esame di tutti gli elementi emerge in modo inconfutabile l'assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato, conducente dell'autocarro Iveco, che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto con il motociclo condotto dal che, CP_4 improvvisamente, ne ha invaso la traiettoria di marcia;
- il sinistro de quo è imputabile, in via esclusiva, alla condotta posta in essere dal CP_4
responsabile della turbativa che non ha permesso al conducente dell'autoveicolo
[...] Iveco di porre in essere alcuna manovra sufficiente ad evitare la collisione;
- l'avversa domanda non può non ritenersi infondata;
- la quantificazione del danno è frutto di una valutazione del tutto generica e unilaterale. Tanto premesso a chiesto al Tribunale di: CP_1 a. rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, accertato il grado di responsabilità imputabile a conducente del vettore sul quale viaggiava Controparte_4
per i motivi esposti in narrativa, contenere la condanna dell'odierna Parte_1 comparente entro tali limiti e, in ogni caso, nella misura che emergerà nel corso del giudizio;
c. con vittoria delle spese, onorari e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le relative memorie, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017, si è costituita
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal CP_2 R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 6 di 24
FGVS ex art. 286 d.lgs. 209/2005, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, avendo l'attrice agito ex artt. 283 e 287 d.lgs. 209/2005 senza convenire in giudizio il conducente-proprietario del motociclo non coperto da assicurazione. La convenuta ha, altresì, dedotto che:
- sussiste la propria carenza di legittimazione passiva di quale Controparte_2 impresa designata ex art. 286 c.d.a., in quanto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presuppone la prova, da parte del danneggiato, della carenza di copertura assicurativa del veicolo soggetto all'assicurazione obbligatoria, presunto responsabile, con la conseguenza che, in difetto di prova la domanda nei confronti di in qualità di impresa designata, dovrà essere rigettata;
Controparte_2
- sotto altro aspetto, si ravvisa la carenza di legittimazione passiva, posta l'inapplicabilità della procedura di risarcimento del terzo trasportato in caso di veicolo sprovvisto di polizza, nonché l'inapplicabilità del regime di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 lett. d);
- infatti, in caso di sinistro con danni al terzo trasportato non è applicabile l'art. 141 d.lgs. 209/2005, qualora uno dei veicoli coinvolti sia privo di copertura assicurativa, come nel caso di specie;
- la controparte, inoltre, agisce nei confronti di e di sul CP_1 Controparte_5 presupposto che la responsabilità del sinistro sia integralmente ascrivibile a quest'ultimo e, pertanto, la chiamata in causa dell'impresa designata risulta assolutamente sovrabbondante, inammissibile e ininfluente;
- pertanto, si chiede l'estromissione della stessa non sussistendo alcuna legittimazione passiva della medesima;
- la domanda attorea è totalmente infondata e deve essere respinta;
- la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attrice è assolutamente imprecisa e carente di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo che possa far valutare la corrispondenza dei danni asseritamente subiti con la dinamica stessa, anzi la narrazione del fatto risulta essere oltremodo indefinita e assolutamente contraddittoria;
- dalla narrazione dei fatti offerta da controparte non si evince con chiarezza né l'esatta dinamica dell'evento, non comprendendosi se il motoveicolo del abbia CP_4 proseguito fermandosi dopo che il conducente ne avrebbe perso il controllo o si sia arrestato nell'aver eseguito la manovra di sorpasso, né le circostanze per le quali il o il non si sarebbero avveduti di eventuali ostacoli, né è chiara CP_5 CP_4 l'esatta velocità tenuta dal motoveicolo al momento del sinistro o il comportamento tenuto dalla di cui soprattutto non è stata dimostrata l'effettiva presenza sul Pt_2 motoveicolo, né il fatto che la stessa indossasse il casco protettivo ben allacciato, né quant'altro possa far comprendere in maniera limpida e inequivocabile il verificarsi dei fatti;
- ammesso che parte attorea abbia effettivamente subito danni con le modalità accennate nell'atto introduttivo del giudizio, non si potranno che addebitare alla propria condotta imprudente ed imperita, esclusiva e/o concorsuale, le conseguenze dannose dell'eventuale, ed ancora indimostrato, evento lesivo, senza però avere la certezza relativamente alle esatte modalità con cui il sinistro si sarebbe verificato;
- pur ammettendo, in via del tutto ipotetica, che l'attrice sia incorsa in un sinistro stradale quale terza trasportata, oltre al nesso di causalità, bisognerà comunque provare in giudizio che la stessa non tenesse una condotta colposa, quale ad esempio l'aver omesso di indossare il casco protettivo, di cui nell'atto introduttivo non vi è menzione alcuna;
- in ogni caso, l'onere della prova grava, come espressamente richiede l'art. 2697 c.c., su parte attorea sia in ordine al fatto storico che alla responsabilità del convenuto, nonché ai danni asseritamente subiti e all'esistenza sia del nesso temporale che del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro occorso e i presunti danni subiti da parte attrice;
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- qualora dovesse riconoscersi una seppur minima responsabilità nei confronti del conducente del motoveicolo presuntivamente non assicurato e per esso alla
[...] in qualità di Impresa Designata dal FGVS, non potrà che ascriversi in capo CP_2 a parte attrice un evidente concorso di colpa, con la conseguenza che, allorquando ne siano accertate la pericolosità e l'imprudenza delle condotte, la colpa di costei concorrerà, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente del veicolo non assicurato;
- qualora venisse data prova da parte dell'attrice nel presente giudizio di quanto richiesto, nonché del fatto che il motoveicolo di proprietà del , fosse privo di copertura CP_4 assicurativa RCA al momento del fatto, quest'ultimo, una volta che sarà integrato il contraddittorio nei suoi confronti, dovrà essere condannato a rivalere la concludente Compagnia ex art. 292 d.lgs. 209/2005 (già art. 29 della L. 990/69) delle somme che questa sarà eventualmente condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in favore della parte attrice e, in tal senso, si chiede sin da ora, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio del predetto, di essere autorizzati a notificargli la presente comparsa di risposta;
- inammissibile e intempestiva è la richiesta dei presunti danni così come quantificati da parte attrice, contestandosi, in particolare, la richiesta di risarcimento per danni morali nonché la quantificazione fatta da controparte per tutte le altre voci di danno richieste, ivi compresa quella relativa al presunto danno biologico da IP nella misura del 36%;
- tale tipologia di danno va compiutamente e dettagliatamente provata nel corso del giudizio, mentre alcuna prova in merito è stata ancora fornita dalla controparte, la quale si limita a produrre una perizia medico legale di parte, che essendo appunto una produzione defensionale dell'attrice, non ha alcuna valenza probatoria nel presente giudizio;
- la somma indicata non è supportata da alcun elemento probatorio tale da legittimare la pretesa avanzata, per cui la domanda deve essere inevitabilmente rigettata con riferimento a tutte le voci di danno richieste;
- in ogni caso, la eventuale condanna di in qualità di Impresa Controparte_2
Designata ex art. 286 d.lgs 209/2005, non potrà eccedere i massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come previsti dall'art. 21, L. 990/69, di concerto con il D.P.R. 19/4/1993, pari ad € 774.685.35; Tanto premesso, a chiesto al Tribunale: Controparte_2 a. accertato l'evidente litisconsorzio necessario, disporre la chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. di quale proprietario e conducente del motociclo sprovvisto di polizza e Controparte_4 comunque responsabile civile, affinché in qualità di Impresa Controparte_2
Designata dal FGVS, possa attuare azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 d.lgs209/2005 (già art. 29 della L.990769) nei confronti dello stesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una seppur minima responsabilità in capo all'odierna concludente e la stessa fosse condannata a pagare all'attrice eventuali somme a titolo di risarcimento;
b. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
(FGVS), per tutte le motivazioni dedotte in premessa, dichiarando l'immediata estromissione della concludente dal presente giudizio, con ogni consequenziale statuizione;
c. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
(FGVS), per evidente inapplicabilità dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 al caso di specie e per la non tenutezza dell'Impresa Designata dal FGVS a corrispondere alcun risarcimento alla parte attrice, per tutte le motivazioni dedotte in premessa, dichiarando l'immediata estromissione della concludente dal presente giudizio, con ogni consequenziale statuizione;
d. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur; R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 8 di 24
e. in via subordinata, dare atto che il danno lamentato si è verificato per concorso di colpa prevalente della per non avere la stessa, quale terza trasportata a bordo di un Pt_1 motoveicolo, indossato il prescritto casco, con ogni consequenziale statuizione;
f. in ogni caso, nelle denegata ipotesi di eventuale condanna della convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69, art. 291 DPR 254/06 e dell'art. 1 del D.P.R. 19.401993, pari ad euro 774.685,35. g. condannare il in seguito all'integrazione del contraddittorio, ex art. 292 Controparte_4
d.lgs 209/2005 (già art. 29 della L. 990/69) a rivalere quale Impresa Controparte_2
Designata delle somme che questa fosse condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in favore dell'attrice e in tal senso si chiede, sin da ora, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e/o di mancata costituzione in giudizio dello stesso, di essere autorizzati a Controparte_4 notificargli la presente Comparsa di risposta;
h. rigettare e respingere la richiesta di parte attrice relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
i. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio All'udienza del 02.03.2018, vista la richiesta espressamente formulata da è Controparte_2 stata disposta la rimessione in termini della predetta convenuta concedendo, nuovamente, alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Depositate le relative memorie, escussi i testi di parte attrice ed espletata c.t.u. medico-legale sulle persone dei danneggiati, e all'udienza del 21.05.24 le Controparte_4 Parte_1 parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Le cause sono state, quindi, assunte in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1779/2024 depositata in data 21.10.2024 è stato definito il giudizio avente R.G. n. 2561/2016 e, contestualmente, è stata disposta la separazione ex art. 103 c. 2 c.p.c. del presente giudizio. Il g.i., in particolare, atteso che il giudizio avente R.G. n. 2562 del 2016 non potesse ancora essere deciso, in quanto era necessario, dapprima, integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, ossia del responsabile civile ex art. 141 – 283 d.lgs. 209 del 2005, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. – 183 c. 1 e 2 c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e fissando a questo scopo termine perentorio per la Controparte_4 notifica del relativo atto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2025, si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_4
- in data 14.10.2014, intorno alle ore 18:00, il motociclo Suzuki targato CX 58032, di proprietà e condotto da mentre percorreva Via San Leonardo, in Controparte_4 località Lungro (CS), in direzione IR (CS), giunto all'altezza del campetto sportivo, si accingeva a sorpassare un autocarro Fiat Iveco 3510, targato RM 2A1045, condotto e di proprietà di assicurato con (polizza n. 682275274); Controparte_5 CP_1
- il conducente dell'autocarro, senza attivare l'indicatore di direzione e senza verificare adeguatamente la situazione della strada, improvvisamente, intraprendeva una svolta a sinistra per immettersi in una via laterale, tagliando la traiettoria del motociclo e causando così la collisione tra i due mezzi;
- il sorpasso effettuato dal avveniva senza superare la linea continua di mezzeria;
CP_4
- a bordo del motociclo viaggiava anche passeggera, la quale, a Parte_1 seguito dello scontro, riportava lesioni personali di particolare gravità; R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 9 di 24
- la ricostruzione dell'evento dannoso, così come esposta dalla compagnia assicurativa appare priva di fondamento e non supportata da una rigorosa analisi delle CP_1 norme di circolazione;
- in particolare, l'asserzione contenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe da attribuirsi esclusivamente al è destituita di ogni fondamento, in quanto nel CP_4 conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo sorpassato, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda e ciò significa che conducente dell'autocarro Fiat Iveco 3510, tg. RM 2A1045, prima di Controparte_5 compiere la manovra di svolta a sinistra, aveva l'obbligo di accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo;
- il dovere di accertamento non si limita al momento immediatamente precedente all'inizio della manovra di svolta, ma perdura per tutta la durata dell'esecuzione della stessa, atteso che il conducente deve garantire la sicurezza non solo prima di iniziare la manovra, ma anche durante tutto il suo svolgimento, evitando situazioni di pericolo derivanti da altri veicoli che potrebbero essere in fase di sorpasso o comunque intervenire nella zona di manovra;
- il suddetto obbligo è, quindi, fondamentale per evitare conflitti di priorità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza stradale, pertanto, la responsabilità del qualora CP_5 la manovra di svolta abbia causato un incidente con un veicolo in sorpasso, potrebbe configurarsi come derivante dalla violazione di questo obbligo di cautela e dalla mancata percezione di un rischio durante l'esecuzione della manovra;
- il ha effettuato la manovra di svolta a sinistra in violazione dell'art. 154 CP_5
C.d.S., che impone a ogni conducente di rispettare specifici obblighi prima e durante l'esecuzione della manovra di svolta;
- in particolare, il conducente ha l'obbligo di segnalare preventivamente la manovra con gli indicatori luminosi (le cosiddette "frecce"), in modo da informare gli altri utenti della strada dell'intenzione di cambiare direzione;
- nel caso di specie, il non ha rispettato questa fondamentale regola di CP_5 sicurezza, omettendo l'uso dell'indicatore di direzione e, pertanto, ha reso difficile, se non impossibile, per gli altri conducenti, compreso il , comprendere CP_4 tempestivamente le sue intenzioni;
- inoltre, ai sensi dell'art. 154 C.d.S., il conducente, prima di eseguire una svolta, deve accertarsi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti, controllo deve essere effettuato sia tramite l'utilizzo degli specchietti retrovisori che mediante ispezione diretta, ossia girando la testa per verificare l'eventuale presenza di veicoli;
- nel caso specifico, il non ha compiuto adeguatamente questo controllo e, CP_5 pertanto, non ha percepito la presenza del motociclo condotto dal , il quale aveva CP_4 già intrapreso la manovra di sorpasso in conformità con le normative del Codice della Strada;
- il motociclo, dunque, si trovava già in fase di sorpasso e, secondo le regole del C.d.S., in un contesto di manovra di sorpasso, il veicolo che sta svoltando deve concedere la precedenza al veicolo che sta procedendo, sia che si trova dietro o accanto a lui, purché il sorpasso sia stato intrapreso in modo regolare;
- perfino nel caso in cui il veicolo sopraggiungente si trovasse in una illegittima fase di sorpasso, il conducente che deve svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da tergo;
- tale principio ribadisce che la responsabilità del sinistro grava esclusivamente sul che ha compiuto un'azione non solo rischiosa, ma anche chiaramente CP_5 contraria alla normativa vigente;
- la mancata segnalazione della svolta e l'assenza di accertamenti sull'eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti hanno contribuito in modo determinante alla creazione di una R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 10 di 24
situazione di pericolo, impedendo al motociclo di completare la sua manovra di sorpasso in sicurezza;
- tale comportamento, quindi, integra una grave violazione del Codice della Strada e implica una responsabilità diretta per l'incidente verificatosi;
- la compagnia assicurativa, nel proprio atto di costituzione, riportato nell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, nel contestare la legittimità del sorpasso effettuato dal , invoca erroneamente la presenza della linea continua sulla carreggiata come CP_4 motivo di divieto per la manovra di sorpasso, tuttavia, tale interpretazione risulta essere infondata e non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 40, che esclude che le linee continue, quando presenti sulla carreggiata, rappresentano un limite invalicabile per i veicoli che si trovano nella stessa corsia di marcia, essendo finalizzate a garantire la sicurezza stradale, impedendo ai veicoli di invadere la corsia opposta o di incorrere in situazioni di rischio, come nel caso di sorpassi pericolos;
- tuttavia, il C.d.S. non vieta in maniera assoluta la manovra di sorpasso in presenza di una linea continua, essendo previsto che il sorpasso possa avvenire in modo legittimo anche quando la linea continua è presente, a condizione che venga eseguito senza oltrepassarla;
- quindi, il veicolo che sorpassa deve rimanere nella propria corsia di marcia, senza invadere la corsia opposta, e deve rispettare la segnaletica orizzontale senza violarla;
- nel caso specifico, il ha compiuto il sorpasso rispettando pienamente le CP_4 disposizioni di legge, non ha oltrepassato la linea continua, ma ha eseguito il sorpasso rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, ovvero nella zona consentita dalla segnaletica;
- la sua condotta, pertanto, è conforme all'art. 40 del C.d.S., che permette il sorpasso a condizione che non venga invasa la corsia opposta, anche in presenza di una linea continua, la quale non ha alcun effetto restrittivo sull'azione di sorpasso, se non nel caso in cui il sorpasso implica l'invasione della corsia opposta, situazione che non si è verificata nel presente caso;
- il , infatti, ha agito in maniera prudente e conforme alle norme, evitando ogni CP_4 possibile pericolo, e la sua manovra non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del traffico, pertanto, l'argomentazione della compagnia assicurativa che CP_1 tenta di invalidare il sorpasso basandosi sulla presenza della linea continua, non trova riscontro nella normativa vigente, la quale consente il sorpasso se effettuato in sicurezza e senza oltrepassare la linea continua;
- la condotta del è, quindi, pienamente legittima e in linea con le disposizioni del CP_4 Codice della Strada;
- la compagnia nel tentativo di attribuire la responsabilità dell'incidente al CP_1
, solleva l'ipotesi che il motociclista abbia violato le normative del Codice della CP_4 Strada durante la manovra di sorpasso, ma tale argomentazione risulta priva di fondamento alla luce del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, che non riporta alcuna sanzione o contestazione a carico del per CP_4 infrazioni al C.d.S., ad eccezione delle infrazioni rilevate per mancata revisione del veicolo ex art. 80, comma 14, per l'assenza di targhe anteriori e posteriori con i dati di immatricolazione ex art. 100, commi 1 e 11, e per la circolazione senza copertura assicurativa ex art. 193, comma 2;
- il verbale delle forze dell'ordine, redatto in base alla loro valutazione dei fatti e alla raccolta delle prove sul luogo dell'incidente, evidenzia chiaramente l'imprudenza del il quale ha eseguito la manovra di svolta a sinistra senza osservare le dovute CP_5 cautele, come prescritto dall'art. 154 del C.d.S.;
- l'omissione di un controllo adeguato e l'assenza di segnalazione della manovra di svolta tramite l'indicatore di direzione sono errori gravi che, seppur non sanzionati direttamente R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 11 di 24
al momento dell'intervento, risultano comunque determinanti nel delineare la responsabilità del nell'incidente; CP_5
- le forze dell'ordine hanno il compito di accertare le dinamiche del sinistro, e il loro verbale rappresenta una fonte autorevole per la ricostruzione dei fatti, pertanto, l'assenza di contestazioni nei confronti del IC implica che la sua manovra di sorpasso sia stata condotta in modo conforme alle norme, rispettando la segnaletica e non invadendo la corsia opposta;
- la responsabilità del sinistro non può essere attribuita al , in quanto il verbale dei CP_4
Carabinieri non riporta alcuna infrazione a suo carico, al contrario, emerge con chiarezza che l'incidente è stato causato principalmente dalla condotta imprudente del CP_5 che ha eseguito la manovra di svolta senza adottare le precauzioni necessarie per evitare conflitti con veicoli in sorpasso, come previsto dal Codice della Strada;
- nell'ipotesi in cui venga attribuita, anche solo in parte, una responsabilità al CP_4
nella liquidazione del danno dovrà tenersi conto del grado di responsabilità
[...] accertato, evitando qualsiasi onere sproporzionato o ingiustificato a suo carico;
- qualora fosse riconosciuta una corresponsabilità, la responsabilità del IC sarà solo marginale o residuale, di conseguenza, l'eventuale quantificazione del risarcimento dovrà essere determinata in misura estremamente ridotta, tenendo conto della preponderante incidenza causale della condotta del nell'evento dannoso. CP_5
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: Controparte_4 a. dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
Controparte_5 b. nella remota e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare una responsabilità a carico dell'odierno convenuto, si richiede che quest'ultimo venga esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento, poiché il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sarà tenuto a intervenire, dato che il motociclo non era coperto da assicurazione;
c. con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Verificata l'integrità del contraddittorio, il g.i., avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che, tuttavia, è stata accettata dalla sola parte attrice. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti – ad eccezione di - hanno precisato le conclusioni e discusso come da note CP_1 scritte di trattazione tempestivamente depositate. In quella sede, l'attrice ha fatto presente che la propria posizione nei confronti della compagnia è stata integralmente definita mediante accordo transattivo stragiudiziale, CP_1 con conseguente estinzione della domanda nei confronti di detta compagnia di assicurazione. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate dalle parti e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 3.8.17 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 27.6.12).
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di non costituito nonostante la Controparte_5 notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei suoi confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Proponibilità della domanda. Analizzando, dapprima, i presupposti processuali della domanda, si osserva che la stessa ad avviso del Tribunale è proponibile alla luce degli artt. 145 – 148 e 283 - 287 d.lgs. 209/2005. Occorre chiarire che le norme introdotte dal codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) si R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 12 di 24
applicano ai processi iniziati in epoca successiva alla entrata in vigore della normativa (01.01.2006) e ovviamente alle richieste di risarcimento presentate alla compagnia di assicurazione dopo il 1° gennaio 2006. Nel caso in lite non vi è dubbio sull'applicabilità della novella, poiché proprio il sinistro è successivo alla data della sua entrata in vigore. Risultano in atti (cfr. prod. di parte attrice) le lettere di messa in mora inoltrate sia all'impresa designata sia alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime Controparte_2 della strada, sia ad (02.09.2015)., in quanto il veicolo vettore è risultato privo di CP_1 copertura assicurativa alla data del sinistro, sia ad (28.05.2016), compagnia di CP_1 assicurazione del veicolo antagonista, nonché il decorso dei termini previsti per la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio e non risultano richieste di integrazione da parte delle compagnie di assicurazione convenute.
4. Domanda riconvenzionale trasversale. La convenuta costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 18.10.2017, ha esercitato, in qualità di impresa designata dal FGVS, domanda di regresso, ex art. 292 comma 1 d.lgs. 209/2005, nei confronti di Controparte_4 conducente e proprietario del veicolo sul quale era terza trasportata l'attrice danneggiata, non convenuto nel presente giudizio e nei confronti del quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, poi disposta dal Tribunale, in quanto litisconsorte pretermesso. Premesso che l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda è rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione (v. Cass. Civ. n. 4901 del 2007), si rileva che la domanda spiegata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto costituisce domanda riconvenzionale c.d. trasversale, assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto”, ossia quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore (cfr. Cass. civ. n. 12662 del 2021 per una precisa analisi del regime della riconvenzionale trasversale e in ordine alla necessità che “l'istanza sia depositata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c.”). Pertanto, tenuto conto che la prima udienza del presente giudizio è stata rinviata d'ufficio ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 19.10.2017 e che la costituzione dell'impresa designata dal FGVS è avvenuta in data 18.10.2017, la stessa deve considerarsi tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine ex art. 166 c.p.c., con conseguente operatività delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata. La domanda di regresso ex art. 292 comma 1 D.Lgs. 209/2005, formulata da Controparte_2
in qualità di impresa designata dal FGVS è, dunque, inammissibile.
[...]
5. Legittimazione passiva. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_2 non può trovare accoglimento.
[...] È noto che, a norma dell'art. 283, comma 1 lett. b) d.lgs. 209/2005, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione. 5.1. L'assenza di copertura assicurativa, in occasione del sinistro de quo, del motoveicolo Suzuki targato CX58032, di proprietà di e dallo stesso condotto, risulta Controparte_4 chiaramente dal rapporto – che come noto fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza – redatto dagli agenti della Legione Carabinieri Stazione di Lungro, i quali, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno anche elevato la relativa sanzione ex art. 193 comma 2 C.d.S.; sanzione che, peraltro, non risulta essere stata impugnata. In particolare, nel predetto rapporto è indicato che la polizza assicurativa del motociclo Suzuki, tg. CX58032 (stipulata con era scaduta in data 10.09.2012 (v. Controparte_7 produzione documentale in atti). R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 13 di 24
Alcuna prova in senso contrario è stata, peraltro, fornita dalla Impresa Designata. 5.2. L'impresa designata ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo inapplicabile la procedura di risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 d.lgs. 209/2005 nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, ossia quando il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la sia chiamato a risarcire i CP_6 danni subiti dal trasportato a causa della circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione. Invero, si tratta di deduzione in contrasto con quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 35318 del 2022), secondo cui l'art. 141 c. ass. può operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa. L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato, infatti, è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Peraltro, la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone, soltanto, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore – ovvero dell'impresa designata ex art. 283 e ss. c. ass., qualora lo stesso sia risultato privo di copertura assicurativa - e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo – e, quindi, anche dell'impresa designata - nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ex art. 141 comma 4 c. ass.). Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione spiegata dalla convenuta, pertanto, deve ritenersi infondata.
6. Nel merito. 6.1. Preliminarmente, va dichiarata la cessata materia del contendere tra la parte attrice e la convenuta attesa l'espressa rinuncia alla domanda formulata dalla CP_1 Pt_1 all'udienza del 25.03.2025, nonché quanto dalla stessa affermato nelle note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'8.10.2025, quest'ultima fissata per la precisazione delle conclusioni, circa l'intervenuto accordo transattivo in sede stragiudiziale. La rinuncia alla domanda o ad eccezione in precedenza formulate, sostanziandosi in una restrizione del thema decidendum e non di estensione, è sempre permessa e, in virtù del principio dispositivo, resta nella disponibilità del soggetto anche in seguito alla precisazione delle conclusioni, prevalendo anche rispetto agli effetti che produce per tutte le parti del giudizio (v. Cass. Civ. S.U. n. 3453 del 2024), non richiede l'adozione di forme particolari o l'accettazione della controparte e comporta la pronuncia di cessata materia del contendere (cfr. Cass. Civ. n. 33761 del 2019). 6.2. ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa Parte_1 del sinistro stradale avvenuto in data 14.10.2014, in Lungro, direzione di marcia IR, via San Leonardo, mentre era terza trasportata a bordo del ciclomotore Suzuki, targato CX58032, privo di copertura assicurativa, di proprietà e condotto da , il quale, percorrendo la via San Controparte_4 Leonardo, in direzione IR, si è scontrato con l'autocarro Fiat Iveco, targato RM 2A1045, di proprietà e condotto da che lo precedeva e intraprendeva manovra di svolta a Controparte_5 sinistra per immettersi nella laterale via secondaria, mentre il primo aveva intrapreso la manovra di sorpasso. L'attrice ha, così, convenuto in giudizio sia il e assicurazione e CP_5 CP_1 responsabile civile, ex art. 144 d.lgs. 209 del 2005, sia la , nella qualità di impresa Controparte_2 designata ex lege del FGVS, esperendo nei confronti di quest'ultima l'azione ex art. 141 d.lgs. 209 del 2005. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 14 di 24
Si tratta, come evidente, di una pluralità di domande connesse, esperite nei confronti di legittimati passivi diversi e che, altresì, divergono sotto il profilo della causa petendi. Tuttavia, la parte attrice, come chiaramente evincibile dal petitum evocato sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha proposto le domande in via alternativa con cumulo condizionale. 6.3. Preliminarmente, deve osservarsi che anche i terzi trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e possono, altresì, invocare l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Detta norma, infatti, esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che, comunque, ricevano danni dalla circolazione di veicoli e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto - di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito - con la conseguenza che il trasportato può invocare i primi due commi della citata disposizione, per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, e il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. 21.03.2001 n. 4022; Cass. Civ. 31.10.2005 n. 21115). Inoltre, deve rilevarsi che il codice delle assicurazioni (d.lgs. 209 del 2005) per rafforzare la posizione del terzo trasportato, legittima l'azione diretta di questi nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, senza escludere, comunque, la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio scaturente dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. È opportuno, poi, precisare che il rimedio ex art. 141 d.lgs. 209/2005 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, costituendo la prima non un'azione alternativa, ma uno strumento aggiuntivo di tutela (cfr. Cass. Civ. n. 17963 del 2021; Cass., n. 16181 del 2015). Infatti, il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'art. 122, comma 2, d.lgs. 209/2005, ai sensi del quale “l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”. 6.4. Dal momento che il veicolo sul quale era trasportata l'attrice è risultato privo di copertura assicurativa, ha proposto l'azione ex art. 141 d.lgs. 209/2005, nei Parte_1 confronti di , quale impresa designata del FVGS, ai sensi degli artt. 283-287 d.lgs. Controparte_2 209/2005. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, infatti, ai sensi dell'art. 283 c. ass. è gravato dell'obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui, tra l'altro, il veicolo non risulti coperto da assicurazione e, pertanto, è tenuto a risarcire il danno laddove sia stata dedotta una responsabilità propria, anche solo presuntiva o solidale, del conducente del veicolo del vettore. Inoltre, alla luce della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. n. 35318 del 2022), non sussistono dubbi circa l'operatività dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 anche nelle ipotesi – come quella in esame – in cui nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato. Ciò che rileva è, invero, il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, così determinandosi le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Pertanto, anche nella fattispecie ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello designato dal FGVS per il vettore e quello del veicolo antagonista) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 15 di 24
6.5. Dinamica del sinistro e responsabilità. a. Con specifico riferimento alla effettività e dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla istruttoria espletata deve ritenersi provata la collisione che è intervenuta tra i mezzi e, quindi, lo scontro tra i veicoli, nonché la presenza, al momento del sinistro, di quale Parte_1 passeggero-trasportato, a bordo del motociclo condotto da . Controparte_4 b. Tanto è sufficiente alla luce dell'art. 141 Cod. Ass.. Come noto, l'art. 141 Cod. Ass., in applicazione del principio di matrice eurounitaria vulneratus ante omnia reficiendus, ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito). L'azione è strutturata in modo tale che, in primo luogo, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 “nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ed esercita “l'azione diretta” nei confronti della medesima impresa “nei termini di cui all'art. 145”. In secondo luogo, il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Il meccanismo risarcitorio opera secondo una rigorosa scansione:
- Esso fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, la quale procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.
- Solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (e solo in tale sede si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti).
- Meramente eventuale è l'intervento dell'assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell'assicuratore del vettore.
- Parimenti eventuale è l'ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo. L'azione costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto a quelle tradizionali già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato (v. sul punto già Corte Cost. n. 205 del 2008; conforme Corte Cost. n. 440 del 2008). Non sottrae, ma rafforza la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza limitare la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Lo scopo della norma è, dunque, quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente. Occorre, infatti, la prova del fortuito, come declinata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., da ultimo, in relazione a tutti gli evocati profili, Cass. Civ. S.U. n. 35318 del 2022). Alla agevolazione sotto il profilo probatorio, fa da contraltare il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge. c. Dalle coordinate ermeneutiche tracciate discende che, diversamente dall'azione di cui all'art. 144 d. lgs. 209 del 2005 o da quella di cui all'art. 283 c. 1 lett.a) d.lgs. 209 del 2005, con R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 16 di 24
l'azione proposta ai sensi dell'art. 141 il terzo trasportato ha facoltà di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice senza che sia necessario accertare le responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, infatti, da un lato le altre azioni evocate sono azioni di responsabilità che prevedono l'accertamento in ordine alla dinamica del sinistro, d'altro lato non risulta parimenti necessario tale accertamento nell'azione proposta ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005, che prevede sul terzo trasportato l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. esclusivamente con riguardo al verificarsi del sinistro ed al nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate (v. Cass. Civ. n. 20654 del 2016). La ratio di celerità e di economia processuale cui si impronta tale azione, in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 141 c. 3 d.lgs. 209/2005, determina, peraltro, che legittimato passivo nell'azione ex art. 141 sia la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava il terzo trasportato al momento del sinistro. Del resto, non vi è alcun accertamento in ordine alla responsabilità colposa da compiere, che giustifichi la partecipazione di un soggetto diverso. d. Con l'azione ex art. 141 Cod. Ass., il legislatore ha inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato neppure nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva, rappresentata dal giudizio di rivalsa). e. Peraltro, come confermato dall'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini dell'operatività della norma non vi è necessità di uno scontro materiale fra i veicoli, essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile, che costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato. f. L'art. 141 Cod. Ass., infine, come già anticipato, opera anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa (v. Cass. Civ. n. 16477 del 2017 e Cass. Civ. n. 14255 del 2020, secondo cui “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4”), dal momento che anche in questa ipotesi ricorre quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 Cod. Ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato. g. Ne concerne la assoluta irrilevanza, in tale sede, della ricostruzione dinamica del sinistro e dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Peraltro, in ogni caso, non può che farsi riferimento a quanto già statuito dal Tribunale nel giudizio originariamente riunito, avente r.g. 2561 del 2016 e definito con sentenza del 21.10.24, con la quale è stata attribuita ad entrambi i conducenti la responsabilità del sinistro nella misura del 50%, non potendo ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 17 di 24
h. Atteso che a bordo del motociclo coinvolto nel sinistro viaggiava, come passeggero, l'istante e che l'impresa designata convenuta ha eccepito il concorso di Parte_1 responsabilità di questa nella causazione dell'evento – per aver tenuto una condotta colposa, come ad esempio l'aver omesso di indossare il casco protettivo -, è necessario valutare se la condotta della trasportata abbia avuto, nella fattispecie, un apporto causale concorrente nel verificarsi dell'evento e, conseguentemente, se sia applicabile al caso di specie l'art. 1227 c.c. Preliminarmente, occorre precisare che, se è pur vero che l'omesso uso del casco protettivo può integrare una fonte di corresponsabilità nel caso di sinistro stradale, nondimeno è necessario che il giudice accerti che la violazione abbia concretamente influito sull'eziologia del danno, costituendone un antecedente causale. Infatti, in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione di per sé non è fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. Civ. n. 24432 del 2009; Cass. Civ. n. 4954 del 2007). In altri termini, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295 del 2017). La difesa della è infondata e non può essere accolta. Controparte_2 In primo luogo, è emerso dal rapporto redatto dai Carabinieri prodotto in atti che sul luogo del sinistro sono stati rinvenuti a terra, nei pressi del motoveicolo sul quale era trasportata la danneggiata, due caschi. In secondo luogo, le lesioni riportate dalla (accertate anche dal Pt_1
CTU nominato in corso di causa), sono compatibili con il corretto uso del casco protettivo, considerato che hanno interessato entrambi gli arti inferiori, mentre, nonostante la violenza dello scontro e, quindi, della caduta, la danneggiata non ha riportato lesioni né alla testa, né al volto. Alcuna prova, invece, è stata prodotta e articolata dall'impresa designata, che ne era onerata, secondo la ripartizione dell'onere probatorio sopra evocata (cfr., in ogni caso, anche su tale aspetto Cass. Civ. n. 24432 del 2009). Profilo che assorbe qualsiasi considerazione in ordine alla prova – ugualmente incombente sulla convenuta – del nesso di causalità tra il mancato uso del casco protettivo e l'evento dannoso verificatosi. i. Nel caso che ci occupa, dunque, non è emerso in alcun modo che il danneggiato abbia contribuito alla causazione dell'evento dannoso. Pertanto, non può riconoscersi alcun concorso di responsabilità del passeggero danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso. Ne consegue che la domanda proposta da deve essere accolta, nei Parte_1 termini di seguito indicati. l. Alla luce di quanto sopra evidenziato, avendo l'attrice, trasportata-danneggiata, esperito nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada l'azione risarcitoria ex art. 141 d.lgs. 209/2005 – proposta in via alternativa, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata la responsabilità del vettore privo di assicurazione nella causazione del sinistro (e, in ogni caso, l'unica domanda tuttora in essere, attesa la rinuncia alle altre) – deve ritenersi la CP_2
tenuta al risarcimento integrale del danno nei confronti del terzo trasportato, fermo restando il
[...] diritto di rivalsa della stessa ai sensi dell'art. 141 comma 4 c. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. In quella sede, eventualmente, si procederà all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti, atteso che, nel giudizio ex art. 141 d.lgs. 209 del 2005, il terzo trasportato ha diritto di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 18 di 24
7. Il risarcimento del danno. 7.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.06.2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Tanto premesso, quanto ai danni non patrimoniali subiti da questo Parte_1 giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. nominato, dott.ssa e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed Persona_3 analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Infatti, l'ausiliario è giunto alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attrice, eseguito l'esame della stessa, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la connessione causale delle stesse con l'evento occorso secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa. Il C.T.U. ha evidenziato, tra l'altro, che la ha riportato “- Esiti di frattura Pt_1 scomposta diafisaria del III distale femore Dx e frattura diafisaria scomposta del perone Dx trattate con osteosintesi mediante chiodo endomidollare tutt'ora in, con lieve deficit di forza del muscolo quadricipite femorale, movimento di abduzione dell'anca e di flessoestensione del ginocchio ridotti entrambi del 25%, presenza di dismetria di cm 3 rispetto all'arto controlaterale. - Esiti di frattura scomposta del femore sinistro trattato con intervento chirurgico di osteosintesi mediante chiodo endomidollare tutt'ora in sito, con lieve dolorabilità nella sede di frattura diafisaria del femore. - Esiti cicatriziali chirurgici e di ferite escoriate all'arto inferiore destro relativi all'intervento chirurgico di osteosintesi in regione dell'anca cc 8 cm – 4 cm ed al terzo distale di coscia di 2 cm. Area cc 8 cm in regione iliaca lievemente cheloidea di colore non uniforme tendente al rosso brunastro per la presenza di particelle di terreno parzialmente non rimosse inglobate nella ferita escoriata. - Esiti cicatriziali chirurgici inferiore sinistro cc 7 cm. – 3 cm. all'anca e al terzo distale della coscia di cm.2, relativi all'intervento chirurgico di osteosintesi”. La dott.ssa quindi, ha riscontrato e quantificato il danno biologico, inteso come Per_3 alterazione peggiorativa della vita di relazione del paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 30%. Il C.T.U. ha, poi, indicato in 50 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), in 40 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75%, in 60 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% ed in 70 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 25%. Rispetto alla diversa misura del danno biologico, invece, richiesta dalla ci si deve Pt_1 in questa sede limitare ad osservare che le ragioni per cui va ritenuta condivisibile la congruamente motivata C.T.U. sono già state sufficientemente illustrate, per cui non è necessario soffermarsi sulle diverse valutazioni fatte dalla parte attrice. Del resto, alcuna contestazione è stata mossa alle conclusioni della Consulente né in sede di osservazioni alla bozza né alla udienza tenuta all'esito del deposito dell'elaborato peritale. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 19 di 24
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – in questo caso neppure mai contestate in modo specifico dalle parti - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato, atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Ad esso deve, poi, affiancarsi la componente di sofferenza soggettiva sottesa alla lesione subita. Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“macropermanenti”, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati sulla base delle tabelle milanesi. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza (cfr. Cass. Civ. n.12408 del 2011). Afferma la Cassazione che “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”. Non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" [così, tra le altre, Cass. Civ. n. 2788 del 2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. Civ. n. 901 del 2018]. Tale valutazione dovrà, in ogni caso, condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. Civ. n. 901 del 2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. Civ. n. 2788 del 2019). Come sostenuto dalla Suprema Corte sopra citata, le c.d. tabelle di Milano, con riguardo al danno da invalidità permanente, "determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno...da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale". R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 20 di 24
E, invero, le suddette tabelle, nell'edizione 2018, nell'edizione 2021 e anche nell'edizione 2024 (quest'ultima applicabile nel caso di specie), mirano a dettare criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico) derivante dalla lesione alla integrità psico-fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresso con le sentenze del 2008 c.d. di San Martino) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione". E gli stessi principi vengono seguiti dalle Tabelle milanesi 2018 (così come in quelle del 2021 e 2024) con riguardo al "danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", come si desume dai seguenti passaggi contenuti nei relativi “Criteri orientativi”: “A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio propone anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporanei, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", con un valore pro die oggi di 115,00 euro, personalizzabile in presenza di comprovate peculiarità con un aumento massimo sino al 50%. La liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari de quibus è una liquidazione forfettaria,
o meglio standardizzata, come si evince ancora dalla lettura dei criteri orientativi delle tabelle milanesi edizione 2018 (e anche nelle tabelle milanesi edizione 2021 ed edizione 2024), in cui si osserva che sono previste: “una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”; una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali.....; sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva....”. Non a caso, anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, come già visto, nella tabella 2018 (e ora anche in quella 2024) è stato previsto un possibile aumento "personalizzato" massimo del 50%, in presenza di comprovate peculiarità, dell'importo giornaliero onnicomprensivo oggi di € 115,00 (a sua volta compensativo dei pregiudizi medi, anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, che normalmente conseguono alla inabilità assoluta del 100%). In sostanza, le tabelle esprimono, in modo unitario e in una misura media, sia i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale sia quelli per danni da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. 7.3. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 30%, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati (Tabelle Tribunale di Milano 2024) ed in considerazione dell'età di 27 anni dell'infortunata (nata in data [...]) al momento del sinistro (14.10.2014), determina il quantum debeatur astrattamente dovuto per il danno residuato all'attrice, nella somma astratta di € 190.801,00 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità e già comprensivo della componente inerente alla sofferenza soggettiva patita nella sua misura standard, per effetto della lesione. Tale ultima componente risarcitoria, pur autonoma rispetto al danno biologico – non essendo suscettibile di accertamento medico-legale e sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore – deve essere riconosciuta nel caso di specie, anche per il pacifico operare del criterio presuntivo nella prova di siffatta componente dannosa, alla luce dell'entità della lesione patita, della delicatezza dell'area ove si sono concretizzati i postumi (con particolare riferimento agli arti inferiori), del disagio patito nonché delle operazioni e cure cui la danneggiata si R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 21 di 24
è sottoposta (intervento chirurgico con esiti cicatriziali di tipo lieve-moderato e lunga riabilitazione). Per tali ragioni si è proceduto a determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (biologico e morale) e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va determinato in € 14.662,50 (Invalidità temporanea assoluta € 5.750,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.012,50). Peraltro, va verificato se tale danno debba essere ulteriormente personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (v. Cass. Civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Invero, alla luce delle generiche allegazioni di parte attrice, cui corrisponde l'assenza di idoneo riscontro probatorio, non può ritenersi che il dedotto disturbo psicologico (“disturbo d'ansia generalizzato in disturbo di personalità N.A.S.”) sia riconducibile eziologicamente al sinistro stradale de quo. Peraltro, la sintomatologia ansiosa, rappresenta, presumibilmente, un effetto della sofferenza interiore patita, quindi, già assorbito dalla componente morale suevidenziata e per tale ragione liquidata. In ogni caso si tratta non già di circostanze specifiche ed eccezionali, ma di esiti conseguenti ai danni subiti, tali da giustificare non una personalizzazione del danno, ma la quantificazione, già operata, tenendo conto della componente di sofferenza soggettiva patita. Nulla deve essere, poi, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa generica e specifica. La domanda, sotto tale profilo, si prospetta generica sotto il profilo assertivo. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 22 di 24
prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass. civ. n.691 del 2012). In ogni caso, il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico. Infatti, tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 2014). Quanto alla capacità lavorativa specifica della non sussiste alcun evento lesivo Pt_1 idoneo a giustificare il sorgere di una corrispondente obbligazione risarcitoria. In particolare:
- né si verte nella ipotesi in cui la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena;
- né in quella che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito;
- né risulta che la vittima abbia perso il lavoro, ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale;
- né che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità. Infatti, dalla Consulenza tecnica espletata – che pure ha tenuto conto dell'invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica dell' , in data 12.02.2015, con riduzione permanente CP_8 della capacità lavorativa con percentuale del 60%, revisionabile ai sensi del DM 02.06.2007 (cfr. verbale in atti) - è emersa non già l'inidoneità permanente della danneggiata ad una mansione e/o ad un'attività lavorativa specifica, ma soltanto che la può svolgere qualsiasi attività lavorativa Pt_1 che comporti sforzi fisici che non impegnino per lungo tempo, la deambulazione o la permanenza in stazione eretta.
8. Liquidazione del danno. Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 190.801,00, a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 14.662,50 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 205.463,50 che rappresenta l'equivalente monetario del danno non patrimoniale sofferto per effetto della lesione causata dal sinistro per cui è causa. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (14.10.2014) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
9. Il regime delle spese R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 23 di 24
La rinuncia alla domanda esperita dall'attrice nei confronti di per accordo CP_1 stragiudiziale intervenuto in corso di causa, e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Nulla deve disporsi sulle spese di lite tra l'attrice e , nei confronti del Controparte_4 quale non ha avanzato alcuna pretesa, essendo stato convenuto in giudizio solo Parte_1 quale litisconsorte necessario ex dell'art. 287 comma 4 d.lgs. 209/2005. Le spese del giudizio tra la parte attrice e seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero medio delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge. Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. MARIA MATRANGOLO, difensore di parte attrice, per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di Controparte_5 B. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di regresso ex art. 292 D.Lgs. 209/2005 proposta dalla convenuta per quanto descritto Controparte_2 in parte motiva;
C. DICHIARA la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE tra la parte attrice e la parte convenuta CP_1 D. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, Parte_1 per l'effetto, AN la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata ex lege, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 205.463,50, oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (14.10.2014) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
E. AN, altresì, la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - in qualità di impresa designata ex lege - al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 818,86 per esborsi vivi e in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. MARIA MATRANGOLO procuratore di parte attrice, ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo;
F. COMPENSA integralmente le spese tra l'attrice Controparte_9
NULLA sulle spese tra la parte attrice e;
[...] Controparte_4 R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 24 di 24
H. PONE definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 28.02.2024; I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi CP_10 dell'art. 148, comma 10, del d.lgs. 209/2005 per gli accertamenti di competenza. Così deciso in data 25 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, ha, mediante deposito della stessa a mezzo p.c.t. che tiene luogo della lettura del dispositivo, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2562 del 2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Lungro (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 23.04.1987, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA MATRANGOLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- ATTRICE – E
, P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CORINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti già , C.F. in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa designata ex art. 286 d.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall'avv. CAMPISE SERGIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], Controparte_4 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FABIANA DALL'AIERA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTI –
parte nata a [...] in data [...] e ivi residente in [...]Controparte_5 Sant'Angelo n. 45
- CONVENUTO contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 26.09.2016,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_5 dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. La difesa della Controparte_2 parte attrice ha allegato che:
- il giorno 14.10.2014, alle ore 18:00, percorreva, a bordo del Parte_1 motociclo tipo Suzuki, tg. CX 58032, di proprietà e condotto da , la via Controparte_4 San Leonardo nel Comune di Lungro (CS), direzione di marcia IR;
- giunti all'altezza del campetto sportivo, collidevano con l'autocarro Fiat Iveco 3510, tg. RM 2A1045, di proprietà e condotto da assicurato con la compagnia Controparte_5 assicurativa con polizza n. 682275274, che li precedeva, il quale CP_1 intraprendeva manovra di svolta a sinistra per immettersi nella laterale via secondaria, R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 2 di 24
senza azionare la freccia e senza prima controllare adeguatamente lo stato della strada alle proprie spalle, non avvedendosi, pertanto, della presenza del motociclo Suzuki, che aveva già intrapreso manovra di sorpasso, così, intersecandone la traiettoria e determinando la collisione dei due mezzi;
- il effettuava il sorpasso senza valicare la via di mezzeria;
CP_4
- a causa del violento urto, l'attrice ha riportato lesioni personali gravissime ed è stata trasportata immediatamente presso il P.S. del P.O. di Cosenza, dove le sono state somministrate cure ed effettuati esami;
- la è stata, poi, dimessa in data 04.11.2014, con la diagnosi di “trauma Pt_1 scheletrico con frattura scomposta diafisaria terzo medio femore sx, frattura scomposta diafisaria terzo distale femore dx e frattura scomposta diafisi prossimale perone dx”;
- nell'immediatezza dei fatti sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lungro che hanno effettuato gli opportuni rilievi;
- al momento del sinistro, il motociclo Suzuki, sul quale viaggiava la era Pt_1 sprovvisto di copertura assicurativa, secondo quanto rilevato dagli stessi Carabinieri;
- a causa delle lesioni subite, la è stata sottoposta a numerosi controlli e ad una Pt_1 lunga e dolorosa terapia fisico-riabilitativa, con assunzione prolungata di farmaci antidolorifici;
- stabilizzati gli esiti del trauma soltanto nel mese di aprile 2016, l'attrice si è sottoposta a visita medico-legale presso lo studio della dott.ssa , in data Persona_1 12.04.2016, dalla quale è emerso che le lesioni subiti aveva causato esiti permanenti nella misura del 36%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 50, un periodo di inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 40, un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 90 e un periodo di inabilità temporanea relativa al 25% di giorni 90;
- l'attrice ha sostenuto spese per il compenso della dott.ssa per un Persona_1 importo di euro 250,00;
- la rituale messa in mora della compagnia di assicurazioni e Controparte_2 CP_6
effettuata a mezzo pec in data 02.09.2015, e il successivo invito alla
[...] negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 inviato a mezzo raccomandata a.r. del 20.01.2016, non hanno sortito alcun effetto;
- in data 28.05.2016, la ha inoltrato, a mezzo pec, messa in mora con contestuale Pt_1 invito alla negoziazione assistita alla compagnia assicurativa del veicolo di proprietà e condotto dal la quale con nota del 13.06.2016 ha comunicato CP_5 CP_1 di non poter formulare alcuna offerta;
- la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi ad esclusiva colpa, imprudenza e imperizia di il quale ha violato l'art. 15 C.d.S. poiché, Controparte_5 prima di effettuare la manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada secondaria, non solo non controllava lo stato della strada alle proprie spalle, ma ometteva di attivare gli appositi indicatori luminosi per segnalare il cambio di direzione, non rispettando le prescrizioni della norma suddetta, che richiede una particolare prudenza nell'esecuzione della manovra di svolta;
- nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo sorpassando, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, per cui è dovere del conducente che intende svoltare a sinistra assicurarsi preventivamente che non venga a determinarsi alcun pericolo di collisione con un veicolo che si prepari al sorpasso;
- la manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l'obbligo per il conducente del veicolo che intenda eseguirla, di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopravvengano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 3 di 24
durante la esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o dal continuarla se sorga pericolo di collisione;
- la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, cosicché il conducente che tale manovra deve attuare non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 C.d.S. di eseguire la prescritta segnalazione preventiva e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza di accertare, mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza;
- pertanto, il conducente che compia manovra di svolta a sinistra è tenuto a prestare attenzione agli altri veicoli non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di essa;
- del tutto inutili e prive di fondamento appariranno le lagnanze di chi volesse attribuire la responsabilità del sinistro al conducente del motociclo su cui viaggiava l'attrice, adducendo il solo fatto che la strada dove è avvenuto il sinistro sia divisa da linea continua, perché in presenza di linea continua questi avrebbe dovuto astenersi dalla manovra di svolta a sinistra, o comunque, a spregio dei dettami della segnaletica stradale, avrebbe dovuto effettuarla eseguendo la prescritta segnalazione preventiva con gli appositi indicatori, avvicinandosi gradualmente all'asse della carreggiata, accertandosi mediante lo specchio retrovisivo che non vi fossero veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo e, nel caso, concedendo a tali veicoli la precedenza onde evitare la collisione;
- secondo l'art. 40 C.d.S., le linee continue “indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata”, pertanto, non possono essere oltrepassate, ma non vietano però il sorpasso se la manovra può essere effettuata senza oltrepassarle e sono, dunque, da considerare “un muro invalicabile”;
- la linea continua non indica, dunque, un divieto di sorpasso, ma solo il divieto di oltrepassare la linea stessa, di conseguenza, mentre non vieta la manovra di sorpasso, vieta qualsiasi manovra che implichi l'attraversamento della linea, quindi, vieta la svolta a sinistra e l'inversione di marcia;
- nel caso de quo, il conducente del motociclo si apprestava ad effettuare una manovra di sorpasso senza però oltrepassare la linea continua;
- la linea continua impedisce la manovra di svolta a sinistra e risulta contravvenzionabile ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. A, C.d.S. “per aver creato pericolo ad un altro utente della strada durante la manovra di svolta”, nonché dell'art. 146 C.d.S. “per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale”;
- dunque, l'esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli o comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza;
- comunque, il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso;
- l'azione prevista dall'art. 141 c.ass. è facoltativa e non obbligatoria, potendo il terzo trasportato avvalersi della detta procedura ovvero ricorrere all'azione generale di risarcimento ex art. 2054 c.c.;
- il terzo trasportato ha, quindi, la facoltà di esercitare l'azione anche nei confronti del responsabile civile, conducente-proprietario dell'altro veicolo, atteso che il regime di indennizzo diretto ex art. 141 c.ass. non preclude al danneggiato la possibilità di evocare in giudizio esclusivamente il titolare conducente del veicolo antagonista, quale responsabile del danno e la relativa compagnia assicurativa;
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- a causa del sinistro quo agitur, la ha patito un danno biologico quantificato in € Pt_1 296.115,00, considerando una personalizzazione massima pari al 25%, sulla base delle tabelle milanesi del 2014;
- per come emerge dalla relazione medico legale allegata, la ha riportato una Pt_1 percentuale di invalidità permanente pari al 36%, che giustifica una personalizzazione massima del danno non patrimoniale, soprattutto in considerazione del grado di sofferenza della stessa e del peggioramento delle condizioni di vita;
- infatti, a causa dell'occorso sinistro, l'attrice ha iniziato a soffrire di un disturbo d'ansia generalizzato in disturbo di personalità N.A.S., per come accertato da certificazione medica rilasciata dal CSM Castrovillari a firma del dott. e accusa una maggiore Per_2 fatica e disagio nello svolgimento delle attività quotidiane;
- ai fini della monetizzazione del danno non patrimoniale, bisogna tenere conto del pregiudizio patito dall'attrice anche sul piano anatomo-funzionale e su quello della soggettiva sofferenza extrabiologica;
- nel caso de quo, le abitudini di vita e gli assetti relazionali della odierna attrice, che all'epoca dei fatti aveva 27 anni, a causa delle lesioni conseguenti al sinistro, hanno subito una forte alterazione, inducendola a scelte di vita diverse, ovviamente peggiorative circa l'espressione della sua personalità nel mondo esterno, incidendo inevitabilmente sugli aspetti dinamico-relazionali della propria vita;
- a seguito degli interventi chirurgici subiti, la ha riportato profonde cicatrici alle Pt_1 gambe, che non le consentono più una minigonna, limitandola, di conseguenza, nella espressione della propria femminilità;
- quanto sinora descritto ha determinato uno sconvolgimento della esistenza della odierna attrice che ben può sintetizzarsi nel danno esistenziale, che deve considerarsi autonomo rispetto sia alla nozione di danno morale sia a quella di danno biologico;
- per tale voce di danno spetta all'attrice il risarcimento dei danni in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. di natura sostanzialmente non patrimoniale;
- nella fattispecie, si configura, altresì, un diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, individuata nella perdita della concorrenzialità lavorativa, atteso che, a seguito del sinistro, la parte attrice ha riportato una inabilità lavorativa dapprima pari al 100%, con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e in seguito al 60%;
- tale invalidità ha precluso alla già allora disoccupata, ogni possibilità di Pt_1 trovare una occupazione attinente al suo corso di studi, avendo la stessa conseguito il diploma presso l'Istituto Alberghiero;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 a. in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva responsabilità del proprietario nonché conducente del veicolo Fiat Iveco 3510, tg. RM2A104, Controparte_5 b. per l'effetto, condannarlo, in solido con la Compagnia Assicurativa CP_1 convenuta, al pagamento e risarcimento in favore di dei seguenti danni: Parte_1
1. risarcimento del danno biologico e morale patito dall'attrice per un importo complessivo di € 296.115,00, oltre le spese sostenute dalla stessa e documentate, nonché quelle future pari ad € 5.000,00 per l'intervento di chirurgia estetica alle gambe ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
2. risarcimento del danno esistenziale;
3. ovvero, in subordine ed in via alternativa, previo l'accertamento dell'esistenza di chance, al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura che ci si riserva si indicare in R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 5 di 24
via definitiva in corso di causa e che, in subordine, chiede che il Tribunale determini in sua giustizia e - se del caso - secondo equità; c. in via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse accertare una responsabilità di nella causazione del sinistro, condannare Controparte_4
nella qualità di impresa designata ex lege, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento e risarcimento, in favore di Parte_1 di tutte le sopraelencate voci di danno;
d. con vittoria delle spese di giudizio, CTU e CTP comprese, nonché delle spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario, nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione. La prima udienza è stata differita d'ufficio ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al 19.10.2017. Con provvedimento del 9.05.2017, il Presidente di Sezione, a seguito di segnalazione di connessione del giudizio R.G. n. 2561/2016 con il presente giudizio, ha disposto ex art. 274 comma 2 c.p.c. che entrambe le cause fossero chiamate all'udienza del 5.06.2017, dinnanzi al giudice preventivamente adito, il quale ne ha disposto la riunione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 24.07.2017, si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo che: CP_1
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo sul quale la stessa viaggiava;
- non era nelle condizioni di porre in essere manovre sufficienti ad Controparte_5 evitare l'impatto, posto che il conducente del motociclo non si avvedeva della svolta a sinistra del veicolo che lo precedeva, peraltro, in un tratto di strada in cui la manovra di sorpasso non era consentita;
- viaggiava ad una velocità non commisurata ai luoghi in cui il sinistro si Controparte_4
è verificato;
- l'evento si è prodotto per colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale poneva in essere una condotta assolutamente imprudente e violativa delle norme del C.d.S.;
- infatti, per come risulta dall'analisi del verbale di accertamenti e rilievi redatto dai Carabinieri della Stazione di Lungro, intervenuti nell'immediatezza del sinistro, al IC, sono state elevate diverse contravvenzioni, mentre alcuna infrazione è stata registrata a carico del CP_5
- dall'esame di tutti gli elementi emerge in modo inconfutabile l'assoluta assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'assicurato, conducente dell'autocarro Iveco, che nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto con il motociclo condotto dal che, CP_4 improvvisamente, ne ha invaso la traiettoria di marcia;
- il sinistro de quo è imputabile, in via esclusiva, alla condotta posta in essere dal CP_4
responsabile della turbativa che non ha permesso al conducente dell'autoveicolo
[...] Iveco di porre in essere alcuna manovra sufficiente ad evitare la collisione;
- l'avversa domanda non può non ritenersi infondata;
- la quantificazione del danno è frutto di una valutazione del tutto generica e unilaterale. Tanto premesso a chiesto al Tribunale di: CP_1 a. rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
b. in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, accertato il grado di responsabilità imputabile a conducente del vettore sul quale viaggiava Controparte_4
per i motivi esposti in narrativa, contenere la condanna dell'odierna Parte_1 comparente entro tali limiti e, in ogni caso, nella misura che emergerà nel corso del giudizio;
c. con vittoria delle spese, onorari e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate le relative memorie, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2017, si è costituita
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dal CP_2 R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 6 di 24
FGVS ex art. 286 d.lgs. 209/2005, eccependo, preliminarmente, la violazione dell'art. 287 d.lgs. 209/2005, avendo l'attrice agito ex artt. 283 e 287 d.lgs. 209/2005 senza convenire in giudizio il conducente-proprietario del motociclo non coperto da assicurazione. La convenuta ha, altresì, dedotto che:
- sussiste la propria carenza di legittimazione passiva di quale Controparte_2 impresa designata ex art. 286 c.d.a., in quanto l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada presuppone la prova, da parte del danneggiato, della carenza di copertura assicurativa del veicolo soggetto all'assicurazione obbligatoria, presunto responsabile, con la conseguenza che, in difetto di prova la domanda nei confronti di in qualità di impresa designata, dovrà essere rigettata;
Controparte_2
- sotto altro aspetto, si ravvisa la carenza di legittimazione passiva, posta l'inapplicabilità della procedura di risarcimento del terzo trasportato in caso di veicolo sprovvisto di polizza, nonché l'inapplicabilità del regime di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 d.lgs. 209/2005 lett. d);
- infatti, in caso di sinistro con danni al terzo trasportato non è applicabile l'art. 141 d.lgs. 209/2005, qualora uno dei veicoli coinvolti sia privo di copertura assicurativa, come nel caso di specie;
- la controparte, inoltre, agisce nei confronti di e di sul CP_1 Controparte_5 presupposto che la responsabilità del sinistro sia integralmente ascrivibile a quest'ultimo e, pertanto, la chiamata in causa dell'impresa designata risulta assolutamente sovrabbondante, inammissibile e ininfluente;
- pertanto, si chiede l'estromissione della stessa non sussistendo alcuna legittimazione passiva della medesima;
- la domanda attorea è totalmente infondata e deve essere respinta;
- la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dall'attrice è assolutamente imprecisa e carente di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo che possa far valutare la corrispondenza dei danni asseritamente subiti con la dinamica stessa, anzi la narrazione del fatto risulta essere oltremodo indefinita e assolutamente contraddittoria;
- dalla narrazione dei fatti offerta da controparte non si evince con chiarezza né l'esatta dinamica dell'evento, non comprendendosi se il motoveicolo del abbia CP_4 proseguito fermandosi dopo che il conducente ne avrebbe perso il controllo o si sia arrestato nell'aver eseguito la manovra di sorpasso, né le circostanze per le quali il o il non si sarebbero avveduti di eventuali ostacoli, né è chiara CP_5 CP_4 l'esatta velocità tenuta dal motoveicolo al momento del sinistro o il comportamento tenuto dalla di cui soprattutto non è stata dimostrata l'effettiva presenza sul Pt_2 motoveicolo, né il fatto che la stessa indossasse il casco protettivo ben allacciato, né quant'altro possa far comprendere in maniera limpida e inequivocabile il verificarsi dei fatti;
- ammesso che parte attorea abbia effettivamente subito danni con le modalità accennate nell'atto introduttivo del giudizio, non si potranno che addebitare alla propria condotta imprudente ed imperita, esclusiva e/o concorsuale, le conseguenze dannose dell'eventuale, ed ancora indimostrato, evento lesivo, senza però avere la certezza relativamente alle esatte modalità con cui il sinistro si sarebbe verificato;
- pur ammettendo, in via del tutto ipotetica, che l'attrice sia incorsa in un sinistro stradale quale terza trasportata, oltre al nesso di causalità, bisognerà comunque provare in giudizio che la stessa non tenesse una condotta colposa, quale ad esempio l'aver omesso di indossare il casco protettivo, di cui nell'atto introduttivo non vi è menzione alcuna;
- in ogni caso, l'onere della prova grava, come espressamente richiede l'art. 2697 c.c., su parte attorea sia in ordine al fatto storico che alla responsabilità del convenuto, nonché ai danni asseritamente subiti e all'esistenza sia del nesso temporale che del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro occorso e i presunti danni subiti da parte attrice;
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- qualora dovesse riconoscersi una seppur minima responsabilità nei confronti del conducente del motoveicolo presuntivamente non assicurato e per esso alla
[...] in qualità di Impresa Designata dal FGVS, non potrà che ascriversi in capo CP_2 a parte attrice un evidente concorso di colpa, con la conseguenza che, allorquando ne siano accertate la pericolosità e l'imprudenza delle condotte, la colpa di costei concorrerà, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con quella presunta del conducente del veicolo non assicurato;
- qualora venisse data prova da parte dell'attrice nel presente giudizio di quanto richiesto, nonché del fatto che il motoveicolo di proprietà del , fosse privo di copertura CP_4 assicurativa RCA al momento del fatto, quest'ultimo, una volta che sarà integrato il contraddittorio nei suoi confronti, dovrà essere condannato a rivalere la concludente Compagnia ex art. 292 d.lgs. 209/2005 (già art. 29 della L. 990/69) delle somme che questa sarà eventualmente condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in favore della parte attrice e, in tal senso, si chiede sin da ora, nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio del predetto, di essere autorizzati a notificargli la presente comparsa di risposta;
- inammissibile e intempestiva è la richiesta dei presunti danni così come quantificati da parte attrice, contestandosi, in particolare, la richiesta di risarcimento per danni morali nonché la quantificazione fatta da controparte per tutte le altre voci di danno richieste, ivi compresa quella relativa al presunto danno biologico da IP nella misura del 36%;
- tale tipologia di danno va compiutamente e dettagliatamente provata nel corso del giudizio, mentre alcuna prova in merito è stata ancora fornita dalla controparte, la quale si limita a produrre una perizia medico legale di parte, che essendo appunto una produzione defensionale dell'attrice, non ha alcuna valenza probatoria nel presente giudizio;
- la somma indicata non è supportata da alcun elemento probatorio tale da legittimare la pretesa avanzata, per cui la domanda deve essere inevitabilmente rigettata con riferimento a tutte le voci di danno richieste;
- in ogni caso, la eventuale condanna di in qualità di Impresa Controparte_2
Designata ex art. 286 d.lgs 209/2005, non potrà eccedere i massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come previsti dall'art. 21, L. 990/69, di concerto con il D.P.R. 19/4/1993, pari ad € 774.685.35; Tanto premesso, a chiesto al Tribunale: Controparte_2 a. accertato l'evidente litisconsorzio necessario, disporre la chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. di quale proprietario e conducente del motociclo sprovvisto di polizza e Controparte_4 comunque responsabile civile, affinché in qualità di Impresa Controparte_2
Designata dal FGVS, possa attuare azione di rivalsa ai sensi dell'art. 292 d.lgs209/2005 (già art. 29 della L.990769) nei confronti dello stesso, nella denegata ipotesi in cui dovesse emergere una seppur minima responsabilità in capo all'odierna concludente e la stessa fosse condannata a pagare all'attrice eventuali somme a titolo di risarcimento;
b. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
(FGVS), per tutte le motivazioni dedotte in premessa, dichiarando l'immediata estromissione della concludente dal presente giudizio, con ogni consequenziale statuizione;
c. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva delle Controparte_2
(FGVS), per evidente inapplicabilità dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 al caso di specie e per la non tenutezza dell'Impresa Designata dal FGVS a corrispondere alcun risarcimento alla parte attrice, per tutte le motivazioni dedotte in premessa, dichiarando l'immediata estromissione della concludente dal presente giudizio, con ogni consequenziale statuizione;
d. nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur; R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 8 di 24
e. in via subordinata, dare atto che il danno lamentato si è verificato per concorso di colpa prevalente della per non avere la stessa, quale terza trasportata a bordo di un Pt_1 motoveicolo, indossato il prescritto casco, con ogni consequenziale statuizione;
f. in ogni caso, nelle denegata ipotesi di eventuale condanna della convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69, art. 291 DPR 254/06 e dell'art. 1 del D.P.R. 19.401993, pari ad euro 774.685,35. g. condannare il in seguito all'integrazione del contraddittorio, ex art. 292 Controparte_4
d.lgs 209/2005 (già art. 29 della L. 990/69) a rivalere quale Impresa Controparte_2
Designata delle somme che questa fosse condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in favore dell'attrice e in tal senso si chiede, sin da ora, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di e/o di mancata costituzione in giudizio dello stesso, di essere autorizzati a Controparte_4 notificargli la presente Comparsa di risposta;
h. rigettare e respingere la richiesta di parte attrice relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
i. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio All'udienza del 02.03.2018, vista la richiesta espressamente formulata da è Controparte_2 stata disposta la rimessione in termini della predetta convenuta concedendo, nuovamente, alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. Depositate le relative memorie, escussi i testi di parte attrice ed espletata c.t.u. medico-legale sulle persone dei danneggiati, e all'udienza del 21.05.24 le Controparte_4 Parte_1 parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Le cause sono state, quindi, assunte in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 1779/2024 depositata in data 21.10.2024 è stato definito il giudizio avente R.G. n. 2561/2016 e, contestualmente, è stata disposta la separazione ex art. 103 c. 2 c.p.c. del presente giudizio. Il g.i., in particolare, atteso che il giudizio avente R.G. n. 2562 del 2016 non potesse ancora essere deciso, in quanto era necessario, dapprima, integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, ossia del responsabile civile ex art. 141 – 283 d.lgs. 209 del 2005, ai sensi dell'art. 102 c.p.c. – 183 c. 1 e 2 c.p.c., ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e fissando a questo scopo termine perentorio per la Controparte_4 notifica del relativo atto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.02.2025, si è costituito in giudizio , deducendo che: Controparte_4
- in data 14.10.2014, intorno alle ore 18:00, il motociclo Suzuki targato CX 58032, di proprietà e condotto da mentre percorreva Via San Leonardo, in Controparte_4 località Lungro (CS), in direzione IR (CS), giunto all'altezza del campetto sportivo, si accingeva a sorpassare un autocarro Fiat Iveco 3510, targato RM 2A1045, condotto e di proprietà di assicurato con (polizza n. 682275274); Controparte_5 CP_1
- il conducente dell'autocarro, senza attivare l'indicatore di direzione e senza verificare adeguatamente la situazione della strada, improvvisamente, intraprendeva una svolta a sinistra per immettersi in una via laterale, tagliando la traiettoria del motociclo e causando così la collisione tra i due mezzi;
- il sorpasso effettuato dal avveniva senza superare la linea continua di mezzeria;
CP_4
- a bordo del motociclo viaggiava anche passeggera, la quale, a Parte_1 seguito dello scontro, riportava lesioni personali di particolare gravità; R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 9 di 24
- la ricostruzione dell'evento dannoso, così come esposta dalla compagnia assicurativa appare priva di fondamento e non supportata da una rigorosa analisi delle CP_1 norme di circolazione;
- in particolare, l'asserzione contenuta secondo cui la responsabilità del sinistro sarebbe da attribuirsi esclusivamente al è destituita di ogni fondamento, in quanto nel CP_4 conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo sorpassato, si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda e ciò significa che conducente dell'autocarro Fiat Iveco 3510, tg. RM 2A1045, prima di Controparte_5 compiere la manovra di svolta a sinistra, aveva l'obbligo di accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo;
- il dovere di accertamento non si limita al momento immediatamente precedente all'inizio della manovra di svolta, ma perdura per tutta la durata dell'esecuzione della stessa, atteso che il conducente deve garantire la sicurezza non solo prima di iniziare la manovra, ma anche durante tutto il suo svolgimento, evitando situazioni di pericolo derivanti da altri veicoli che potrebbero essere in fase di sorpasso o comunque intervenire nella zona di manovra;
- il suddetto obbligo è, quindi, fondamentale per evitare conflitti di priorità che potrebbero mettere a rischio la sicurezza stradale, pertanto, la responsabilità del qualora CP_5 la manovra di svolta abbia causato un incidente con un veicolo in sorpasso, potrebbe configurarsi come derivante dalla violazione di questo obbligo di cautela e dalla mancata percezione di un rischio durante l'esecuzione della manovra;
- il ha effettuato la manovra di svolta a sinistra in violazione dell'art. 154 CP_5
C.d.S., che impone a ogni conducente di rispettare specifici obblighi prima e durante l'esecuzione della manovra di svolta;
- in particolare, il conducente ha l'obbligo di segnalare preventivamente la manovra con gli indicatori luminosi (le cosiddette "frecce"), in modo da informare gli altri utenti della strada dell'intenzione di cambiare direzione;
- nel caso di specie, il non ha rispettato questa fondamentale regola di CP_5 sicurezza, omettendo l'uso dell'indicatore di direzione e, pertanto, ha reso difficile, se non impossibile, per gli altri conducenti, compreso il , comprendere CP_4 tempestivamente le sue intenzioni;
- inoltre, ai sensi dell'art. 154 C.d.S., il conducente, prima di eseguire una svolta, deve accertarsi dell'assenza di veicoli sopraggiungenti, controllo deve essere effettuato sia tramite l'utilizzo degli specchietti retrovisori che mediante ispezione diretta, ossia girando la testa per verificare l'eventuale presenza di veicoli;
- nel caso specifico, il non ha compiuto adeguatamente questo controllo e, CP_5 pertanto, non ha percepito la presenza del motociclo condotto dal , il quale aveva CP_4 già intrapreso la manovra di sorpasso in conformità con le normative del Codice della Strada;
- il motociclo, dunque, si trovava già in fase di sorpasso e, secondo le regole del C.d.S., in un contesto di manovra di sorpasso, il veicolo che sta svoltando deve concedere la precedenza al veicolo che sta procedendo, sia che si trova dietro o accanto a lui, purché il sorpasso sia stato intrapreso in modo regolare;
- perfino nel caso in cui il veicolo sopraggiungente si trovasse in una illegittima fase di sorpasso, il conducente che deve svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da tergo;
- tale principio ribadisce che la responsabilità del sinistro grava esclusivamente sul che ha compiuto un'azione non solo rischiosa, ma anche chiaramente CP_5 contraria alla normativa vigente;
- la mancata segnalazione della svolta e l'assenza di accertamenti sull'eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti hanno contribuito in modo determinante alla creazione di una R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 10 di 24
situazione di pericolo, impedendo al motociclo di completare la sua manovra di sorpasso in sicurezza;
- tale comportamento, quindi, integra una grave violazione del Codice della Strada e implica una responsabilità diretta per l'incidente verificatosi;
- la compagnia assicurativa, nel proprio atto di costituzione, riportato nell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, nel contestare la legittimità del sorpasso effettuato dal , invoca erroneamente la presenza della linea continua sulla carreggiata come CP_4 motivo di divieto per la manovra di sorpasso, tuttavia, tale interpretazione risulta essere infondata e non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada, in particolare dall'art. 40, che esclude che le linee continue, quando presenti sulla carreggiata, rappresentano un limite invalicabile per i veicoli che si trovano nella stessa corsia di marcia, essendo finalizzate a garantire la sicurezza stradale, impedendo ai veicoli di invadere la corsia opposta o di incorrere in situazioni di rischio, come nel caso di sorpassi pericolos;
- tuttavia, il C.d.S. non vieta in maniera assoluta la manovra di sorpasso in presenza di una linea continua, essendo previsto che il sorpasso possa avvenire in modo legittimo anche quando la linea continua è presente, a condizione che venga eseguito senza oltrepassarla;
- quindi, il veicolo che sorpassa deve rimanere nella propria corsia di marcia, senza invadere la corsia opposta, e deve rispettare la segnaletica orizzontale senza violarla;
- nel caso specifico, il ha compiuto il sorpasso rispettando pienamente le CP_4 disposizioni di legge, non ha oltrepassato la linea continua, ma ha eseguito il sorpasso rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, ovvero nella zona consentita dalla segnaletica;
- la sua condotta, pertanto, è conforme all'art. 40 del C.d.S., che permette il sorpasso a condizione che non venga invasa la corsia opposta, anche in presenza di una linea continua, la quale non ha alcun effetto restrittivo sull'azione di sorpasso, se non nel caso in cui il sorpasso implica l'invasione della corsia opposta, situazione che non si è verificata nel presente caso;
- il , infatti, ha agito in maniera prudente e conforme alle norme, evitando ogni CP_4 possibile pericolo, e la sua manovra non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del traffico, pertanto, l'argomentazione della compagnia assicurativa che CP_1 tenta di invalidare il sorpasso basandosi sulla presenza della linea continua, non trova riscontro nella normativa vigente, la quale consente il sorpasso se effettuato in sicurezza e senza oltrepassare la linea continua;
- la condotta del è, quindi, pienamente legittima e in linea con le disposizioni del CP_4 Codice della Strada;
- la compagnia nel tentativo di attribuire la responsabilità dell'incidente al CP_1
, solleva l'ipotesi che il motociclista abbia violato le normative del Codice della CP_4 Strada durante la manovra di sorpasso, ma tale argomentazione risulta priva di fondamento alla luce del verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, che non riporta alcuna sanzione o contestazione a carico del per CP_4 infrazioni al C.d.S., ad eccezione delle infrazioni rilevate per mancata revisione del veicolo ex art. 80, comma 14, per l'assenza di targhe anteriori e posteriori con i dati di immatricolazione ex art. 100, commi 1 e 11, e per la circolazione senza copertura assicurativa ex art. 193, comma 2;
- il verbale delle forze dell'ordine, redatto in base alla loro valutazione dei fatti e alla raccolta delle prove sul luogo dell'incidente, evidenzia chiaramente l'imprudenza del il quale ha eseguito la manovra di svolta a sinistra senza osservare le dovute CP_5 cautele, come prescritto dall'art. 154 del C.d.S.;
- l'omissione di un controllo adeguato e l'assenza di segnalazione della manovra di svolta tramite l'indicatore di direzione sono errori gravi che, seppur non sanzionati direttamente R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 11 di 24
al momento dell'intervento, risultano comunque determinanti nel delineare la responsabilità del nell'incidente; CP_5
- le forze dell'ordine hanno il compito di accertare le dinamiche del sinistro, e il loro verbale rappresenta una fonte autorevole per la ricostruzione dei fatti, pertanto, l'assenza di contestazioni nei confronti del IC implica che la sua manovra di sorpasso sia stata condotta in modo conforme alle norme, rispettando la segnaletica e non invadendo la corsia opposta;
- la responsabilità del sinistro non può essere attribuita al , in quanto il verbale dei CP_4
Carabinieri non riporta alcuna infrazione a suo carico, al contrario, emerge con chiarezza che l'incidente è stato causato principalmente dalla condotta imprudente del CP_5 che ha eseguito la manovra di svolta senza adottare le precauzioni necessarie per evitare conflitti con veicoli in sorpasso, come previsto dal Codice della Strada;
- nell'ipotesi in cui venga attribuita, anche solo in parte, una responsabilità al CP_4
nella liquidazione del danno dovrà tenersi conto del grado di responsabilità
[...] accertato, evitando qualsiasi onere sproporzionato o ingiustificato a suo carico;
- qualora fosse riconosciuta una corresponsabilità, la responsabilità del IC sarà solo marginale o residuale, di conseguenza, l'eventuale quantificazione del risarcimento dovrà essere determinata in misura estremamente ridotta, tenendo conto della preponderante incidenza causale della condotta del nell'evento dannoso. CP_5
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di: Controparte_4 a. dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro;
Controparte_5 b. nella remota e non creduta ipotesi in cui si dovesse ravvisare una responsabilità a carico dell'odierno convenuto, si richiede che quest'ultimo venga esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento, poiché il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sarà tenuto a intervenire, dato che il motociclo non era coperto da assicurazione;
c. con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Verificata l'integrità del contraddittorio, il g.i., avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia, ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che, tuttavia, è stata accettata dalla sola parte attrice. La causa è stata, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti – ad eccezione di - hanno precisato le conclusioni e discusso come da note CP_1 scritte di trattazione tempestivamente depositate. In quella sede, l'attrice ha fatto presente che la propria posizione nei confronti della compagnia è stata integralmente definita mediante accordo transattivo stragiudiziale, CP_1 con conseguente estinzione della domanda nei confronti di detta compagnia di assicurazione. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate dalle parti e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 3.8.17 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 27.6.12).
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di non costituito nonostante la Controparte_5 notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio nei suoi confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Proponibilità della domanda. Analizzando, dapprima, i presupposti processuali della domanda, si osserva che la stessa ad avviso del Tribunale è proponibile alla luce degli artt. 145 – 148 e 283 - 287 d.lgs. 209/2005. Occorre chiarire che le norme introdotte dal codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) si R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 12 di 24
applicano ai processi iniziati in epoca successiva alla entrata in vigore della normativa (01.01.2006) e ovviamente alle richieste di risarcimento presentate alla compagnia di assicurazione dopo il 1° gennaio 2006. Nel caso in lite non vi è dubbio sull'applicabilità della novella, poiché proprio il sinistro è successivo alla data della sua entrata in vigore. Risultano in atti (cfr. prod. di parte attrice) le lettere di messa in mora inoltrate sia all'impresa designata sia alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime Controparte_2 della strada, sia ad (02.09.2015)., in quanto il veicolo vettore è risultato privo di CP_1 copertura assicurativa alla data del sinistro, sia ad (28.05.2016), compagnia di CP_1 assicurazione del veicolo antagonista, nonché il decorso dei termini previsti per la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio e non risultano richieste di integrazione da parte delle compagnie di assicurazione convenute.
4. Domanda riconvenzionale trasversale. La convenuta costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta depositata in data 18.10.2017, ha esercitato, in qualità di impresa designata dal FGVS, domanda di regresso, ex art. 292 comma 1 d.lgs. 209/2005, nei confronti di Controparte_4 conducente e proprietario del veicolo sul quale era terza trasportata l'attrice danneggiata, non convenuto nel presente giudizio e nei confronti del quale ha chiesto l'integrazione del contraddittorio, poi disposta dal Tribunale, in quanto litisconsorte pretermesso. Premesso che l'inosservanza del termine entro cui proporre la domanda è rilevabile d'ufficio, anche in sede di impugnazione (v. Cass. Civ. n. 4901 del 2007), si rileva che la domanda spiegata da un convenuto nei confronti di un altro convenuto costituisce domanda riconvenzionale c.d. trasversale, assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto”, ossia quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore (cfr. Cass. civ. n. 12662 del 2021 per una precisa analisi del regime della riconvenzionale trasversale e in ordine alla necessità che “l'istanza sia depositata con la comparsa di risposta tempestivamente depositata a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c.”). Pertanto, tenuto conto che la prima udienza del presente giudizio è stata rinviata d'ufficio ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. al 19.10.2017 e che la costituzione dell'impresa designata dal FGVS è avvenuta in data 18.10.2017, la stessa deve considerarsi tardiva, in quanto avvenuta oltre il termine ex art. 166 c.p.c., con conseguente operatività delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata. La domanda di regresso ex art. 292 comma 1 D.Lgs. 209/2005, formulata da Controparte_2
in qualità di impresa designata dal FGVS è, dunque, inammissibile.
[...]
5. Legittimazione passiva. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_2 non può trovare accoglimento.
[...] È noto che, a norma dell'art. 283, comma 1 lett. b) d.lgs. 209/2005, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo non risulti coperto da assicurazione. 5.1. L'assenza di copertura assicurativa, in occasione del sinistro de quo, del motoveicolo Suzuki targato CX58032, di proprietà di e dallo stesso condotto, risulta Controparte_4 chiaramente dal rapporto – che come noto fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza – redatto dagli agenti della Legione Carabinieri Stazione di Lungro, i quali, intervenuti sul luogo dell'incidente, hanno anche elevato la relativa sanzione ex art. 193 comma 2 C.d.S.; sanzione che, peraltro, non risulta essere stata impugnata. In particolare, nel predetto rapporto è indicato che la polizza assicurativa del motociclo Suzuki, tg. CX58032 (stipulata con era scaduta in data 10.09.2012 (v. Controparte_7 produzione documentale in atti). R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 13 di 24
Alcuna prova in senso contrario è stata, peraltro, fornita dalla Impresa Designata. 5.2. L'impresa designata ha eccepito, altresì, la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo inapplicabile la procedura di risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 d.lgs. 209/2005 nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. b) del medesimo decreto legislativo, ossia quando il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la sia chiamato a risarcire i CP_6 danni subiti dal trasportato a causa della circolazione di un veicolo non coperto da assicurazione. Invero, si tratta di deduzione in contrasto con quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 35318 del 2022), secondo cui l'art. 141 c. ass. può operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa. L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato, infatti, è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Peraltro, la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone, soltanto, che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore – ovvero dell'impresa designata ex art. 283 e ss. c. ass., qualora lo stesso sia risultato privo di copertura assicurativa - e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo – e, quindi, anche dell'impresa designata - nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ex art. 141 comma 4 c. ass.). Alla luce delle considerazioni esposte, l'eccezione spiegata dalla convenuta, pertanto, deve ritenersi infondata.
6. Nel merito. 6.1. Preliminarmente, va dichiarata la cessata materia del contendere tra la parte attrice e la convenuta attesa l'espressa rinuncia alla domanda formulata dalla CP_1 Pt_1 all'udienza del 25.03.2025, nonché quanto dalla stessa affermato nelle note scritte di trattazione depositate per l'udienza dell'8.10.2025, quest'ultima fissata per la precisazione delle conclusioni, circa l'intervenuto accordo transattivo in sede stragiudiziale. La rinuncia alla domanda o ad eccezione in precedenza formulate, sostanziandosi in una restrizione del thema decidendum e non di estensione, è sempre permessa e, in virtù del principio dispositivo, resta nella disponibilità del soggetto anche in seguito alla precisazione delle conclusioni, prevalendo anche rispetto agli effetti che produce per tutte le parti del giudizio (v. Cass. Civ. S.U. n. 3453 del 2024), non richiede l'adozione di forme particolari o l'accettazione della controparte e comporta la pronuncia di cessata materia del contendere (cfr. Cass. Civ. n. 33761 del 2019). 6.2. ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa Parte_1 del sinistro stradale avvenuto in data 14.10.2014, in Lungro, direzione di marcia IR, via San Leonardo, mentre era terza trasportata a bordo del ciclomotore Suzuki, targato CX58032, privo di copertura assicurativa, di proprietà e condotto da , il quale, percorrendo la via San Controparte_4 Leonardo, in direzione IR, si è scontrato con l'autocarro Fiat Iveco, targato RM 2A1045, di proprietà e condotto da che lo precedeva e intraprendeva manovra di svolta a Controparte_5 sinistra per immettersi nella laterale via secondaria, mentre il primo aveva intrapreso la manovra di sorpasso. L'attrice ha, così, convenuto in giudizio sia il e assicurazione e CP_5 CP_1 responsabile civile, ex art. 144 d.lgs. 209 del 2005, sia la , nella qualità di impresa Controparte_2 designata ex lege del FGVS, esperendo nei confronti di quest'ultima l'azione ex art. 141 d.lgs. 209 del 2005. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 14 di 24
Si tratta, come evidente, di una pluralità di domande connesse, esperite nei confronti di legittimati passivi diversi e che, altresì, divergono sotto il profilo della causa petendi. Tuttavia, la parte attrice, come chiaramente evincibile dal petitum evocato sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha proposto le domande in via alternativa con cumulo condizionale. 6.3. Preliminarmente, deve osservarsi che anche i terzi trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e possono, altresì, invocare l'applicazione della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. Detta norma, infatti, esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che, comunque, ricevano danni dalla circolazione di veicoli e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto - di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito - con la conseguenza che il trasportato può invocare i primi due commi della citata disposizione, per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, e il comma 3, per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. 21.03.2001 n. 4022; Cass. Civ. 31.10.2005 n. 21115). Inoltre, deve rilevarsi che il codice delle assicurazioni (d.lgs. 209 del 2005) per rafforzare la posizione del terzo trasportato, legittima l'azione diretta di questi nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, senza escludere, comunque, la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio scaturente dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. È opportuno, poi, precisare che il rimedio ex art. 141 d.lgs. 209/2005 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l'azione di cui all'art. 141 e quella di cui all'art. 144, costituendo la prima non un'azione alternativa, ma uno strumento aggiuntivo di tutela (cfr. Cass. Civ. n. 17963 del 2021; Cass., n. 16181 del 2015). Infatti, il fondamento normativo di tale diritto di agire risiede nell'art. 122, comma 2, d.lgs. 209/2005, ai sensi del quale “l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”. 6.4. Dal momento che il veicolo sul quale era trasportata l'attrice è risultato privo di copertura assicurativa, ha proposto l'azione ex art. 141 d.lgs. 209/2005, nei Parte_1 confronti di , quale impresa designata del FVGS, ai sensi degli artt. 283-287 d.lgs. Controparte_2 209/2005. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, infatti, ai sensi dell'art. 283 c. ass. è gravato dell'obbligo di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione nel caso in cui, tra l'altro, il veicolo non risulti coperto da assicurazione e, pertanto, è tenuto a risarcire il danno laddove sia stata dedotta una responsabilità propria, anche solo presuntiva o solidale, del conducente del veicolo del vettore. Inoltre, alla luce della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. n. 35318 del 2022), non sussistono dubbi circa l'operatività dell'art. 141 d.lgs. 209/2005 anche nelle ipotesi – come quella in esame – in cui nel sinistro sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato. Ciò che rileva è, invero, il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, così determinandosi le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Pertanto, anche nella fattispecie ricorre, quella duplicità degli enti assicurativi (quello designato dal FGVS per il vettore e quello del veicolo antagonista) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 c. ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 15 di 24
6.5. Dinamica del sinistro e responsabilità. a. Con specifico riferimento alla effettività e dinamica del sinistro oggetto di causa, dalla istruttoria espletata deve ritenersi provata la collisione che è intervenuta tra i mezzi e, quindi, lo scontro tra i veicoli, nonché la presenza, al momento del sinistro, di quale Parte_1 passeggero-trasportato, a bordo del motociclo condotto da . Controparte_4 b. Tanto è sufficiente alla luce dell'art. 141 Cod. Ass.. Come noto, l'art. 141 Cod. Ass., in applicazione del principio di matrice eurounitaria vulneratus ante omnia reficiendus, ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito). L'azione è strutturata in modo tale che, in primo luogo, il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 “nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro” ed esercita “l'azione diretta” nei confronti della medesima impresa “nei termini di cui all'art. 145”. In secondo luogo, il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Il meccanismo risarcitorio opera secondo una rigorosa scansione:
- Esso fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, la quale procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti.
- Solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (e solo in tale sede si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti).
- Meramente eventuale è l'intervento dell'assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell'assicuratore del vettore.
- Parimenti eventuale è l'ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo. L'azione costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto a quelle tradizionali già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato (v. sul punto già Corte Cost. n. 205 del 2008; conforme Corte Cost. n. 440 del 2008). Non sottrae, ma rafforza la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza limitare la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Lo scopo della norma è, dunque, quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente. Occorre, infatti, la prova del fortuito, come declinata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr., da ultimo, in relazione a tutti gli evocati profili, Cass. Civ. S.U. n. 35318 del 2022). Alla agevolazione sotto il profilo probatorio, fa da contraltare il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge. c. Dalle coordinate ermeneutiche tracciate discende che, diversamente dall'azione di cui all'art. 144 d. lgs. 209 del 2005 o da quella di cui all'art. 283 c. 1 lett.a) d.lgs. 209 del 2005, con R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 16 di 24
l'azione proposta ai sensi dell'art. 141 il terzo trasportato ha facoltà di agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice senza che sia necessario accertare le responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, infatti, da un lato le altre azioni evocate sono azioni di responsabilità che prevedono l'accertamento in ordine alla dinamica del sinistro, d'altro lato non risulta parimenti necessario tale accertamento nell'azione proposta ai sensi dell'art. 141 d. lgs. 209/2005, che prevede sul terzo trasportato l'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. esclusivamente con riguardo al verificarsi del sinistro ed al nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate (v. Cass. Civ. n. 20654 del 2016). La ratio di celerità e di economia processuale cui si impronta tale azione, in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 141 c. 3 d.lgs. 209/2005, determina, peraltro, che legittimato passivo nell'azione ex art. 141 sia la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava il terzo trasportato al momento del sinistro. Del resto, non vi è alcun accertamento in ordine alla responsabilità colposa da compiere, che giustifichi la partecipazione di un soggetto diverso. d. Con l'azione ex art. 141 Cod. Ass., il legislatore ha inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato neppure nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva, rappresentata dal giudizio di rivalsa). e. Peraltro, come confermato dall'intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ai fini dell'operatività della norma non vi è necessità di uno scontro materiale fra i veicoli, essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile, che costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato. f. L'art. 141 Cod. Ass., infine, come già anticipato, opera anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa (v. Cass. Civ. n. 16477 del 2017 e Cass. Civ. n. 14255 del 2020, secondo cui “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 1, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 D.Lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, commi 2 e 4”), dal momento che anche in questa ipotesi ricorre quella duplicità degli enti assicurativi (quello del vettore e quello designato dal F.G.V.S.) che consente l'operatività del meccanismo di anticipazione/rivalsa delineato dall'art. 141 Cod. Ass. e, con esso, la possibilità di riconoscere tutela rafforzata al trasportato danneggiato. g. Ne concerne la assoluta irrilevanza, in tale sede, della ricostruzione dinamica del sinistro e dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Peraltro, in ogni caso, non può che farsi riferimento a quanto già statuito dal Tribunale nel giudizio originariamente riunito, avente r.g. 2561 del 2016 e definito con sentenza del 21.10.24, con la quale è stata attribuita ad entrambi i conducenti la responsabilità del sinistro nella misura del 50%, non potendo ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 17 di 24
h. Atteso che a bordo del motociclo coinvolto nel sinistro viaggiava, come passeggero, l'istante e che l'impresa designata convenuta ha eccepito il concorso di Parte_1 responsabilità di questa nella causazione dell'evento – per aver tenuto una condotta colposa, come ad esempio l'aver omesso di indossare il casco protettivo -, è necessario valutare se la condotta della trasportata abbia avuto, nella fattispecie, un apporto causale concorrente nel verificarsi dell'evento e, conseguentemente, se sia applicabile al caso di specie l'art. 1227 c.c. Preliminarmente, occorre precisare che, se è pur vero che l'omesso uso del casco protettivo può integrare una fonte di corresponsabilità nel caso di sinistro stradale, nondimeno è necessario che il giudice accerti che la violazione abbia concretamente influito sull'eziologia del danno, costituendone un antecedente causale. Infatti, in materia di sinistri stradali, la mera violazione di una norma che disciplina la circolazione di per sé non è fonte di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga quale elemento causale rispetto all'evento dannoso (Cass. Civ. n. 24432 del 2009; Cass. Civ. n. 4954 del 2007). In altri termini, il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne consegue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento dannoso (Cass. Civ. n. 1295 del 2017). La difesa della è infondata e non può essere accolta. Controparte_2 In primo luogo, è emerso dal rapporto redatto dai Carabinieri prodotto in atti che sul luogo del sinistro sono stati rinvenuti a terra, nei pressi del motoveicolo sul quale era trasportata la danneggiata, due caschi. In secondo luogo, le lesioni riportate dalla (accertate anche dal Pt_1
CTU nominato in corso di causa), sono compatibili con il corretto uso del casco protettivo, considerato che hanno interessato entrambi gli arti inferiori, mentre, nonostante la violenza dello scontro e, quindi, della caduta, la danneggiata non ha riportato lesioni né alla testa, né al volto. Alcuna prova, invece, è stata prodotta e articolata dall'impresa designata, che ne era onerata, secondo la ripartizione dell'onere probatorio sopra evocata (cfr., in ogni caso, anche su tale aspetto Cass. Civ. n. 24432 del 2009). Profilo che assorbe qualsiasi considerazione in ordine alla prova – ugualmente incombente sulla convenuta – del nesso di causalità tra il mancato uso del casco protettivo e l'evento dannoso verificatosi. i. Nel caso che ci occupa, dunque, non è emerso in alcun modo che il danneggiato abbia contribuito alla causazione dell'evento dannoso. Pertanto, non può riconoscersi alcun concorso di responsabilità del passeggero danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso. Ne consegue che la domanda proposta da deve essere accolta, nei Parte_1 termini di seguito indicati. l. Alla luce di quanto sopra evidenziato, avendo l'attrice, trasportata-danneggiata, esperito nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada l'azione risarcitoria ex art. 141 d.lgs. 209/2005 – proposta in via alternativa, per l'ipotesi in cui fosse stata accertata la responsabilità del vettore privo di assicurazione nella causazione del sinistro (e, in ogni caso, l'unica domanda tuttora in essere, attesa la rinuncia alle altre) – deve ritenersi la CP_2
tenuta al risarcimento integrale del danno nei confronti del terzo trasportato, fermo restando il
[...] diritto di rivalsa della stessa ai sensi dell'art. 141 comma 4 c. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. In quella sede, eventualmente, si procederà all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti, atteso che, nel giudizio ex art. 141 d.lgs. 209 del 2005, il terzo trasportato ha diritto di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 18 di 24
7. Il risarcimento del danno. 7.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.06.2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Tanto premesso, quanto ai danni non patrimoniali subiti da questo Parte_1 giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. nominato, dott.ssa e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed Persona_3 analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Infatti, l'ausiliario è giunto alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attrice, eseguito l'esame della stessa, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la connessione causale delle stesse con l'evento occorso secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa. Il C.T.U. ha evidenziato, tra l'altro, che la ha riportato “- Esiti di frattura Pt_1 scomposta diafisaria del III distale femore Dx e frattura diafisaria scomposta del perone Dx trattate con osteosintesi mediante chiodo endomidollare tutt'ora in, con lieve deficit di forza del muscolo quadricipite femorale, movimento di abduzione dell'anca e di flessoestensione del ginocchio ridotti entrambi del 25%, presenza di dismetria di cm 3 rispetto all'arto controlaterale. - Esiti di frattura scomposta del femore sinistro trattato con intervento chirurgico di osteosintesi mediante chiodo endomidollare tutt'ora in sito, con lieve dolorabilità nella sede di frattura diafisaria del femore. - Esiti cicatriziali chirurgici e di ferite escoriate all'arto inferiore destro relativi all'intervento chirurgico di osteosintesi in regione dell'anca cc 8 cm – 4 cm ed al terzo distale di coscia di 2 cm. Area cc 8 cm in regione iliaca lievemente cheloidea di colore non uniforme tendente al rosso brunastro per la presenza di particelle di terreno parzialmente non rimosse inglobate nella ferita escoriata. - Esiti cicatriziali chirurgici inferiore sinistro cc 7 cm. – 3 cm. all'anca e al terzo distale della coscia di cm.2, relativi all'intervento chirurgico di osteosintesi”. La dott.ssa quindi, ha riscontrato e quantificato il danno biologico, inteso come Per_3 alterazione peggiorativa della vita di relazione del paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 30%. Il C.T.U. ha, poi, indicato in 50 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), in 40 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 75%, in 60 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% ed in 70 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 25%. Rispetto alla diversa misura del danno biologico, invece, richiesta dalla ci si deve Pt_1 in questa sede limitare ad osservare che le ragioni per cui va ritenuta condivisibile la congruamente motivata C.T.U. sono già state sufficientemente illustrate, per cui non è necessario soffermarsi sulle diverse valutazioni fatte dalla parte attrice. Del resto, alcuna contestazione è stata mossa alle conclusioni della Consulente né in sede di osservazioni alla bozza né alla udienza tenuta all'esito del deposito dell'elaborato peritale. R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 19 di 24
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – in questo caso neppure mai contestate in modo specifico dalle parti - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato, atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Ad esso deve, poi, affiancarsi la componente di sofferenza soggettiva sottesa alla lesione subita. Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette
“macropermanenti”, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati sulla base delle tabelle milanesi. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza (cfr. Cass. Civ. n.12408 del 2011). Afferma la Cassazione che “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”. Non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé")" [così, tra le altre, Cass. Civ. n. 2788 del 2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. Civ. n. 901 del 2018]. Tale valutazione dovrà, in ogni caso, condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. Civ. n. 901 del 2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di Cass. Civ. n. 2788 del 2019). Come sostenuto dalla Suprema Corte sopra citata, le c.d. tabelle di Milano, con riguardo al danno da invalidità permanente, "determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno...da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale". R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 20 di 24
E, invero, le suddette tabelle, nell'edizione 2018, nell'edizione 2021 e anche nell'edizione 2024 (quest'ultima applicabile nel caso di specie), mirano a dettare criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico) derivante dalla lesione alla integrità psico-fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione espresso con le sentenze del 2008 c.d. di San Martino) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione". E gli stessi principi vengono seguiti dalle Tabelle milanesi 2018 (così come in quelle del 2021 e 2024) con riguardo al "danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", come si desume dai seguenti passaggi contenuti nei relativi “Criteri orientativi”: “A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio propone anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporanei, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", con un valore pro die oggi di 115,00 euro, personalizzabile in presenza di comprovate peculiarità con un aumento massimo sino al 50%. La liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari de quibus è una liquidazione forfettaria,
o meglio standardizzata, come si evince ancora dalla lettura dei criteri orientativi delle tabelle milanesi edizione 2018 (e anche nelle tabelle milanesi edizione 2021 ed edizione 2024), in cui si osserva che sono previste: “una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”; una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali.....; sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva....”. Non a caso, anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, come già visto, nella tabella 2018 (e ora anche in quella 2024) è stato previsto un possibile aumento "personalizzato" massimo del 50%, in presenza di comprovate peculiarità, dell'importo giornaliero onnicomprensivo oggi di € 115,00 (a sua volta compensativo dei pregiudizi medi, anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, che normalmente conseguono alla inabilità assoluta del 100%). In sostanza, le tabelle esprimono, in modo unitario e in una misura media, sia i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale sia quelli per danni da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. 7.3. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 30%, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati (Tabelle Tribunale di Milano 2024) ed in considerazione dell'età di 27 anni dell'infortunata (nata in data [...]) al momento del sinistro (14.10.2014), determina il quantum debeatur astrattamente dovuto per il danno residuato all'attrice, nella somma astratta di € 190.801,00 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità e già comprensivo della componente inerente alla sofferenza soggettiva patita nella sua misura standard, per effetto della lesione. Tale ultima componente risarcitoria, pur autonoma rispetto al danno biologico – non essendo suscettibile di accertamento medico-legale e sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore – deve essere riconosciuta nel caso di specie, anche per il pacifico operare del criterio presuntivo nella prova di siffatta componente dannosa, alla luce dell'entità della lesione patita, della delicatezza dell'area ove si sono concretizzati i postumi (con particolare riferimento agli arti inferiori), del disagio patito nonché delle operazioni e cure cui la danneggiata si R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 21 di 24
è sottoposta (intervento chirurgico con esiti cicatriziali di tipo lieve-moderato e lunga riabilitazione). Per tali ragioni si è proceduto a determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (biologico e morale) e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va determinato in € 14.662,50 (Invalidità temporanea assoluta € 5.750,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00; Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.012,50). Peraltro, va verificato se tale danno debba essere ulteriormente personalizzato. Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (v. Cass. Civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Invero, alla luce delle generiche allegazioni di parte attrice, cui corrisponde l'assenza di idoneo riscontro probatorio, non può ritenersi che il dedotto disturbo psicologico (“disturbo d'ansia generalizzato in disturbo di personalità N.A.S.”) sia riconducibile eziologicamente al sinistro stradale de quo. Peraltro, la sintomatologia ansiosa, rappresenta, presumibilmente, un effetto della sofferenza interiore patita, quindi, già assorbito dalla componente morale suevidenziata e per tale ragione liquidata. In ogni caso si tratta non già di circostanze specifiche ed eccezionali, ma di esiti conseguenti ai danni subiti, tali da giustificare non una personalizzazione del danno, ma la quantificazione, già operata, tenendo conto della componente di sofferenza soggettiva patita. Nulla deve essere, poi, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per perdita della capacità lavorativa generica e specifica. La domanda, sotto tale profilo, si prospetta generica sotto il profilo assertivo. Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 22 di 24
prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (cfr. Cass. civ. n.691 del 2012). In ogni caso, il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico. Infatti, tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 2014). Quanto alla capacità lavorativa specifica della non sussiste alcun evento lesivo Pt_1 idoneo a giustificare il sorgere di una corrispondente obbligazione risarcitoria. In particolare:
- né si verte nella ipotesi in cui la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena;
- né in quella che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito;
- né risulta che la vittima abbia perso il lavoro, ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale;
- né che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità. Infatti, dalla Consulenza tecnica espletata – che pure ha tenuto conto dell'invalidità riconosciuta dalla Commissione Medica dell' , in data 12.02.2015, con riduzione permanente CP_8 della capacità lavorativa con percentuale del 60%, revisionabile ai sensi del DM 02.06.2007 (cfr. verbale in atti) - è emersa non già l'inidoneità permanente della danneggiata ad una mansione e/o ad un'attività lavorativa specifica, ma soltanto che la può svolgere qualsiasi attività lavorativa Pt_1 che comporti sforzi fisici che non impegnino per lungo tempo, la deambulazione o la permanenza in stazione eretta.
8. Liquidazione del danno. Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 190.801,00, a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 14.662,50 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 205.463,50 che rappresenta l'equivalente monetario del danno non patrimoniale sofferto per effetto della lesione causata dal sinistro per cui è causa. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, e cioè, in base ad un indice di rivalutazione medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (14.10.2014) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
9. Il regime delle spese R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 23 di 24
La rinuncia alla domanda esperita dall'attrice nei confronti di per accordo CP_1 stragiudiziale intervenuto in corso di causa, e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Nulla deve disporsi sulle spese di lite tra l'attrice e , nei confronti del Controparte_4 quale non ha avanzato alcuna pretesa, essendo stato convenuto in giudizio solo Parte_1 quale litisconsorte necessario ex dell'art. 287 comma 4 d.lgs. 209/2005. Le spese del giudizio tra la parte attrice e seguono la Controparte_2 soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) del valore della presente controversia;
c) del numero medio delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge. Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. MARIA MATRANGOLO, difensore di parte attrice, per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di Controparte_5 B. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale di regresso ex art. 292 D.Lgs. 209/2005 proposta dalla convenuta per quanto descritto Controparte_2 in parte motiva;
C. DICHIARA la CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE tra la parte attrice e la parte convenuta CP_1 D. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, Parte_1 per l'effetto, AN la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata ex lege, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 205.463,50, oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (14.10.2014) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
E. AN, altresì, la convenuta in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - in qualità di impresa designata ex lege - al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 818,86 per esborsi vivi e in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. MARIA MATRANGOLO procuratore di parte attrice, ex art. 93 c.p.c. per dichiarato anticipo;
F. COMPENSA integralmente le spese tra l'attrice Controparte_9
NULLA sulle spese tra la parte attrice e;
[...] Controparte_4 R.G. n. 2562 del 2016 - Pag. 24 di 24
H. PONE definitivamente a carico della convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 28.02.2024; I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi CP_10 dell'art. 148, comma 10, del d.lgs. 209/2005 per gli accertamenti di competenza. Così deciso in data 25 ottobre 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte. Il Giudice dott. Alessandro Caronia