Sentenza 4 gennaio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/01/2018, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR EA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
STEFANO FILIPPINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso per l'inammissibilita' di entrambi i ricorsi. L'avvocato CAMEROTA DANIELE in difesa di ALILACCO - SOS IMPRESA chiede la conferma della sentenza e deposita in udienza le conclusioni e la nota spese. L'avvocato CICCARELLI PIETRO in difesa di OR EA e LA NC VE dopo aver lungamente argomentato si riporta integralmente ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21.6.2016, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal GIP del Tribunale della stessa città il 5.7.2015, confermava la condanna di OR RE per più episodi (capi E ed F) di concorso, unitamente ad altri soggetti rimasti estranei alla presente impugnazione, in vicende di estorsione aggravata, ma mitigava il relativo trattamento sanzionatorio mentre, in accoglimento dell'appello proposto dalla pubblica accusa avverso l'assoluzione pronunciata in primo grado nei confronti di LA CO RI, dichiarava la penale responsabilità di quest'ultimo per il concorso in un episodio di estorsione aggravata (capo E).
1.1. La Corte territoriale, in relazione al TI, preso atto della intervenuta rinuncia ai motivi di appello relativi alla penale responsabilità, rigettava le restanti doglianze dell'imputato in tema di circostanze ma, per meglio adeguare la pena alla gravità del fatto, riduceva il trattamento sanzionatorio;
invece, come accennato, accoglieva l'appello del PM in punto di sussistenza del concorso del EL nelle vicende estorsive di cui al capo E, pronunciando la relativa condanna senza concedere le attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza hanno quindi proposto separati ricorsi gli imputati predetti, per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di impugnazione, che si riassumono partitamente nei termini che seguono:
3. OR RE, lamenta, 3.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, da riconoscere in relazione alla piena confessione resa.
4. LA CO RI, deduce, 4.1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, effettuata in presenza di un quadro probatorio incerto che, come ritenuto dal primo giudice, non consente di affermare con adeguata certezza che l'imputato sia andato oltre il ruolo di semplice mediatore e non abbia contribuito in alcun modo al verificarsi della estorsione ascritta .
4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza del prevenuto, l'assenza di condotte odiose a lui attribuibili, la occasionalità dei comportamenti addebitati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, basati su motivi manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili.
1. Occorre prendere le mosse dal primo motivo proposto dal EL che, seppure in maniera non certo specifica, solleva la questione del ribaltamento in appello di pronuncia assolutoria a cui consegue il residuare di un ragionevole dubbio (quanto alla partecipazione concorsuale del EL nella estorsione ai danni di MU PP e MU CO, capo E), per nulla escluso dagli argomenti utilizzati dal giudice del gravame. Invero, il primo giudice ha affermato che il EL, imprenditore edile, si sarebbe limitato ad intercedere in favore delle vittime nei confronti del mandante del reato (ST PP), ottenendo che non pagassero nulla in relazione alle prime richieste estorsive risalenti all'agosto 2013 e uno sconto (C 2.000 anziché C 3.000) sulle pretese del novembre 2013; al contrario, la Corte di appello, diversamente valutando il medesimo materiale istruttorio, ha individuato nelle condotte del EL aspetti ritenuti indicativi di un ruolo di vera intermediazione ed effettiva facilitazione della estorsione, ma non sarebbe riuscita a fugare, secondo il ricorrente, le residue incertezze che egli prospetta.
1.1. A proposito di tale questione il Collegio non ignora la recente giurisprudenza delle S.U. di questa Corte (cfr. Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492), secondo la quale deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.. Presupposto dal quale le S.U. fanno discendere che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata.
1.2. Tuttavia, ad avviso del Collegio, nel caso di specie, oltre a doversi ribadire la già evidenziata genericità del ricorso in relazione al lamentato vizio della motivazione (a proposito del quale le censure proposte contestano semplicemente l'interpretazione data a ciò che viene definito come una "congerie di elementi probatori valutati in maniera discordante", mentre non rappresentano certo alcuna specifica valutazione difforme di prove dichiarative ritenute decisive), deve rilevarsi come non possa effettivamente porsi la segnalata questione di violazione di legge e di Convenzione E.D.U., avendo la Corte territoriale, a proposito del reato di estorsione, ribaltato la pronuncia assolutoria del primo grado non già sulla base di una rinnovata lettura di una qualche prova dichiarativa, diversamente valutata, bensì in forza di una rilettura complessiva e coordinata di tutte le risultanze già acquisite, alcune delle quali sottovalutate dal primo giudice. In tal senso, un recente e condiviso arresto giurisprudenziale di legittimità, ha già affermato che non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello "qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova orale ritenuta in primo grado non attendibile, bensì in misura determinante su elementi esterni alle dichiarazioni ..... non considerati nella decisione di primo grado" ( Sez. 5, n. 45847 del 28/06/2016, rv. 268470). Ciò è proprio quanto risulta avvenuto nella fattispecie, trattandosi di pronuncia fondata sulla lettura complessiva e coordinata del totale delle risultanze probatorie, già acquisite ma in parte sottovalutate dal primo giudice. A tale riguardo si vedano, infatti, le pagg. 10-13 della impugnata sentenza, nelle quali sono richiamate le plurime emergenze sulle quali si è fondata l'affermazione del ruolo concorsuale: viene al riguardo evidenziato come il EL (chiamato CO) fosse conosciuto sul territorio quale notorio intermediario rispetto al gruppo malavitoso che stava gestendo l'estorsione (capeggiato dallo ST PP), come lo stesso EL ebbe ad offrire di intervenire verso questi ultimi trattandosi di persone da lui conosciute (amici suoi), come il EL fosse a conoscenza delle dinamiche tipiche di simili vicende (meravigliandosi di una richiesta estorsiva relativa a lavori su casa propria della vittima), come abbia svolto il ruolo di latore dei messaggi del mandante dell'estorsione e di organizzatore degli incontri tra vittima e camorrista, come pure sia stato evocato per nome anche da uno dei malavitosi (TI RE) nel pronunciare le minacce estorsive, come abbia materialmente riscosso con le sue mani la tangente effettivamente versata e come abbia, all'esito, rassicurato le vittime a proposito della cessazione del clima intimidatorio. Questa Sezione, anche di recente ha ribadito che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario nelle trattative risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723). Nella fattispecie, la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e la semplice solidarietà umana risultano motivatamente escluse dalla Corte territoriale la quale, a pag. 12, ha evidenziato che il EL, attraverso le concrete condotte sopra evidenziate nonchè gli stretti contatti con lo ST, i rapporti con altri soggetti legati alla criminalità organizzata, la sudditanza manifestata verso il boss (Pinuccio ò toro) quale emerge dal contenuto delle intercettazioni, si sia posto come sostanziale emissario del gruppo camorrista ed abbia agito per motivi diversi dalla mera solidarietà umana. Ma vi è di più. In realtà, è emersa una davvero ampia rassegna di concrete risultanze utili a qualificare la condotta dell'imputato in parola nei termini di una vera e propria intermediazione sostanziale, così integrandosi i requisiti più volte evidenziati dalla condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 13520/15, Sez. 5, n. 40677/12 e Sez. 2, n. 1757/1985) quali indicatori di forme di concorso nel reato. Infatti, nella fattispecie, ricorrono plurimi ed assai eloquenti aspetti, del tutto sottovalutati in primo grado, chiaramente indicativi di un ruolo del EL nella vicenda estorsiva che ha travalicato i limiti dell'intervento di aiuto alla vittima, e si è addirittura concretato in vere e proprie condotte materiali indispensabili per la consumazione del reato, quali il trasmettere la richiesta ultimativa di denaro del camorrista e riscuotere la somma dalle vittime.
1.3. Tutto ciò, al contempo, consente di ravvisare il rispetto, nella fattispecie, del ripetuto insegnamento di legittimità in tema di motivazione rafforzata (cfr. Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, Rv. 262261), secondo il quale, nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio. Forza persuasiva eloquentemente costituita dai plurimi ed assai nitidi aspetti, del tutto svalutati in primo grado, costituiti dalle citate condotte materiali del EL, anche indispensabili rispetto alla consumazione del reato.
2. Manifestamente infondato è, pure, il secondo motivo di ricorso del EL, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza del prevenuto, l'assenza di condotte odiose a lui attribuibili, la occasionalità dei comportamenti addebitati. Questa Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda ad esempio Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte -condivisi dal Collegio- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo. E, nel caso di specie, la decisione è motivata con il logico richiamo, da una parte, alla gravità dei fatti e al connesso allarme sociale, a fronte di condotta del prevenuto e comportamento processuale che non lasciano trasparire elementi positivamente valutabili.
3. Quanto al ricorso proposto dal TI RE, manifestamente infondata è la richiesta di annullamento relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, da riconoscere in relazione alla piena confessione resa. Debbono al riguardo richiamarsi le considerazioni che precedono, alle quali va aggiunto il rilievo che la Corte territoriale ha giustificato la scelta al riguardo con il richiamo alla gravità dei fatti, al connesso allarme sociale e ai plurimi precedenti penali. Peraltro, in concreto, la sostanziale riduzione di pena operata rivalutando i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., dimostra la piena adeguatezza del percorso logico posto a base della decisione di merito in esame.
4. Consegue a tutto ciò la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. peri., la condanna degli imputati che li hanno proposti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00 ciascuno;
segue, infine, la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile ALILACCO-SOS IMPRESA, che liquida in complessivi € 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA , da distrarre in favore del