Art. 8.
Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa, alla presente legge, e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere.
Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, e' richiesto il possesso del diploma, di licenza, di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, e' richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.
Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare piu' grave della censura, ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianita' di servizio.
Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell' articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.
Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni.
Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto di cui alla tabella A, annessa, alla presente legge, e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere.
Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva di cui alla tabella B, e' richiesto il possesso del diploma, di licenza, di scuola media di primo grado o titolo equipollente e per l'ammissione alla carriera ausiliaria di cui alla tabella C, e' richiesto il possesso del certificato di compimento degli studi elementari.
Agli effetti della progressione di carriera, non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a buono o una sanzione disciplinare piu' grave della censura, ne' i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianita' di servizio.
Per quanto concerne la carriera ausiliaria di cui alla tabella C annessa alla presente legge, a modifica dell' articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , le promozioni a primo bidello si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati del ruolo che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella carriera. Le promozioni a bidello capo sono conferite per un numero complessivo di posti pari a quello delle scuole ed istituti, a scelta, agli impiegati del ruolo che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella carriera.