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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3209/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliato in Locri, via Parte_1 C.F._1
Matteotti n.167, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Paola LEMMA, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato in Locri via Matteotti n.48, con l'avv. Christian Lo Scalzo che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Roma, rep.80974, Persona_1 pec: t. Email_2
CONVENUTO
Oggetto: indebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato telematicamente in data 1° novembre 2021, ha Parte_1 esposto che con lettera del 12.04.2021, ha ricevuto dall' una comunicazione avente quale CP_1
oggetto: “accertamento somme indebitamente percepite sulla prestazione disoccupazione agricola n. 000000001”; che l' con detta missiva ha rappresentato che ha ricevuto per il CP_1
Pag. 1 a 5 periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010 un pagamento non dovuto sulla prestazione disoccupazione agricola per un importo complessivo di euro 2.887,72; che la causa di tale indebito è da ricollegarsi alla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero, all'avvenuta cancellazione dagli stessi;
che tale questione è stata decisa con sentenza n. 493/2020 della Corte d'appello di Reggio Calabria, oggetto di ricorso per cassazione, ancora pendente;
che le trattenute operate, come la richiesta ripetizione, risulta indebita ed illegittima, oltreché generica ed immotivata;
che avverso la medesima, ha inutilmente proposto ricorso gerarchico al Comitato Provinciale di Reggio Calabria;
che CP_1
l'Istituto è incorso in eccesso di potere stante la pendenza del giudizio in Cassazione ed anche per intempestività. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che il Sig. per le ragioni di cui in atti, Parte_1 nulla deve all' a titolo di ripetizione somme “indebitamente percepite” per il periodo CP_1
dallo 01.01.2010 al 31.12.2010 sulla prestazione disoccupazione agricola del sig. Pt_1
n. 000000001 per l'effetto, accertare, dire e dichiarare che il recupero delle somme da
[...] parte dell'ente resistente pari ad € 2887,82 è, e deve ritenersi, sine titulo e/o indebito;
2.
Condannare l'ente resistente al pagamento di spese, compensi ed onorari di avvocato, relativi al presente procedimento, oltre rimborso forfetario IVA e CPA, come per legge”.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si è costituito l' che ha eccepito che la CP_1 categoria amministrativistica dell'eccesso di potere non trova applicazione nel caso di specie in forza dei noti principi secondo cui, in materia previdenziale, gli atti amministrativi non hanno carattere provvedimentale ma meramente ricognitivo (ex multis, Cass. nn. 21082/13,
17746/12); che la sentenza n. 493/20 della Corte d'appello di Reggio Calabria è, per legge, provvisoriamente esecutiva;
che nel caso in esame, come visto, l'indebito scaturisce dalla riforma di una sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, integralmente caducata dalla più volte citata sentenza d'appello; che trova applicazione il seguente principio di diritto:
“quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c.” (da ultimo, Cass. n. 17216/17); che l'eccezione di prescrizione sollevata col terzo motivo di impugnazione è due volte infondata: perché essa risulta (tuttora) sospesa dalla pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza n. 493 (art. 2945 c.c.) e perché essa
è stata, almeno una volta, interrotta dall'invio della raccomandata AR del 26.3.2015 (docc.
Pag. 2 a 5 2a-2b), ed ha pertanto chiesto: “rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto. Vittoria di competenze legali.”.
Oggetto della domanda è l'indebito relativo all'indennità di disoccupazione erogata dall' CP_1
La domanda è infondata e come tale non può essere accolta.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Ed infatti, posto che la prescrizione dell'indebito previdenziale si compie nel corso di dieci anni, la notifica con raccomandata A/R in data 15.04.2015 del provvedimento di comunicazione di indebito del 26.03.2015 costituisce idoneo atto interruttivo.
Nel merito, la cifra di €2.887,82 è stata ritenuta dall' in forza di indebite CP_1 percezioni del beneficio previdenziale precedentemente goduto dal ricorrente. Ed infatti tale somma è stata in principio attribuita per la causale di indennità di disoccupazione agricola, diritto ritenuto non più sussistente a seguito del disconoscimento dell'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza.
Rispetto a tale provvedimento ricognitivo, la parte ricorrente espone di aver tempestivamente introdotto un autonomo procedimento giudiziario conclusosi con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n.493/2020, oggetto di ricorso in cassazione e il cui giudizio allo stato è pendente, e ritiene pertanto che la ripetizione di indebito in via amministrativa sia illegittima.
L'assunto è infondato.
Ed infatti, è in atti e non contestato che tale giudizio si sia concluso sfavorevolmente per la parte ricorrente in sede di gravame. In particolare, osserva il Tribunale che la sentenza della competente Corte Territoriale n. 493/2020, prodotta dalla parte convenuta, non riguarda affatto l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ma altro indebito pensionistico, con la conseguenza che la relativa sorte è invero indifferente nel presente giudizio, presentandosi la fattispecie in esame completamente avulsa da quella ancora oggetto di impugnazione.
La parte ricorrente non ha provato il titolo per trattenere le somme ripetute, ed in ciò ha esattamente violato l'insegnamento per il quale: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già
Pag. 3 a 5 ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (cfr. Cass.
18406/2010).
Nel caso di specie, dunque, la parte non ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, ed è anzi in atti il contrario, fatto questo che costituisce presupposto logico- giuridico per poter legittimamente beneficiare dell'indennità già percepita.
Ed infatti è necessario evidenziare che l'indebito previdenziale in esame è di natura non pensionistica, e dunque in questi casi non trovano applicazioni i limiti alla ripetibilità sanciti dalle leggi speciali, risultando invece gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'articolo 2033 cod. civ. Tale soluzione è stata motivata dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della natura eccezionale delle disposizioni speciali di cui alla l. n. 88/1989, che ne preclude dunque l'interpretazione analogica, dunque l'applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico.
La suddetta soluzione, ovvero la piena applicabilità dell'articolo 2033 cod. civ. agli indebiti previdenziali non pensionistici è stata recentemente sottoposta ad un vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2033 in ordine al presunto contrasto con l'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 1 del Protocollo Addizionale 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed ha ritenuto che essa può verificarsi solo ove l'azione di ripetizione si traduca in una interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore, circostanza certamente da escludersi nel caso di specie in ragione dell'intervenuto disconoscimento, il quale non può dunque dolersi delle conseguenti azioni recuperatorie intentate nei suoi confronti.
Il rapporto di pregiudizialità logica che intercorre tra l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l'indebito determina, in uno con l'assenza di prova in ordine alla mancata percezione delle somme poste in ripetizione, conduce al rigetto del ricorso.
Del resto, considerata la certezza acquisita in ordine alla definitiva mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento della spettanza di quanto incassato a titolo di indennità non può trovare accoglimento, poiché l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, come ampiamente illustrato, il presupposto per la legittima percezione di tale beneficio economico. La definitiva cancellazione comporta, quale immediata
Pag. 4 a 5 conseguenza, anche la perdita delle prestazioni previdenziali, che hanno per presupposto l'iscrizione nei pertinenti elenchi dei lavoratori agricoli.
Ne consegue quindi che l'indebito in oggetto pari ad €2.887,72 (erogati per il periodo dal 01/01/2010 31/12/2010, come prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n. 1) è stato legittimamente operato dall . CP_2
Il ricorso, pertanto, è respinto.
Considerata la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente nulla si dispone per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spere;
Locri, 16 luglio 2025 Il Giudice
Salvatore La Valle
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