Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Articolo 2 della Legge 6 novembre 2024, n. 163
Articolo 1Articolo 3
- Legge 6 novembre 2024, n. 163
Articolo 2 della Legge 6 novembre 2024, n. 163
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8 novembre 2024
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